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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 07706/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4525 / 20 1 7 propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Fusco n. 104, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel giudizio di appello in Frosinone al Corso della Repubblica n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4525/2017a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]– ROMA n. 4206 / 20 1 6 , depositat a in data 27 / 6 /20 1 6 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 4 gennaio 202 5 ; Fatti di causa Con raccomandata a/r recapitata in data 20/11/2012, l’Agente della riscossione per la Provincia di Frosinone comunicò al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) che essa aveva iscritto ipoteca legale sull’immobile sito in Sora (Fr) di cui egli è proprietario per la quota di 875/1000.

Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di Frosinone, per quel che in questa sede ancora rileva, rigettò il ricorso.

La sentenza, su appello del contribuente, fu confermata dalla C.T.R., nel contraddittorio con l’agente della riscossione.

Avverso la sentenza della C.T.R., il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

L’agente della riscossione è rimastointimato.

Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione Con la memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi di ruolo per i quali era stata iscritta ipoteca legale dall’agente della riscossione.

Il difensore del contribuente ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, come da impegno assunto in sede di adesione alla definizione agevolata. r.g. n. 4525/2017a.c. 14/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si è in grado di verificare l’esatta corrispondenza delle somme poste a base dell’iscrizione dell’ipoteca legale da parte dell’agente della riscossione con quelle portate dai ruoli in relazione ai quali si è perfezionata la definizione agevolata.

In ogni caso, il difensore del contribuente, avendo dichiaratoche il suo assistitoha definito tutti i carichi di ruolo con l’agente della riscossione e avendo rinunciato al ricorso, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione della causa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, visto che l’agente della riscossione non ha svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4525 / 20 1 7 propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Fusco n. 104, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel giudizio di appello in Frosinone al Corso della Repubblica n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4525/2017a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]– ROMA n. 4206 / 20 1 6 , depositat a in data 27 / 6 /20 1 6 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 4 gennaio 202 5 ; Fatti di causa Con raccomandata a/r recapitata in data 20/11/2012, l’Agente della riscossione per la Provincia di Frosinone comunicò al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) che essa aveva iscritto ipoteca legale sull’immobile sito in Sora (Fr) di cui egli è proprietario per la quota di 875/1000. Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di Frosinone, per quel che in questa sede ancora rileva, rigettò il ricorso. La sentenza, su appello del contribuente, fu confermata dalla C.T.R., nel contraddittorio con l’agente della riscossione. Avverso la sentenza della C.T.R., il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. L’agente della riscossione è rimastointimato. Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione Con la memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi di ruolo per i quali era stata iscritta ipoteca legale dall’agente della riscossione. Il difensore del contribuente ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, come da impegno assunto in sede di adesione alla definizione agevolata. r.g. n. 4525/2017a.c. 14/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si è in grado di verificare l’esatta corrispondenza delle somme poste a base dell’iscrizione dell’ipoteca legale da parte dell’agente della riscossione con quelle portate dai ruoli in relazione ai quali si è perfezionata la definizione agevolata. In ogni caso, il difensore del contribuente, avendo dichiaratoche il suo assistitoha definito tutti i carichi di ruolo con l’agente della riscossione e avendo rinunciato al ricorso, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione della causa. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, visto che l’agente della riscossione non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si devedare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut
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