CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troavv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura speciale in atti;- controricorrente –Numero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Torino, inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –e infineProcura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello diTorino, in persona del Procuratore Generale della Repubblica protempore;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 341/2025,pubblicata il 16/04/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa controversia ha origine dal contenzioso tributario insorto aseguito della notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamenton.T7E010904736/2018 per l’anno 2013 relativo all’imposta sul redditodelle persone fisiche, all’imposta regionale sulle attività produttive eall’imposta sul valore aggiunto, con irrogazione contestuale di sanzionie addebito di interessi.Il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione TributariaProvinciale (di seguito, CTP) di Torino per la declaratoria di invaliditàdel provvedimento impositivo di detta Agenzia.In relazione a tale giudizio, [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, dopoaver ricevuto la comunicazione che il menzionato sarebbe stato oggettodi trattazione alla pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in data14/06/2019, ha effettuato il deposito di documenti ulteriori rispetto aquelli già offerti in comunicazione con il ricorso, come da nota allegataalla memoria depositata il 26/06/2019.Numero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il ricorrente ha, poi, dedotto che, presente personalmenteall’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - davanti alla CTP di Torino, Sez. 4,composta dai [OSCURATO:PERSONA], Presidente, [OSCURATO:PERSONA],Relatore e [OSCURATO:PERSONA], assistita dal [OSCURATO:PERSONA]- si è riportato a quanto argomentato, eccepito e dedotto, in fatto e indiritto, nei propri scritti e con la propria coessenziale documentazioneversata in causa, aggiungendo che, per l’Agenzia delle Entrate erapresente la funzionaria dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale, richiamate le“controdeduzioni” dell’Ufficio datate [OSCURATO:DATA_NASCITA], «ha unicamentesollevato eccezione di tardività (a suo dire) della (sola)eccezione/denuncia, formulata in memoria (25)26.06.2019 dalricorrente, di: (i) violazione del principio del contraddittorioendoprocedimentale e (ii) inosservanza, da parte dell’Ufficio, deltermine di 60 giorni, di cui all’art. 12, co. 7 L. n. 212/2000. Al che ilprof. Sarasso ha replicato, brevemente».Il ricorrente ha aggiunto che, subito dopo, è intervenuta laPresidente [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dettato alla Segretaria delCollegio la seguente verbalizzazione: «l’Ufficio eccepiscel’inammissibilità della memoria difensiva prodotta dalla Partericorrente».Il ricorrente ha aggiunto che il 16/09/2019, è stata depositata ladecisione della CTP di Torino, che si è espressa muovendo in primis daquanto risultante verbalizzato all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine allamemoria del 26/06/2019 del contribuente e, stando a quanto risultantedal verbale, alla sua eccepita inammissibilità, con la conseguenza chela CTP ha ritenuto la sostanziale irrilevanza (anche) dei documentidepositati in causa da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], su cui infatti la CTP– fuorviata dal proprio fraintendimento – ha omesso di soffermarsi conaccurata e compiuta ed analitica disamina.Lo stesso ricorrente ha riferito di avere proposto appello contro taledecisione il 22/02/2020, corredato da ulteriore documentazioneNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026depositata il 23/07/2020 ed abbinato ad una memoria il 04/09/2020,ma la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, CTR) haconfermato la decisione di primo grado con sentenza depositata il16/09/2020.Con atto di citazione ex artt. 221 e segg. c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] hadato avvio al presente procedimento, promosso al fine di fronteggiaree rimuovere la ritenuta falsa rappresentazione della realtà enunciata inprimis nel verbale d’udienza del 08/07/2019, riflessa, poi, nellasentenza del 16/09/2019 della CTP di Torino.In particolare ha dedotto che, dal verbale di causa redattol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio tributario di prime cure, si legge che «...l’Ufficio eccepisce l’inammissibilità della memoria difensiva prodottadalla Parte ricorrente …» e, nella sentenza