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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27991/2023

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la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 26792 del 08/04/2022 della prima sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 26792 del 08/04/2022, con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di legittimità presentata dal medesimo condannato avverso la sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Assise di appello di Napoli il 26 maggio 2021 per aver concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (art. 575 cod. pen., aggravato dalla premeditazione e dalla agevolazione mafiosa) e nella detenzione e porto delle armi utilizzate per commetterlo.

La decisione della prima sezione afferiva all'unico punto impugnato dal Bracale: il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Nel corso del giudizio di appello, il ricorrente aveva ammesso i fatti e rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso straordinario deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto consistito nella mancata percezione di una circostanza decisiva: Bracale aveva rinunciato a tutti i motivi di appello (ad eccezione di quelli sulla pena) compresa la richiesta istruttoria formulata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., quindi egli aveva rinunciato a introdurre l'alibi ritenuto falso su cui aveva fatto leva il diniego delle attenuanti generiche.

La pronuncia impugnata non avrebbe tenuto in alcuna considerazione tale rinuncia, non avvedendosi che la strategia processuale definita "a dir poco riprovevole" era stata spontaneamente abbandonata dall'imputato

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.

Si è disposta la riunione al presente procedimento di quello n. 4774/2023, poiché attinenti al medesimo ricorso, iscritto due volte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza della prima sezione, impugnata con il ricorso straordinario, ha affrontato l'unico tema devoluto: il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di Assise di appello di Napoli.

Attenuanti concesse invece ai coimputati, che, al pari del Bracale, avevano rinunciato ai motivi sulla responsabilità e confessato la partecipazione all'omicidio.

2.1. La Corte distrettuale aveva dato espressamente atto che l'appellante aveva rinunciato anche alla istanza di rinnovazione dell'istruzione mediante assunzione della testimonianza della persona che avrebbe dovuto confermarne l'alibi (o mediante acquisizione delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di indagini difensive), aveva ritenuto, però, ostativa la negativa condotta "post (/ delictum" dell'imputato, consistita nel ripetuto tentativo di introdurre nel processo un alibi "falso" — ed era falso perché mirava a dimostrare che l'imputato avesse trascorso la notte con una donna, chiamata appunto a testimoniare ciò, mentre era pacifico che l'imputato, raggiunto dalle convergenti chiamate in correità di tutti i concorrenti, aveva partecipato alla commissione dell'omicidio come killer (pagg. 17 e 18 sentenza della Corte di assise di appello).

La Corte di merito evidenziava che, indipendentemente da chi avesse preso l'iniziativa dell'alibi falso (iniziativa che l'imputato addebitava alla ex amante), assumeva valenza negativa il fatto che Bracale «ha fatto propria quella ricostruzione alternativa, l'ha perorata, l'ha posta a fondamento della propria domanda di assoluzione; così tenendo una "condotta finalizzata ad ingannare il giudice" che va censurata e non può essere in alcun modo giustificata, confermativa, peraltro, di una personalità negativa» (pag. 19 sentenza della Corte di Assise di appello).

2.2. Con la sentenza, oggetto di ricorso straordinario, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la citata decisione di merito, svolgendo i seguenti argomenti: «La mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. è motivata con richiamo ad elementi di fatto (l'avere fatto leva processuale su un alibi falso) che il ricorso si limita a sottovalutare, così sollecitando una diversa valutazione di merito.

La Corte di merito ha, però, seguito un percorso logico - argomentativo sul presunto alibi senza mai affermare, contrariamente a quanto asserito in ricorso, che esso sia stato confezionato da Bracale [...] evidenziando piuttosto che su tale falsa circostanza si fondava l'insistita richiesta di rinnovazione di istruzione dibattimentale, veicolata anche mediante l'utilizzo del verbale delle dichiarazioni rese dalla teste nelle indagini difensive.

Di tale scelta processuale, liberamente assunta dall'imputato, la Corte di secondo grado ha compiuto una coerente lettura in chiave negativa, quale indice del mancato rispetto della lealtà e legalità processuale, considerata indicativa di una mancata riconsiderazione critica del proprio operato; il ricorso pretende, invece, che tutto ciò sia non solo consentito, quale esercizio del diritto di difesa, ma che non venga neppure valutato sotto il canone della lealtà processuale.

Si tratta di una pretesa manifestamente infondata e comunque non supportata da una critica specifica al motivato giudizio di merito compiuto dal giudice di appello».«D'altra parte, lo scrutinio compiuto dai giudici di appello, sia sotto il profilo della personalità, che nella prospettiva delle dichiarazioni (telegraficamente) con fessorie rese in secondo grado, ha motivatamente condotto a svalutare, secondo un canone non illogico, la pur possibile valorizzazione in termini di resipiscenza, che assertivamente invoca il ricorrente.

Il ricorso, però, illogicamente pretende che tali scelte siano prive di conseguenze in punto di valutazione di trattamento sanzionatorio.

Tale valutazione di merito, attinente ad una ridotta valenza positiva conferita alla confessione in quanto non sintomatica di discontinuità con i pregressi agiti illeciti, non solo non è sindacabile in sede di legittimità, ma si pone rispettosa dei principi ermeneutici in materia; si è affermato infatti, che «in tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria» (Sez. 2 n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108).

Conclusivamente non può farsi a meno di ricordare che «ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito» (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253152, fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità).

Non è, neppure astrattamente, ravvisabile alcuna illogicità della motivazione in merito alla diversa valenza attribuita alla scelta con fessoria di altri imputati, atteso che, quand'anche i parametri oggettivi siano sostanzialmente equiparabili per i due imputati, il diverso metro di giudizio ha coinciso proprio con il parametro soggettivo della condotta post delictum e della «strategia processuale a dir poco riprovevole», elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. pen., e logicamente valutati come sintomatici di mancata resipiscenza rispetto alla gravità del fatto, nonostante l'ammissione di colpevolezza avvenuta anche con la rinuncia ai motivi di appello.Del resto, la valorizzazione della condotta successiva alla commissione del reato, quale criterio prevalente e assorbente rispetto ad altri, è sufficiente al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018 - dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2 n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549)».

3. Occorre ricordare che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953).

Nella specie la critica del ricorrente si colloca fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per un duplice ordine di ragioni.

Invero la doglianza proposta si incentra non su un errore percettivo ma, al più, su un ipotetico errore valutativo, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527).

