CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 47423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA Letto il ricorso straordinario per errore di fatto presentato da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Haltingen (Germania), avverso la sentenza n. 37733 del 28/09/2021 della Corte di cassazione, in cui si chiede, tra l'altro, la sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che, da un esame sommario degli atti, la domanda principale di correzione dell'errore di fatto appare sorretta dal fumus boni iuris, dal momento che non risulta sia stato dato avviso al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell'udienza del 28 settembre 2021 davanti alla II Sezione della Corte di cassazione, conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che per effetto di tale sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, in data 30 settembre 2021, ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione di Puce, allo stato non ancora eseguito; considerato che per la discussione del ricorso straordinario è stata fissata l'udienza del 13 gennaio 2021; ritenuto, pertanto, che ricorre l'eccezionale gravità e urgenza richiesta dalla legge per disporre la sospensione richiesta; acquisito il parere favorevole del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]; visto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. P. Q. M. Dispone la sospensione degli effetti derivanti dalla sentenza n. 37733 del 28/09/2021 della Corte di cassazione che ha determinato l'irrevocabilità della sentenza n. 792 del 05/07/2016 del G.u.p. del Tribunale di Mantova, confermata in data 19/09/2019 dalla Corte di appello di Brescia. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al difensore e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Roma, 29 dic