della CTP di Torino, i Giudicinon disconoscono detta eccezione ma annotano che la memoria delcontribuente ha un contenuto non unicamente “illustrativo” dei motivigià esposti in ricorso, menzionando due “nuovi motivi” relativi a vizidalla Commissione ritenuti non rilevabili ex officio: (i) la violazione daparte dell’Agenzia delle Entrate dell’obbligo endoprocedimentale dicontraddittorio, sancito dallo Statuto del Contribuente e (ii) la mancataconcessione al contribuente del termine di 60 giorni, di cui all’art. 12 l.n. 212 del 2000.Così asserendo, ad opinione del ricorrente, la CTP di Torino – nelverbale d’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, di riflesso, nella sentenza16/09/2019 - è incorsa in prese di posizione inficiate da discrasierispetto alla realtà fattuale e normativa, con invalidità-nullitàconseguente della sua pronuncia, ingiustamente pregiudizievole per ilContribuente, evidenziando quanto segue:«• non è, intanto, vero che l’Ufficio, nell’udienza di trattazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], abbia eccepito l’inammissibilità della “memoria”(25)26.06.2019 del Contribuente. L’eccezione sollevata dall’AgenziaE.To non si è, infatti, appuntata sulla “memoria”, la cui tempestività exNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026art. 32 D.Lgs n. 546/1992 era incontestabile. Ciò che, per contro,l’Agenzia ha eccepito è stata la tardività (a suo dire) della [sola]eccezione/denuncia formulata dal prof. Sarasso di (i) violazione delprincipio del contraddittorio endoprocedimentale e (ii) nonemanabilità/notificabilità dell’avviso di accertamento prima dellascadenza del sessantesimo giorno dalla redazione e consegna alContribuente di copia del processo verbale di chiusura delle operazionidi controllo svolte dall’Ufficio; • il travisamento, - emergente in verbale- si è tradotto, per la C.T.P. di Torino, nella espulsione, de iure, dellamemoria (25) 26.06.2019 – nonché, di fatto, dei documenti (v.) delContribuente ad essa funzionali e depositati in causa il 14.06.2019 –dal perimetro argomentativo di cui tener conto ai fini del giudizio:espulsione, peraltro, arbitraria e insanabilmente lesiva del buon dirittodel ricorrente-Contribuente ad un completo vaglio giudiziale degli attie del materiale istruttorio versati in causa…»L’azione è stata proposta contro i tre componenti della CTP e ilsegretario, presente all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre che nei confrontidell’Agenzia delle Entrate, tutti costituiti in giudizio, ed è stata respintain primo grado, senza l’ammissione delle prove orali richieste dalSarasso, con condanna di quest’ultimo al pagamento della penapecuniaria e delle spese processuali sostenute da tutti i convenutinonché al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore di ciascunodi questi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro tale decisione e tutti gliappellati si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato impugnazione incidentalecondizionata. A seguito del decesso, intervenuto in corso di causa, diGiuseppe Roccella, [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, quale suaerede.La Corte d’appello, con la sentenza in questa sede impugnata, harespinto il gravame principale e, non esaminati gli appelli incidentaliNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026espressamente condizionati all’accoglimento dell’appello principale, hacondannato l’appellante al pagamento delle spese processualisostenute da tutti gli appellati.In motivazione, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza delleprove orali richieste dall’appellante, ritenendo che non fosserofinalizzate ad accertare altro se non quanto già presupposto dalTribunale, il quale, con ordinanza del 15/12/2020 aveva ritenuto dirimettere la causa alla decisione del collegio “alla luce delle questionipregiudiziali sollevate dalle parti convenute”, di fatto riservandosisull’ammissione delle istanze istruttorie all’esito del giudizio su taliquestioni, per decidere le quali ha esclusivamente preso in esamel’eventualità che, in accordo a quanto allegato dal Sarasso, le paroleutilizzate dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate potesseroeffettivamente essere state non comprese correttamente dallaPresidente del collegio della Commissione Tributaria e dallaverbalizzante, o quantomeno potessero essere state noncorrettamente riportate, da qui muovendo per concludere perl’inesistenza, comunque, di un falso ideologico e per l’essersi verificata,“al più”, una “imprecisione terminologica” nella verbalizzazione. Inaltre parole, tutti i capi di prova formulati dall’appellante, ad opinionedella Corte d’appello, puntavano solo a comprovare ulteriormentequanto già assunto dal Tribunale come provato.Con riferimento alla questione della sussistenza o meno delladedotta falsità (terzo, quarto e quinto motivo di appello) , la Corte dimerito ha, poi, ritenuto ammissibile le querela di falso contro ilmenzionato verbale, ma non contro la successiva sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale, spiegando quanto segue: «Inordine al verbale d’udienza, poi, quanto si è verificato, anche a ritenerlocorrispondente alle allegazioni fattuali dell’Appellante relative a unadivergenza fra quanto detto e quanto percepito, risulta essere derivatoo da un erroneo convincimento di chi ha verbalizzato, desunto daNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026quanto ha percepito e ritenuto (ovvero, il verbale fa fede in ordine alfatto che sia stata sollevata un’eccezione di inammissibilità da partedella difesa dell’Agenzia delle Entrate, mentre l’eventuale erroneoconvincimento che il termine “memoria” dovesse intendersi comeespressione sintetica riferita alle parti della stessa aventi valore diproposizione di eccezioni e questioni nuove, deve ritenersi inidoneo adassumere efficacia di prova privilegiata) o, ed è quanto ha ritenuto ilTribunale, da una verbalizzazione, per eccesso di sintesi, del tutto peruna parte, con l’utilizzo inesatto del termine “memoria” anziché diquello “eccezione contenuta nella memoria”, corrispondente a una“svista” o a un errore materiale (sull’inammissibilità della querela difalso in ordine a documenti viziati da sviste o errori cfr., ad es., C.Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 19626 del 18/09/2020, Rv. 659001-01;C. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8925 del 02/07/2001, Rv. 547852–01):va comunque esclusa la sussistenza di un falso. Il che, sotto altroprofilo, corrisponde al generale principio, già richiamato, in base alquale scopo esclusivo della querela di falso relativa a un atto pubblicoè quello di addivenire all’eliminazione del documento de quo, a tuteladella fede pubblica, di togliere a tale atto pubblico l’idoneità a far fedee a servire come prova, da questo derivando che, ove la finalitàperseguita sia in realtà diversa, come risulta nel caso in esame,potendo controvertersi e accertarsi il punto senza il ricorso ad essa, laquerela di falso non può essere proposta.»Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione CarloSarasso, affidato a cinque motivi di doglianza.Gli intimati, ad eccezione della Procura Generale della Repubblicapresso la Corte d’appello di Torino, si sono difesi con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione della normativa fondante il “diritto allaNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026prova”: diritto di primaria e generale valenza nel nostro sistemaprocessuale: diritto radicato nella stessa nostra carta costituzionale –v. in primis, l’art. 24; e v. anche l’art.111 Cost. – e modulato qualecoessenziale ai poteri di “azione” e “difesa” esercitabili nei variegatiprocessi da chi ne sia Parte. Violazione-falsa applicazione comportanteinvalidità-nullità dell’impugnata sentenza, scaturente anche da gravicarenze e illogicità argomentative. Il tutto in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3-4 c.p.c.»Il ricorrente ha dedotto che nel presente procedimento il Giudiced’appello, negando ingresso alle prove dedotte dal Sarasso, riprodottenel testo del ricorso per cassazione, è incappata in plurime anomalie,insite nell’aver addotto – a sostegno del proprio dictum – un coacervodi congetture, di mere supposizioni, di opinate ipotesi, tantoindimostrate quanto nebulose.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «Violazione-falsa applicazione della normativa – v. spec. artt.221 e segg. c.p.c. nonché capo III del titolo VII del libro II c.p.; v.altresì artt. 2699 e 2700 c.c. – in tema di falsità in atti – vuoi nellaconformazione di falso civile vuoi in quella di falso penale, vuoi qualefalso materiale, vuoi quale falso ideologico – e con riguardo, inparticolare, all’istituto della querela di falso. Violazione e falsaapplicazione inficianti l’impugnata sentenza, affetta da invalidità-nullitàanche per sue gravi carenze e illogicità argomentative. II tutto incorrelazione con l’art. 360, comma 1, n. 3-4 c.p.c.»Il ricorrente ha dedotto che con l’atto di citazione introduttivo delpresente giudizio si era attivato per rimuovere la falsarappresentazione della realtà contenuta nel verbale d’udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio promosso dallo stesso ricorrente davantialla CTP di Torino, che aveva avuto incidenza sulla decisione assuntadalla CTP il 16/09/2019, evidenziando che il verbale era un attopubblico fidefacente e che era segnato da falsità, passibile di rimozioneNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026soltanto con l’attivazione della querela di falso, il cui accoglimentoavrebbe comportato l’elisione erga omnes dell’efficacia probatoriadell’atto e della sua forza di prova.Secondo la parte, l’opinione della Corte d’appello è statameramente soggettiva ed apodittica, recante appigli a mere ipotesicongetturali di involontari errori di comprensione in capo a chi avevaverbalizzato, non potendo neppure essere condiviso l’asserto secondoil quale l’utilizzo inesatto del termine “memoria” anziché di “eccezionecontenuta nella memoria” dovesse essere ritenuto una “svista”irrilevante, in quanto fondato su precedenti di legittimità nonsovrapponibili alla fattispecie di causa.3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione-e falsa applicazione della normativa – v. spec. artt. 221 esegg. c.p.c. nonché capo III del libro II c.p.; v., altresì, artt. 2699 e2700 c.c. – afferente ad ogni falso – civile, ideologico ecc. – in attopubblico ed alla relativa caducazione attraverso la querela/azione difalso. Carenza di congrua motivazione atta a supportare l’impugnatapronuncia del Giudice. Il tutto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3-4 c.p.c.»Il ricorrente ha rilevato che, secondo la Corte d’appello il falso inquesta sede dedotto non aveva causato né poteva causare in futurouna qualsivoglia conseguenza negativa al querelante, ma così non era,perché l’opinione della Corte – priva di oggettivo e puntuale sostegnoargomentativo e probatorio – non valeva ad offuscare l’oggettivaevidenza della falsità del verbale, che avrebbe potuto essereineccepibilmente dimostrata con l’assunzione delle dedotte prove (perinterrogatorio e testi), volte a confermare che il procuratoredell’Agenzia delle Entrate non aveva parlato di inammissibilità dellamemoria del contribuente, limitandosi a lamentare la tardività dei“nuovi motivi” formulati in detta memoria.Numero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/20264. Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione-falsa applicazione della normativa sulla falsità in atti e così,in particolare, sulla querela di falso. Gravi carenze e illogicitàargomentative, confliggenti anche con gli artt. 111, sesto co. Cost. e132, secondo co. n. 4 c.p.c. Il tutto in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, 4 c.p.c.»Il ricorrente ha contestato la statuizione della Corte d’appello diTorino, nella parte in cui ha affermato che il falso lamentato ed azionatonel presente giudizio non aveva causato né poteva causare in futurouna qualsivoglia conseguenza negativa reprimibile con querela ex art.221 c.p.c. La parte ha, infatti, dedotto che la CTP di Torino – fuorviatadalla fraintesa/presunta eccezione di inammissibilità della memoria enon delle eccezioni in essa contenute – aveva tralasciato di analizzarnecon la dovuta attenzione tutto il contenuto difensivo ivi sviluppato el’ha degnato d’una mera, approssimata “delibazione”, esaminandosommariamente solo due delle eccezioni ivi contenute, qualificate cometardive (la prima costituita dalla mancata osservanza, da partedell’Ufficio, degli obblighi del contraddittorio endoprocedimentale e laseconda, incentrata sul mancato rispetto del termine dei 60 giorni, dicui all’art. 19 D.P.R. 633/72), senza accorgersi che nella menzionatamemoria vi era un’ulteriore eccezione (riferita alla dedottainvalidità/nullità-inesistenza giuridica dell’impugnato avvisod’accertamento, per essere stata la relativa sottoscrizione apposta dachi non ne aveva alcun potere).Quanto, poi, all’opinione della Corte d’appello in ordine al fatto chevi era "sostanziale" equivalenza, fattuale e giuridica, traverbalizzazione di "eccezione di inammissibilità d'una memoria" everbalizzazione di "eccezione" di inammissibilità di due nuovi motivi diricorso proposti per la prima volta in memoria, il ricorrente haobiettato, ancora una volta, che così non era, essendo sufficienteNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026raffrontare le ricadute dell'una e dell'altra situazione di inammissibilitàsul piano processuale.5. Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione-falsa applicazione della normativa – artt. 91 e segg. c.p.c.,in part. art. 96 c.p.c. – in tema di spese di giudizio e responsabilitàdelle Parti. Omesso esame di dati rilevanti ai fini del giudizio econseguente nullità dell’impugnata sentenza. Il tutto in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, 4, 5 c.p.c., art. 132 n. 4 c.p.c. e art.111cod. Cost.»Secondo il ricorrente, la motivazione in ordine al rigetto dellarichiesta di condanna, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,dell’appellante principale, soccombente in appello, avrebbe dovutosupportare anche la riforma della sentenza di primo grado in puntospese ed ex art. 96 c.p.c., con condanna delle parti che ne avevanofatto richiesta.6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto dispecificità.La parte ha genericamente dedotto la violazione del diritto di difesae del diritto alla prova, a causa della mancata ammissionedell’interrogatorio e delle prove testimoniali richieste, per poi affermareche la mancata assunzione delle prova ha portato ad una decisioneviziata dal punto di vista motivazionale.Come evidenziato da questa Corte, tuttavia, il vizio di motivazionederivante dall’omessa ammissione della prova testimoniale o di altraprova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essoinvesta un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratioNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026decidendi risulti priva di fondamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.30721 del 29/11/2024).Nel caso di specie il ricorrente, nel formulare il motivo, non haspecificato quale fatto decisivo avrebbe potuto essere acquisito alprocesso mediante l’assunzione delle prove, mentre invece è statoescluso dalla cognizione, sicché la doglianza si rivela del tutto generica.D’altronde, la Corte d’appello ha dato per acquisito al processoquanto affermato dal ricorrente nel proporre la querela di falso, inordine alla non corrispondenza tra quanto dedotto dalla difesadell’Agenzia delle Entrate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quanto riportatonel relativo verbale, ritenendo pertanto superflua l’ammissione delleprove sul punto, incentrando la decisione non sulla mancata prova diquanto dedotto dal ricorrente, ma sul fatto che tale incongruenza nondeterminasse una falsità ai fini dell’accoglimento della querela.7. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essereesaminati insieme, tenuto conto della stretta connessione tra loroesistente, rivelandosi tutti inammissibili.7.1. In primo luogo è inammissibile la censura, presente in tutti imotivi di ricorso in esame, riferita al dedotto vizio di motivazione delladecisione impugnata, nella parte in cui ha illustrato le ragioni delmancato accoglimento della querela di falso.7.2. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è più consentital'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «peromessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti».Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso ilcontrollo sulla motivazione con riferimento al parametro dellasufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilodell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sottoil profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinanola conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge,sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U,Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Numero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione siameramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunquepercepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e,di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n.16611 del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non èpossibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e,conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dellostesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).7.3. Nella motivazione della sentenza in esame, la Corte d’appello,dopo aver evidenziato la stratta configurabilità, sulla base dellaNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026prospettazione dell’appellante, di un vizio di falsità del verbale di causa,ma non della sentenza della CTP di Torino, ha statuito come segue: «Inordine al verbale d’udienza, poi, quanto si è verificato, anche a ritenerlocorrispondente alle allegazioni fattuali dell’Appellante relative a unadivergenza fra quanto detto e quanto percepito, risulta essere derivatoo da un erroneo convincimento di chi ha verbalizzato, desunto daquanto ha percepito e ritenuto (ovvero, il verbale fa fede in ordine alfatto che sia stata sollevata un’eccezione di inammissibilità da partedella difesa dell’Agenzia delle Entrate, mentre l’eventuale erroneoconvincimento che il termine “memoria” dovesse intendersi comeespressione sintetica riferita alle parti della stessa aventi valore diproposizione di eccezioni e questioni nuove, deve ritenersi inidoneo adassumere efficacia di prova privilegiata) o, ed è quanto ha ritenuto ilTribunale, da una verbalizzazione, per eccesso di sintesi, del tutto peruna parte, con l’utilizzo inesatto del termine “memoria” anziché diquello “eccezione contenuta nella memoria”, corrispondente a una“svista” o a un errore materiale (sull’inammissibilità della querela difalso in ordine a documenti viziati da sviste o errori cfr, ad es., C. Cass.,Sez. 6-1, ordinanza n. 19626 del 18/09/2020, Rv. 659001–01; C.Cass., sez. 2, sentenza n. 8925 del 02/07/2001, Rv. 547852 – 01): vacomunque esclusa la sussistenza di un falso. Il che, sotto altro profilo,corrisponde al generale principio, già richiamato, in base al quale scopoesclusivo della querela di falso relativa a un atto pubblico è quello diaddivenire all’eliminazione del documento de quo, a tutela della fedepubblica, di togliere a tale atto pubblico l’idoneità a far fede e a servirecome prova, da questo derivando che, ove la finalità perseguita sia inrealtà diversa, come risulta nel caso in esame, potendo controvertersie accertarsi il punto senza il ricorso ad essa, la querela di falso non puòessere proposta.»In sintesi, la Corte d’appello ha ritenuto che la difformità tra quantoaccaduto e quanto riportato nel verbale, poteva essere ricondotto aNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026una non corretta comprensione da parte del verbalizzante della portatadelle deduzioni della difesa dell’Agenzia delle Entrate, oppure a unaverbalizzazione per eccesso di sintesi, ove era stato indicato il tutto peruna parte, con l’utilizzo inesatto del termine “memoria” anziché diquello “eccezione contenuta nella memoria”.Con riferimento ad entrambe le ipotesi, la menzionata Corte haescluso che fosse esperibile la querela di falso. Nella prima ipotesi,infatti, la Corte ha escluso che la differenza tra inammissibilità dellamemoria e inammissibilità delle eccezioni contenute nella memoria,derivante da errore di comprensione, riguardasse aspetti del verbaleaventi valore di prova privilegiata, poiché il verbale faceva fede fino aquerela di falso solo in ordine alla formulazione di un’eccezioned’inammissibilità, qualunque essa fosse. Nella seconda ipotesi, invece,la stessa Corte, richiamando alcune precedenti di legittimità, haritenuto che non riportare correttamente le menzionate deduzionipoteva corrispondere ad una svista o ad un errore materiale, cheugualmente non imponeva la proposizione della querela di falso per ilsuo superamento. La stessa Corte ha, poi, aggiunto che ha finalità dellaquerela di falso è quella di togliere all’atto pubblico l’idoneità a far fedee a servire come prova privilegiata, con la conseguenza che, ove lafinalità perseguita sia diversa, come nel caso in esame, potevacontrovertersi e accertarsi la questione senza il ricorso ad essa.La decisione si fonda, dunque, su plurime argomentazioni, tutteesplicitate in modo chiaro, in relazione alle quali, la doglianza riferitaal vizio di motivazione deve ritenersi inammissibile ex art. 360-bis, n.1, c.p.c.7.4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente (unitamente alvizio di motivazione, già esaminato) ha riproposto le ragioni che lohanno portato la proporre la querela di falso, esprimendo in modogenerico e generalizzato la non condivisione dell’esito decisionale dellasentenza impugnata.Numero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026Le doglianze devono pertanto ritenersi inammissibili, perché nondecisione, spiegando i motivi per cui tali ragioni nella specie non sonoritenute corrette, ma si risolvono in una assertiva affermazione dellasussistenza nella specie della falsità, in violazione dell’art. 366, comma1, n. 4, c.p.c.Anche ove sono richiamate pronunce di legittimità, ad opinionedella parte riguardanti fattispecie del tutto diverse da quella in esame,la censura è meramente assertiva e generica, priva di ogni illustrazionedella materia del contendere oggetto di detti precedenti e dellespecifiche ragioni della non sovrapponibilità tra le diverse fattispecie,in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.7.5. Allo stesso modo, con il terzo motivo (unitamente al vizio dimotivazione, già esaminato) è dedotta la ritenuta oggettiva evidenzadella falsità del verbale, in modo del tutto generico e assertivo, con