In ogni caso il ricorso è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata si è pronunciata esattamente sulle questioni poste con il ricorso, senza incorrere in alcun errore percettivo: - ha considerato che il ricorso in sede di cognizione denunciava, tra l'altro, l'omessa valutazione da parte del giudice di merito della rinuncia anche alle istanze istruttorie connesse al falso alibi; - ha ritenuto, però, non illogica né contradditoria la motivazione di diniego delle attenuanti generiche (punto della decisione su cui la Corte di cassazione ha limitatissimi spazi di intervento attesa la discrezionalità riconosciuta al giudice di merito) che si è fondata sul comportamento processuale, ritenuto negativo e quindi ostativo, consistito nel portare avanti un alibi falso per tutto il corso del giudizio di primo grado sino all'impugnazione; valenza negativa non cancellata (perché apprezzata rispetto a comportamenti già realizzatisi) dalla rinuncia al correlativo motivo di gravame.Nessun errore di fatto è ravvisabile nel vaglio effettuato dalla prima sezione della Corte di cassazione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 26792 del 08/04/2022 della prima sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 26792 del 08/04/2022, con la quale la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di legittimità presentata dal medesimo condannato avverso la sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Assise di appello di Napoli il 26 maggio 2021 per aver concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (art. 575 cod. pen., aggravato dalla premeditazione e dalla agevolazione mafiosa) e nella detenzione e porto delle armi utilizzate per commetterlo. La decisione della prima sezione afferiva all'unico punto impugnato dal Bracale: il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel corso del giudizio di appello, il ricorrente aveva ammesso i fatti e rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso straordinario deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto consistito nella mancata percezione di una circostanza decisiva: Bracale aveva rinunciato a tutti i motivi di appello (ad eccezione di quelli sulla pena) compresa la richiesta istruttoria formulata ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., quindi egli aveva rinunciato a introdurre l'alibi ritenuto falso su cui aveva fatto leva il diniego delle attenuanti generiche. La pronuncia impugnata non avrebbe tenuto in alcuna considerazione tale rinuncia, non avvedendosi che la strategia processuale definita "a dir poco riprovevole" era stata spontaneamente abbandonata dall'imputato 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. Si è disposta la riunione al presente procedimento di quello n. 4774/2023, poiché attinenti al medesimo ricorso, iscritto due volte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza della prima sezione, impugnata con il ricorso straordinario, ha affrontato l'unico tema devoluto: il diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di Assise di appello di Napoli. Attenuanti concesse invece ai coimputati, che, al pari del Bracale, avevano rinunciato ai motivi sulla responsabilità e confessato la partecipazione all'omicidio. 2.1. La Corte distrettuale aveva dato espressamente atto che l'appellante aveva rinunciato anche alla istanza di rinnovazione dell'istruzione mediante assunzione della testimonianza della persona che avrebbe dovuto confermarne l'alibi (o mediante acquisizione delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di indagini difensive), aveva ritenuto, però, ostativa la negativa condotta "post (/ delictum" dell'imputato, consistita nel ripetuto tentativo di introdurre nel processo un alibi "falso" — ed era falso perché mirava a dimostrare che l'imputato avesse trascorso la notte con una donna, chiamata appunto a testimoniare ciò, mentre era pacifico che l'imputato, raggiunto dalle convergenti chiamate in correità di tutti i concorrenti, aveva partecipato alla commissione dell'omicidio come killer (pagg. 17 e 18 sentenza della Corte di assise di appello). La Corte di merito evidenziava che, indipendentemente da chi avesse preso l'iniziativa dell'alibi falso (iniziativa che l'imputato addebitava alla ex amante), assumeva valenza negativa il fatto che Bracale «ha fatto propria quella ricostruzione alternativa, l'ha perorata, l'ha posta a fondamento della propria domanda di assoluzione; così tenendo una "condotta finalizzata ad ingannare il giudice" che va censurata e non può essere in alcun modo giustificata, confermativa, peraltro, di una personalità negativa» (pag. 19 sentenza della Corte di Assise di appello). 2.2. Con la sentenza, oggetto di ricorso straordinario, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la citata decisione di merito, svolgendo i seguenti argomenti: «La mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. è motivata con richiamo ad elementi di fatto (l'avere fatto leva processuale su un alibi falso) che il ricorso si limita a sottovalutare, così sollecitando una diversa valutazione di merito. La Corte di merito ha, però, seguito un percorso logico - argomentativo sul presunto alibi senza mai affermare, contrariamente a quanto asserito in ricorso, che esso sia stato confezionato da Bracale [...] evidenziando piuttosto che su tale falsa circostanza si fondava l'insistita richiesta di rinnovazione di istruzione dibattimentale, veicolata anche mediante l'utilizzo del verbale delle dichiarazioni rese dalla teste nelle indagini difensive. Di tale scelta processuale, liberamente assunta dall'imputato, la Corte di secondo grado ha compiuto una coerente lettura in chiave negativa, quale indice del mancato rispetto della lealtà e legalità processuale, considerata indicativa di una mancata riconsiderazione critica del proprio operato; il ricorso pretende, invece, che tutto ciò sia non solo consentito, quale esercizio del diritto di difesa, ma che non venga neppure valutato sotto il canone della lealtà processuale. Si tratta di una pretesa manifestamente infondata e comunque non supportata da una critica specifica al motivato giudizio di merito compiuto dal giudice di appello».«D'altra parte, lo scrutinio compiuto dai giudici di appello, sia sotto il profilo della personalità, che nella prospettiva delle dichiarazioni (telegraficamente) con fessorie rese in secondo grado, ha motivatamente condotto a svalutare, secondo un canone non illogico, la pur possibile valorizzazione in termini di resipiscenza, che assertivamente invoca il ricorrente. Il ricorso, però, illogicamente pretende che tali scelte siano prive di conseguenze in punto di valutazione di trattamento sanzionatorio. Tale valutazione di merito, attinente ad una ridotta valenza positiva conferita alla confessione in quanto non sintomatica di discontinuità con i pregressi agiti illeciti, non solo non è sindacabile in sede di legittimità, ma si pone rispettosa dei principi ermeneutici in materia; si è affermato infatti, che «in tema di circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria» (Sez. 2 n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108). Conclusivamente non può farsi a meno di ricordare che «ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito» (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253152, fattispecie nella quale il diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità). Non è, neppure astrattamente, ravvisabile alcuna illogicità della motivazione in merito alla diversa valenza attribuita alla scelta con fessoria di altri imputati, atteso che, quand'anche i parametri oggettivi siano sostanzialmente equiparabili per i due imputati, il diverso metro di giudizio ha coinciso proprio con il parametro soggettivo della condotta post delictum e della «strategia processuale a dir poco riprovevole», elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. pen., e logicamente valutati come sintomatici di mancata resipiscenza rispetto alla gravità del fatto, nonostante l'ammissione di colpevolezza avvenuta anche con la rinuncia ai motivi di appello.Del resto, la valorizzazione della condotta successiva alla commissione del reato, quale criterio prevalente e assorbente rispetto ad altri, è sufficiente al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018 - dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 2 n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549)». 3. Occorre ricordare che l'errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto — restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione — gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953). Nella specie la critica del ricorrente si colloca fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per un duplice ordine di ragioni. Invero la doglianza proposta si incentra non su un errore percettivo ma, al più, su un ipotetico errore valutativo, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 18651 del 26 marzo 2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). In ogni caso il ricorso è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata si è pronunciata esattamente sulle questioni poste con il ricorso, senza incorrere in alcun errore percettivo: - ha considerato che il ricorso in sede di cognizione denunciava, tra l'altro, l'omessa valutazione da parte del giudice di merito della rinuncia anche alle istanze istruttorie connesse al falso alibi; - ha ritenuto, però, non illogica né contradditoria la motivazione di diniego delle attenuanti generiche (punto della decisione su cui la Corte di cassazione ha limitatissimi spazi di intervento attesa la discrezionalità riconosciuta al giudice di merito) che si è fondata sul comportamento processuale, ritenuto negativo e quindi ostativo, consistito nel portare avanti un alibi falso per tutto il corso del giudizio di primo grado sino all'impugnazione; valenza negativa non cancellata (perché apprezzata rispetto a comportamenti già realizzatisi) dalla rinuncia al correlativo motivo di gravame.Nessun errore di fatto è ravvisabile nel vaglio effettuato dalla prima sezione della Corte di cassazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
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