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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:224
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 aprile 2022 – KU / SEAE (causa T ‑ 425/20) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Personale del SEAE – Molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Articolo 12 bis dello Statuto – Richiesta di assistenza – Rigetto della domanda – Articolo 24 dello Statuto – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Termine ragionevole – Responsabilità»

1. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che ha per obiettivo o per effetto di screditare l’interessato o di deteriorare le sue condizioni di lavoro – Carattere abusivo del comportamento – Criteri di valutazione – Esame complessivo di diversi eventi (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3) (v. punti 60 ‑ 64)

2. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Rapporti difficili, o persino conflittuali, dell’interessato con i suoi colleghi o superiori – Esclusione – Osservazioni negative rivolte a un funzionario – Esclusione – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 122)

3. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie psicologiche e di informare il denunciante del seguito riservato alla sua denuncia – Presupposto (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 24 e 90, § 1) (v. punti 135, 136)

4. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Avvio di un’indagine amministrativa – Osservanza di un termine ragionevole – Inosservanza – Conseguenze (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 140, 141) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) KU è condannata alle spese. 1 GU C 297 del 7.9.2020.

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 aprile 2022 – KU / SEAE (causa T ‑ 425/20) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Personale del SEAE – Molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Articolo 12 bis dello Statuto – Richiesta di assistenza – Rigetto della domanda – Articolo 24 dello Statuto – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Termine ragionevole – Responsabilità» 1. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento che ha per obiettivo o per effetto di screditare l’interessato o di deteriorare le sue condizioni di lavoro – Carattere abusivo del comportamento – Criteri di valutazione – Esame complessivo di diversi eventi (Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 3) (v. punti 60 ‑ 64) 2. Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Rapporti difficili, o persino conflittuali, dell’interessato con i suoi colleghi o superiori – Esclusione – Osservazioni negative rivolte a un funzionario – Esclusione – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 12 bis) (v. punto 122) 3. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Portata – Dovere dell’amministrazione di esaminare le denunce in materia di molestie psicologiche e di informare il denunciante del seguito riservato alla sua denuncia – Presupposto (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 24 e 90, § 1) (v. punti 135, 136) 4. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Avvio di un’indagine amministrativa – Osservanza di un termine ragionevole – Inosservanza – Conseguenze (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 24) (v. punti 140, 141) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) KU è condannata alle spese. 1 GU C 297 del 7.9.2020.
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