unadoglianza inammissibile per i motivi appena evidenziati.7.6. Con il quarto motivo di ricorso è, poi, formulata (accanto aldedotto vizio di motivazione, già esaminato) una censura alleargomentazioni della Corte d’appello sulla ritenuta assenza di funzionefidefaciente del verbale di causa, nella parte interessata dalla quereladi falso, senza che sia attinta la ratio della decisione assunta.Il ricorrente ha, infatti, utilizzato argomenti del tutto scollegatirispetto alle ragioni fondanti la decisione, esplicitati mediante mereasserzioni in ordine alla ritenuta incidenza di quanto riportato nelverbale di causa sulla decisione in concreto assunta dalla CTP.La parte, d’altronde, non solo non ha contrastato le ragioni poste afondamento della decisione («… scopo esclusivo della querela di falsorelativa a un atto pubblico è quello di addivenire all’eliminazione deldocumento de quo, a tutela della fede pubblica, di togliere a tale attopubblico l’idoneità a far fede e a servire come prova, da questoderivando che, ove la finalità perseguita sia in realtà diversa, comeNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026risulta nel caso in esame, potendo controvertersi e accertarsi il puntosenza il ricorso ad essa, la querela di falso non può essere proposta…»), ma non ha neppure riportato il testo della decisione della CTP,pure richiamata nel motivo di doglianza, in violazione egli artt. 366,comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c.Infine, per le stesse ragioni, il ricorrente ha genericamente e,dunque, inammissibilmente censurato la statuizione nella parte in cuiCorte d’appello ha ritenuto trattarsi di una sineddoche, per avere ilverbale fatto riferimento alla memoria invece che alle eccezionicontenute nella memoria, mediante il mero richiamo all’incidenzasull’esito decisionale assertivamente e immotivatamente supposto.8. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.8.1. Il ricorrente non ha colto la ratio della decisione, che haconfermato con motivazione chiara la condanna del Sarasso ex art. 96,comma 3, c.p.c. in primo grado («… Ora, va rilevato che la tesi relativaalla falsità ideologica, con la pretesa di far caducare la fede privilegiatadell’atto, quantomeno in relazione alla domanda relativa a una“attestazione” “riportata in una sentenza”, risulta manifestamenteinfondata e tale domanda va ritenuta avanzata pretestuosamente …»),e, poi, l’ha esclusa in secondo grado, in considerazione delridimensionamento delle doglianze formulate in sede di gravame, conmotivazione anch’essa esplicita e chiara, in perfetta coerenza con ilprecedente capo della decisione («… l’Appellante, pur presentandoconclusioni in tal senso, riprese dal primo grado di giudizio, non pareaver effettivamente argomentato in ordine a un presunto falsoideologico della sentenza, concentrando le proprie argomentazioni, siapur infondate, sulla presunta falsità della sola verbalizzazione e sullecensure relative alla sentenza di primo grado …»).8.2. Né il mancato accoglimento della domanda di cui all'art. 96c.p.c., formulata dagli appellati nei confronti dell’appellante,soccombente nel merito, può ritenersi in grado di giustificare laNumero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026condanna al pagamento delle spese di lite degli appellati, comunquevincitori nel merito del giudizio di appello, trattandosi di domandameramente accessoria, per giurisprudenza costante non in grado diconfigurare neppure una soccombenza reciproca delle parti (Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 7269 del 26/03/2026; Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 18036 del 06/06/2022; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9532 del12/04/2017).9. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.10. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.11. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazioneproposta, se dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 3.500,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 3.500,00 per compensoed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 3.500,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 3.500,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;Numero registro generale 10922/2025Numero sezionale 643/2026Numero di raccolta generale 14086/2026Data pubblicazione 13/05/2026condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente Agenzia delle Entrate, che liquida in € 3.500,00 percompenso, oltre spese prenotate a debito;dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2026.Il PresidenteAlberto Giusti