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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18011/2026

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e rappresentante pro tempore, elettiva-mente domiciliato in Salerno, al [OSCURATO:PERSONA], n. 84, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e chelo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in personadel direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato iNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendono in virtù di procuraData pubblicazione 04/06/2026speciale su foglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 854/2024 della Corte d'appello di Salerno.Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. l' “[OSCURATO:PERSONA] S.Chiara della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. adiva il Tribunale di Salerno.Esponeva che in regime di accreditamento provvisorio aveva nel corso delmese di ottobre 2014 erogato prestazioni di “diagnostica di laboratorio” in favoredi assistiti del S.S.N. e che le proprie spettanze erano rimaste insolute (cfr.ricorso, pag. 2).Chiedeva ingiungersi all' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” il pagamentodella somma di euro 31.787,97, oltre interessi e spese.2.

Con decreto n. 2723/2015 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.3.

Con citazione del 30.12.2015 l' “A.S.L. di Salerno” proponeva opposizione.Adduceva che dall'importo oggetto dell'ingiunzione era da detrarre la sommadi euro 12.015,24, corrispondente alla regressione tariffaria dovuta al supera-mento del limite di spesa per l'anno 2014 (cfr. ricorso, pag. 2).Instava per la revoca dell'ingiunzione e per il riconoscimento dell'avversa pre-tesa nell'indicata minor misura.4.

Si costituiva l' “[OSCURATO:PERSONA] S. Chiara”.Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026Instava per il rigetto dell'opposizione.5.

Con sentenza n. 195/2023 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermavail decreto opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.6.

L' “A.S.L. di Salerno” proponeva appello.Resisteva l' “[OSCURATO:PERSONA] S. Chiara”.7.

Con ordinanza in data 15.3.2024 la Corte di Salerno invitava le parti adinterloquire in ordine alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio ovvero de-finitivo nonché in ordine alla validità ed efficacia dell'accordo contrattuale pro-dotto in giudizio con riferimento alle prestazioni eseguite nel periodo per il qualeera stata richiesta l'ingiunzione di pagamento (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3).8.

Con sentenza n. 854/2024 la Corte di Salerno accoglieva il gravame ed inaccoglimento dell'opposizione revocava l'ingiunzione di pagamento; condan-nava l'appellata alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte che la società appellata, onerata della dimostrazionedella sussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrat-tuale con l' “A.S.L. di Salerno”, non aveva prodotto in giudizio entro i termini dirito “alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla qualesi riferiscono le prestazioni [oggetto dell'ingiunzione], di un contratto nelle formerichieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità, rilevabile anche d'ufficio (…),tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazionierogate” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, segnatamente, che il contratto prodotto in giudizio risaliva adepoca successiva a quella - ottobre 2014 – cui si riferivano le prestazioni con-troverse, “di talché, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, non [era]possibile (…) applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali”né era “ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tantoNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abilit[asse] in qualunquemodo a disciplinare ex post (…) prestazioni già del tutto eseguite” (così sentenzad'appello, pagg. 12 - 13).9.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' “[OSCURATO:PERSONA] S.Chiara della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto in base a due motivila cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” ha depositato controricorso; ha chie-sto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese e con riconoscimento degli oneririflessi in sostituzione di i.v.a. e c.p.a., siccome patrocinata dalla sua Avvoca-tura.10.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE11.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, c. 1, n. 3 e n. 4,c.p.c. – violazione dell'art. 2909 cod. civ., nonché degli artt. 112, 324 e 329c.p.c. – nella parte in cui, con l'impugnata sentenza, viene rilevata, ex officio,l'insussistenza (della prova) di un valido ed efficace rapporto contrattuale, mal-grado il giudicato interno formatosi in merito alla relativa sussistenza” (così ri-corso, pag. 4).Premette che con la statuizione di primo grado era stata positivamente affer-mata “la sussistenza (della prova) di un valido ed efficace titolo contrattuale, abase delle prestazioni sanitarie oggetto della vertenza” (così ricorso, pag. 4).Indi deduce che i rilievi motivazionali in tal senso espressi dal primo dictumnon sono stati impugnati dall' “A.S.L. di Salerno” con l'unico motivo d'appello,che riguardava tutt'altro aspetto, ovvero “la parziale contestazione dell'importoingiunto, in ragione della regressione tariffaria dovuta al prospettato (…) supe-Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026ramento del limite di spesa fissato per l'anno di riferimento” (cfr. ricorso, pag.Deduce che, anzi, l' “A.S.L.” aveva fondato “le proprie difese proprio sul (va-lido ed efficace) contratto sottoscritto inter partes” (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce quindi che il rilievo ex officio dell'insussistenza di un valido ed efficacetitolo contrattuale era precluso in virtù del giudicato interno formatosi sul punto.12.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.13.

Il ricorrente non ha rappresentato, né in termini specifici né in termini“autosufficienti”, che in primo grado si era discusso della validità ed efficacia deltitolo contrattuale.Segnatamente, non può in alcun modo assumersi, sulla scorta del mero stral-cio della motivazione del primo dictum (riprodotto a pag. 4 del ricorso), che laquestione della validità ed efficacia della convenzione sia stata dibattuta in primecure e che il Tribunale l'abbia specificamente esaminata.In pari tempo, il ricorrente neppure ha provveduto – analogamente in spregioall'onere dell' “autosufficienza” - a riprodurre e a illustrare in modo compiuto iltesto del motivo d'appello dell' “A.S.L.” e si è limitato a riprodurne taluni scarnipassaggi asseritamente “emblematici” (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769, se-condo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di “autosufficienza”,riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei con-tratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod.proc. civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispet-tato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nelfascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisitoNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità delcontenuto delle censure a consentire la decisione).14.

Su tale scorta è bastevole il riferimento all'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte.Ovvero alla pronuncia secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità delcontratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una contro-versia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rap-porto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice diprimo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti ab-biano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente aifatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato,rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez.un. 22.3.2017, n. 7294 (Rv. 643337 – 01).

Cfr. altresì Cass. (ord.) 3.4.2024, n.8722 – ordinanza pronunciata in una controversia che aveva opposto il “CentroDiagnostico Salernitano” s.r.l. alla “A.S.L. di Salerno”, controversia definita in-nanzi a questa Corte con il rigetto del ricorso del “CE.DI.SA.” ed espressamenterichiamata dalla Corte di Salerno con la pronuncia in questa sede impugnata -ove in motivazione si legge testualmente: “allorquando il giudice di primo gradoabbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapportocontrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che néle parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato laquestione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposi-zione dell'appello sul riconoscimento della pretesa - poiché tra i fatti costitutividella stessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto -, implichiche la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficiodel giudice, integrando un'eccezione in senso lato, relativa ad un fatto già alle-Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026gato in primo grado (Cass. Sez.

U., 22 marzo 2017, n. 7294; in tal senso ancheCass., sez. 2, 17 ottobre 2019, n. 26495; Cass., sez. 6-3, 19 luglio 2018, n.19251; Cass., sez. 6-2, 5 aprile 2017, n. 8841; Cass., Sez.

U., nn. 26242 e26243 del 2014)”).Del resto, questa Corte ulteriormente spiega che, ai fini della selezione dellequestioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicatointerno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unitàsuscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenzalogica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizioneche affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad essoricolleghi un dato effetto giuridico; cosicché, sebbene ciascun elemento di dettasequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impu-gnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'in-tera statuizione (cfr. Cass. sez. lav. 4.2.2016, n. 2217).15.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.– violazione degli artt. 1346 cod. civ., e 8-quinquies, c. 2, d.lgs. n. 502/1992 –falsa applicazione degli artt. 1325, 1350 e 1418 cod. civ., nonché 16 e 17, r.d.n. 2440/1923 – là dove, nella pronuncia gravata, è affermato, dapprima, che lastipula di un contratto avente ad oggetto (anche) l'acquisto di prestazioni giàeseguite integra ipotesi di applicazione retroattiva del contratto medesimo e, dipoi, che tale fattispecie “ridonda nella nullità” del negozio, per difetto dei suoirequisiti formali (previsti ad substantiam)” (così ricorso, pag. 4).Deduce che “il contratto (…) ab origine prodotto agli atti, sebbene sottoscrittoin corso d'anno (id est: il 13.12.2014), è riferito alle prestazioni dell'intera an-nualità 2014 (id est: 1° gennaio – 31 dicembre)”, “anche eseguite prima dellarelativa sottoscrizione” (così ricorso, pag. 7).Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce più esattamente che in corso d'anno l' “A.S.L. di Salerno”, acquisitacontezza dei dati di bilancio relativi al precedente esercizio, “ha fissato il tettodi spesa annuale per le prestazioni sanitarie della branca di riferimento, ed ema-nato i relativi schemi contrattuali” (così ricorso, pag. 7).Deduce quindi che si prospetta la quaestio non già della “forma”, che di certosussiste, bensì dell' “oggetto” del contratto (cfr. ricorso, pag. 7).Deduce dunque che in tal ultima proiezione nulla osta a che la P.A. acquistiprestazioni già rese e nessuna norma impone che il contratto debba avere adoggetto esclusivamente prestazioni future (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8).16.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.17.

Il ricorrente analogamente non ha provveduto a riprodurre/illustrare iltesto integrale del contratto sottoscritto in data 31.12.2014 ed in tal guisa nonha ottemperato all'onere dell' “autosufficienza” (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019,n. 34469, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili,per violazione dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate sutali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti,senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferi-mento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documenta-zione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possi-bile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di uf-ficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità).Gli scarni riferimenti ‒ di cui a pagina 7 del ricorso – al contenuto del contrattosono viepiù inidonei in rapporto al parametro dell' “autosufficienza”, siccome, adire dello stesso ricorrente, riguardano – sic et simpliciter ‒ la fissazione delNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026“tetto di spesa” e l'acquisto di “un dato numero di prestazioni, rese dai centriData pubblicazione 04/06/2026accreditati, nell'intero anno di riferimento”.18.

In ogni caso, questa Corte spiega che nell'ambito del Servizio sanitarionazionale l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n.724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio diaccreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comportache non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione diprestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionaleche riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori disingoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delleprestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, do-vendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n.502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per“facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d.n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità,la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019; Cass. (ord.) 5.7.2018, n.17588).E soggiunge – questa Corte – che “non solo deve escludersi che la manife-stazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comporta-menti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), ma deveritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contrattodeve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamenteindicate le clausole disciplinanti rapporto” (così in motivazione Cass. (ord.)3.4.2024, n. 8722).E soggiunge, ancora, che “il contratto nullo non può essere nemmeno ritenutosuscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essereNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026corretto il vizio di un atto annullabile (Cass. n. 59 del 2001; anche Cass. n. 1615Data pubblicazione 04/06/2026del 1981)” (così in motivazione Cass. (ord.) 3.4.2024, n. 8722).Del resto, l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, pre-vede espressamente che “in caso di mancata stipula degli accordi di cui al pre-sente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater dellestrutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitarionazionale interessati è sospeso”.19.

In pari tempo, invano il ricorrente invoca in memoria il principio di dirittoenunciato da questa Corte con la sentenza n. 16221 del 17.6.2025.Ovvero il principio per cui “in materia di prestazioni sanitare rese da struttureprivate in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulareil contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, coneffetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese leprestazioni, trattandosi di contratti imposti dalla legge, disciplinati da un pe-culiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da normeimperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere contodella determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico,tegorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento,purché in tempi ragionevoli”.Nella specie il ricorrente non ha puntualmente dedotto che il contratto del13.12.2014 è stato stipulato in conformità alle modalità procedimentali prefigu-rate dal succitato insegnamento (“attraverso appositi tavoli tecnici cui parteci-pano i rappresentanti delle varie categorie interessate”).20.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizioNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026di legittimità (la controricorrente ha chiesto il riconoscimento degli oneri riflessiin sostituzione di i.v.a. e c.p.a., siccome patrocinata dalla propria Avvocatura).La liquidazione segue come da dispositivo.21.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass.

Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] S. Chiara della dr.ssa RosettaDi Buono” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] diSalerno”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in com-plessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori come richiesti;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore, elettiva-mente domiciliato in Salerno, al [OSCURATO:PERSONA], n. 84, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e chelo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in personadel direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato iNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendono in virtù di procuraData pubblicazione 04/06/2026speciale su foglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 854/2024 della Corte d'appello di Salerno.Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex artt. 633 ss. cod. proc. civ. l' “[OSCURATO:PERSONA] S.Chiara della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. adiva il Tribunale di Salerno.Esponeva che in regime di accreditamento provvisorio aveva nel corso delmese di ottobre 2014 erogato prestazioni di “diagnostica di laboratorio” in favoredi assistiti del S.S.N. e che le proprie spettanze erano rimaste insolute (cfr.ricorso, pag. 2).Chiedeva ingiungersi all' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” il pagamentodella somma di euro 31.787,97, oltre interessi e spese.2. Con decreto n. 2723/2015 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con citazione del 30.12.2015 l' “A.S.L. di Salerno” proponeva opposizione.Adduceva che dall'importo oggetto dell'ingiunzione era da detrarre la sommadi euro 12.015,24, corrispondente alla regressione tariffaria dovuta al supera-mento del limite di spesa per l'anno 2014 (cfr. ricorso, pag. 2).Instava per la revoca dell'ingiunzione e per il riconoscimento dell'avversa pre-tesa nell'indicata minor misura.4. Si costituiva l' “[OSCURATO:PERSONA] S. Chiara”.Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026Instava per il rigetto dell'opposizione.5. Con sentenza n. 195/2023 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermavail decreto opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.6. L' “A.S.L. di Salerno” proponeva appello.Resisteva l' “[OSCURATO:PERSONA] S. Chiara”.7. Con ordinanza in data 15.3.2024 la Corte di Salerno invitava le parti adinterloquire in ordine alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio ovvero de-finitivo nonché in ordine alla validità ed efficacia dell'accordo contrattuale pro-dotto in giudizio con riferimento alle prestazioni eseguite nel periodo per il qualeera stata richiesta l'ingiunzione di pagamento (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3).8. Con sentenza n. 854/2024 la Corte di Salerno accoglieva il gravame ed inaccoglimento dell'opposizione revocava l'ingiunzione di pagamento; condan-nava l'appellata alle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte che la società appellata, onerata della dimostrazionedella sussistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrat-tuale con l' “A.S.L. di Salerno”, non aveva prodotto in giudizio entro i termini dirito “alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla qualesi riferiscono le prestazioni [oggetto dell'ingiunzione], di un contratto nelle formerichieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità, rilevabile anche d'ufficio (…),tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazionierogate” (così sentenza d'appello, pag. 12).Evidenziava, segnatamente, che il contratto prodotto in giudizio risaliva adepoca successiva a quella - ottobre 2014 – cui si riferivano le prestazioni con-troverse, “di talché, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, non [era]possibile (…) applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali”né era “ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tantoNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abilit[asse] in qualunquemodo a disciplinare ex post (…) prestazioni già del tutto eseguite” (così sentenzad'appello, pagg. 12 - 13).9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' “[OSCURATO:PERSONA] S.Chiara della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto in base a due motivila cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” ha depositato controricorso; ha chie-sto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese e con riconoscimento degli oneririflessi in sostituzione di i.v.a. e c.p.a., siccome patrocinata dalla sua Avvoca-tura.10. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, c. 1, n. 3 e n. 4,c.p.c. – violazione dell'art. 2909 cod. civ., nonché degli artt. 112, 324 e 329c.p.c. – nella parte in cui, con l'impugnata sentenza, viene rilevata, ex officio,l'insussistenza (della prova) di un valido ed efficace rapporto contrattuale, mal-grado il giudicato interno formatosi in merito alla relativa sussistenza” (così ri-corso, pag. 4).Premette che con la statuizione di primo grado era stata positivamente affer-mata “la sussistenza (della prova) di un valido ed efficace titolo contrattuale, abase delle prestazioni sanitarie oggetto della vertenza” (così ricorso, pag. 4).Indi deduce che i rilievi motivazionali in tal senso espressi dal primo dictumnon sono stati impugnati dall' “A.S.L. di Salerno” con l'unico motivo d'appello,che riguardava tutt'altro aspetto, ovvero “la parziale contestazione dell'importoingiunto, in ragione della regressione tariffaria dovuta al prospettato (…) supe-Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026ramento del limite di spesa fissato per l'anno di riferimento” (cfr. ricorso, pag.Deduce che, anzi, l' “A.S.L.” aveva fondato “le proprie difese proprio sul (va-lido ed efficace) contratto sottoscritto inter partes” (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce quindi che il rilievo ex officio dell'insussistenza di un valido ed efficacetitolo contrattuale era precluso in virtù del giudicato interno formatosi sul punto.12. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.13. Il ricorrente non ha rappresentato, né in termini specifici né in termini“autosufficienti”, che in primo grado si era discusso della validità ed efficacia deltitolo contrattuale.Segnatamente, non può in alcun modo assumersi, sulla scorta del mero stral-cio della motivazione del primo dictum (riprodotto a pag. 4 del ricorso), che laquestione della validità ed efficacia della convenzione sia stata dibattuta in primecure e che il Tribunale l'abbia specificamente esaminata.In pari tempo, il ricorrente neppure ha provveduto – analogamente in spregioall'onere dell' “autosufficienza” - a riprodurre e a illustrare in modo compiuto iltesto del motivo d'appello dell' “A.S.L.” e si è limitato a riprodurne taluni scarnipassaggi asseritamente “emblematici” (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769, se-condo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di “autosufficienza”,riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei con-tratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod.proc. civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispet-tato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nelfascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisitoNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità delcontenuto delle censure a consentire la decisione).14. Su tale scorta è bastevole il riferimento all'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte.Ovvero alla pronuncia secondo cui il potere di rilievo officioso della nullità delcontratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una contro-versia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rap-porto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice diprimo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti ab-biano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente aifatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato,rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez.un. 22.3.2017, n. 7294 (Rv. 643337 – 01). Cfr. altresì Cass. (ord.) 3.4.2024, n.8722 – ordinanza pronunciata in una controversia che aveva opposto il “CentroDiagnostico Salernitano” s.r.l. alla “A.S.L. di Salerno”, controversia definita in-nanzi a questa Corte con il rigetto del ricorso del “CE.DI.SA.” ed espressamenterichiamata dalla Corte di Salerno con la pronuncia in questa sede impugnata -ove in motivazione si legge testualmente: “allorquando il giudice di primo gradoabbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapportocontrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che néle parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato laquestione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposi-zione dell'appello sul riconoscimento della pretesa - poiché tra i fatti costitutividella stessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto -, implichiche la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficiodel giudice, integrando un'eccezione in senso lato, relativa ad un fatto già alle-Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026gato in primo grado (Cass. Sez. U., 22 marzo 2017, n. 7294; in tal senso ancheCass., sez. 2, 17 ottobre 2019, n. 26495; Cass., sez. 6-3, 19 luglio 2018, n.19251; Cass., sez. 6-2, 5 aprile 2017, n. 8841; Cass., Sez. U., nn. 26242 e26243 del 2014)”).Del resto, questa Corte ulteriormente spiega che, ai fini della selezione dellequestioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicatointerno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unitàsuscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenzalogica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizioneche affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad essoricolleghi un dato effetto giuridico; cosicché, sebbene ciascun elemento di dettasequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impu-gnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'in-tera statuizione (cfr. Cass. sez. lav. 4.2.2016, n. 2217).15. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.– violazione degli artt. 1346 cod. civ., e 8-quinquies, c. 2, d.lgs. n. 502/1992 –falsa applicazione degli artt. 1325, 1350 e 1418 cod. civ., nonché 16 e 17, r.d.n. 2440/1923 – là dove, nella pronuncia gravata, è affermato, dapprima, che lastipula di un contratto avente ad oggetto (anche) l'acquisto di prestazioni giàeseguite integra ipotesi di applicazione retroattiva del contratto medesimo e, dipoi, che tale fattispecie “ridonda nella nullità” del negozio, per difetto dei suoirequisiti formali (previsti ad substantiam)” (così ricorso, pag. 4).Deduce che “il contratto (…) ab origine prodotto agli atti, sebbene sottoscrittoin corso d'anno (id est: il 13.12.2014), è riferito alle prestazioni dell'intera an-nualità 2014 (id est: 1° gennaio – 31 dicembre)”, “anche eseguite prima dellarelativa sottoscrizione” (così ricorso, pag. 7).Numero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce più esattamente che in corso d'anno l' “A.S.L. di Salerno”, acquisitacontezza dei dati di bilancio relativi al precedente esercizio, “ha fissato il tettodi spesa annuale per le prestazioni sanitarie della branca di riferimento, ed ema-nato i relativi schemi contrattuali” (così ricorso, pag. 7).Deduce quindi che si prospetta la quaestio non già della “forma”, che di certosussiste, bensì dell' “oggetto” del contratto (cfr. ricorso, pag. 7).Deduce dunque che in tal ultima proiezione nulla osta a che la P.A. acquistiprestazioni già rese e nessuna norma impone che il contratto debba avere adoggetto esclusivamente prestazioni future (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8).16. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.17. Il ricorrente analogamente non ha provveduto a riprodurre/illustrare iltesto integrale del contratto sottoscritto in data 31.12.2014 ed in tal guisa nonha ottemperato all'onere dell' “autosufficienza” (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019,n. 34469, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili,per violazione dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate sutali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti,senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferi-mento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documenta-zione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possi-bile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di uf-ficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità).Gli scarni riferimenti ‒ di cui a pagina 7 del ricorso – al contenuto del contrattosono viepiù inidonei in rapporto al parametro dell' “autosufficienza”, siccome, adire dello stesso ricorrente, riguardano – sic et simpliciter ‒ la fissazione delNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026“tetto di spesa” e l'acquisto di “un dato numero di prestazioni, rese dai centriData pubblicazione 04/06/2026accreditati, nell'intero anno di riferimento”.18. In ogni caso, questa Corte spiega che nell'ambito del Servizio sanitarionazionale l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n.724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio diaccreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comportache non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione diprestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionaleche riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori disingoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delleprestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, do-vendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n.502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per“facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d.n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità,la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019; Cass. (ord.) 5.7.2018, n.17588).E soggiunge – questa Corte – che “non solo deve escludersi che la manife-stazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comporta-menti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), ma deveritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contrattodeve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamenteindicate le clausole disciplinanti rapporto” (così in motivazione Cass. (ord.)3.4.2024, n. 8722).E soggiunge, ancora, che “il contratto nullo non può essere nemmeno ritenutosuscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essereNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026corretto il vizio di un atto annullabile (Cass. n. 59 del 2001; anche Cass. n. 1615Data pubblicazione 04/06/2026del 1981)” (così in motivazione Cass. (ord.) 3.4.2024, n. 8722).Del resto, l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, pre-vede espressamente che “in caso di mancata stipula degli accordi di cui al pre-sente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater dellestrutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitarionazionale interessati è sospeso”.19. In pari tempo, invano il ricorrente invoca in memoria il principio di dirittoenunciato da questa Corte con la sentenza n. 16221 del 17.6.2025.Ovvero il principio per cui “in materia di prestazioni sanitare rese da struttureprivate in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulareil contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, coneffetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese leprestazioni, trattandosi di contratti imposti dalla legge, disciplinati da un pe-culiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da normeimperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere contodella determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico,tegorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento,purché in tempi ragionevoli”.Nella specie il ricorrente non ha puntualmente dedotto che il contratto del13.12.2014 è stato stipulato in conformità alle modalità procedimentali prefigu-rate dal succitato insegnamento (“attraverso appositi tavoli tecnici cui parteci-pano i rappresentanti delle varie categorie interessate”).20. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrenteva condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizioNumero registro generale 26224/2024Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18011/2026Data pubblicazione 04/06/2026di legittimità (la controricorrente ha chiesto il riconoscimento degli oneri riflessiin sostituzione di i.v.a. e c.p.a., siccome patrocinata dalla propria Avvocatura).La liquidazione segue come da dispositivo.21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] S. Chiara della dr.ssa RosettaDi Buono” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] diSalerno”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in com-plessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, e oneri accessori come richiesti;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 18011/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris