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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50392/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per- il possesso di una carta di identità falsa valida per l'espatrio, riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 497-bis comma primo, cod. pen. (anziché 497-bis comma secondo, cod. pen. in origine contestato e ritenuto dal Tribunale) apportando la conseguente diminuzione di pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ed elemento soggettivo del reato — si risolve in generiche asserzioni prive di confronto critico con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2-3) rispetto a una pena base (anni due e mesi tre di reclusione) applicata in misura quasi coincidente con il minimo edittale (anni due di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per- il possesso di una carta di identità falsa valida per l'espatrio, riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 497-bis comma primo, cod. pen. (anziché 497-bis comma secondo, cod. pen. in origine contestato e ritenuto dal Tribunale) apportando la conseguente diminuzione di pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ed elemento soggettivo del reato — si risolve in generiche asserzioni prive di confronto critico con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2-3) rispetto a una pena base (anni due e mesi tre di reclusione) applicata in misura quasi coincidente con il minimo edittale (anni due di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 50392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris