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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 29031/2022

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la seguente ORDINANZA 2342 sul ricorso iscritto al n. 480/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Pofi il 2 ottobre 1966, ivi r. in via Ciavaglia, n. 2°22_ 4, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia, a Isernia, [OSCURATO:PERSONA], n. 221 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 2920/39/15, depositata il 21 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento notificato a RICCI Monica in data 11 febbraio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone dell'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Ceprano, determinava, per l'anno d'imposta 2008, maggiori ricavi per euro 190.441,46, derivanti dall'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti dalla medesima esercitata, con conseguente recupero di maggiori Irpef, Iva ed Irap, contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni.

2. Impugnato dalla Ricci l'avviso, la CTP di Frosinone, con sentenza n. 102/02/2012 depositata il 21 maggio 2012, in parziale accoglimento del ricorso, "determinava la percentuale di ricarico nella misura del 50%", in luogo di quella del 125% utilizzata dall'Ufficio, "fermo il valore delle merci pari ad euro 84.640,65", con conseguente quantificazione dei ricavi non contabilizzati e non dichiarati nella somma di euro 136.960,97.

3. Impugnata la sentenza della CTP sia dalla Ricci che, incidentalmente, dall'Ufficio, la CTR, giusta la sentenza impugnata, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese.

In particolare, la CTR riteneva incongrua la percentuale di ricarico del 125% applicata dall'Ufficio, "tenuto conto dell'anno in esame e della circostanza che il negozio trovasi in un piccolo paese".

4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Ricci, affidato a due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso e contestuale ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il secondo motivo del ricorso principale - che si esamina in principio siccome dotato di priorità logico-giuridica - si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ.

1.1. L'illustrazione del motivo si divide in due parti.1.2.

Nella prima parte, formulata in via condizionata e subordinata al rigetto del primo motivo di ricorso (inteso a denunciare, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di decisivi fatti controversi in ragione della mancata disamina, da parte della CTR, della doglianza relativa all'incoerenza della sentenza di primo grado laddove, a fronte della riduzione dal 125% al 50% della percentuale di ricarico da applicarsi alle giacenze non contabilizzate per la quantificazione dei ricavi non dichiarati, era stato mantenuto "fermo" il valore delle giacenze, quantificato a sua volta, in sede di PVC, facendo riferimento alla percentuale di ricarico), sostiene la ricorrente che, qualora dovesse ritenersi che la CTR abbia considerato i fatti storici il cui omesso esame costituisce oggetto del primo motivo, e qualora la Corte di cassazione dovesse ritenere che la CTR abbia inteso riferirsi a tutte le voci interessate dalla percentuale di ricarico applicata in sede di PVC, la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione delle disposizioni di legge indicate in rubrica.

1.3. Nella seconda parte, rileva la ricorrente che, "ad ogni buon conto", "le medesime ragioni", in uno all'analisi di altre affermazioni della sentenza impugnata "dal contenuto non compiutamente intellegibile", determinano la ricorrenza di una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", con conseguente rilevanza della censura ex artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ.

1.4. Viene in rilievo la seconda parte del motivo in disamina, che assume una valenza autonoma rispetto alla prima ed in particolare alla formulazione di questa condizionatamente al rigetto del primo motivo.

1.5. Con riferimento a detta seconda parte, il motivo è fondato.

1.5.1. L'assai sintetica motivazione della sentenza impugnata incorre - come correttamente rilevato dalla ricorrente - in rilievi di non intelligibilità alla luce della stessa formulazione letterale delle espressioni utilizzate, ragion per cui essa appare del tutto inidonea ad esprimere le ragioni della decisione e, dunque, ad assolvere alla funzione alla quale è preordinata, assumendo i connotati della mera apparenza.

Invero, la CTR, dopo aver esordito scrivendo che "non appare congrua una percentuale di ricarico del 125%", ossia la percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio nell'avviso, soggiunge, con un'affermazione il cui significato non appare comprensibile, che "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente rispetto a quella rilevata nel settore di appartenenza non appare condivisibile per cui la documentazione contabile non appare giustificata in ordine alle argomentazioni esposte": nella specie, non sembra venire in conto una percentuale di ricarico applicata "dalla" contribuente, posto che quest'ultima è semmai la destinataria dell'atto impositivo contenente la percentuale del 125% utilizzata dall'Ufficio; d'altronde, pur a voler opinare che "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente" si riferisca ad una percentuale solo "indicata", anziché "applicata", dalla contribuente, la stessa rimane sconosciuta, così come il rapporto (espresso dall'espressione "rispetto a") che la porrebbe in relazione a "quella rilevata nel settore di appartenenza"; sotto altro profilo, oscura è la ragione per cui "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente" riverbererebbe effetti (in ragione di quell'estemporaneo "per cui" impiegato dalla CTR) sulla mancanza di giustificazione della documentazione contabile.

Né maggiori lumi si traggono dal passaggio successivo, a termini del quale la CTR rileva avere l'Ufficio "proceduto a determinare i ricavi a seguito delle rimanenze e delle fatture di acquisto, per cui l'operato non risulta pienamente condivisibile": l'affermazione - che si dimostra apodittica - non rende ragione del procedimento di determinazione dei ricavi seguito dall'Ufficio e, in rapporto al passaggio precedente (poc'anzi riportato), non esplicita profili di confronto critico con "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente".2.

In conseguenza dell'accoglimento "in parte qua" del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento, non solo del primo come sopra, ma altresì dell'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, con cui si denuncia, ai sensi dell'art 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi controversi, per non avere la CTR soddisfatto la domanda formulata con l'appello incidentale in riferimento alla genericità della riduzione, dalla CTP disposta secondo equità, della percentuale di ricarico dal 125% al 50%.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, cassa ed annulla la sentenza impugnata in relazione allo stesso, rinviando alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

Dichiara per l'effetto assorbito il primo motivo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 2342 sul ricorso iscritto al n. 480/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Pofi il 2 ottobre 1966, ivi r. in via Ciavaglia, n. 2°22_ 4, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia, a Isernia, [OSCURATO:PERSONA], n. 221 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Sezione Distaccata di Latina n. 2920/39/15, depositata il 21 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento notificato a RICCI Monica in data 11 febbraio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone dell'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza di Ceprano, determinava, per l'anno d'imposta 2008, maggiori ricavi per euro 190.441,46, derivanti dall'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti dalla medesima esercitata, con conseguente recupero di maggiori Irpef, Iva ed Irap, contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni. 2. Impugnato dalla Ricci l'avviso, la CTP di Frosinone, con sentenza n. 102/02/2012 depositata il 21 maggio 2012, in parziale accoglimento del ricorso, "determinava la percentuale di ricarico nella misura del 50%", in luogo di quella del 125% utilizzata dall'Ufficio, "fermo il valore delle merci pari ad euro 84.640,65", con conseguente quantificazione dei ricavi non contabilizzati e non dichiarati nella somma di euro 136.960,97. 3. Impugnata la sentenza della CTP sia dalla Ricci che, incidentalmente, dall'Ufficio, la CTR, giusta la sentenza impugnata, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese. In particolare, la CTR riteneva incongrua la percentuale di ricarico del 125% applicata dall'Ufficio, "tenuto conto dell'anno in esame e della circostanza che il negozio trovasi in un piccolo paese". 4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Ricci, affidato a due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso e contestuale ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il secondo motivo del ricorso principale - che si esamina in principio siccome dotato di priorità logico-giuridica - si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. L'illustrazione del motivo si divide in due parti.1.2. Nella prima parte, formulata in via condizionata e subordinata al rigetto del primo motivo di ricorso (inteso a denunciare, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di decisivi fatti controversi in ragione della mancata disamina, da parte della CTR, della doglianza relativa all'incoerenza della sentenza di primo grado laddove, a fronte della riduzione dal 125% al 50% della percentuale di ricarico da applicarsi alle giacenze non contabilizzate per la quantificazione dei ricavi non dichiarati, era stato mantenuto "fermo" il valore delle giacenze, quantificato a sua volta, in sede di PVC, facendo riferimento alla percentuale di ricarico), sostiene la ricorrente che, qualora dovesse ritenersi che la CTR abbia considerato i fatti storici il cui omesso esame costituisce oggetto del primo motivo, e qualora la Corte di cassazione dovesse ritenere che la CTR abbia inteso riferirsi a tutte le voci interessate dalla percentuale di ricarico applicata in sede di PVC, la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione delle disposizioni di legge indicate in rubrica. 1.3. Nella seconda parte, rileva la ricorrente che, "ad ogni buon conto", "le medesime ragioni", in uno all'analisi di altre affermazioni della sentenza impugnata "dal contenuto non compiutamente intellegibile", determinano la ricorrenza di una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", con conseguente rilevanza della censura ex artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ. 1.4. Viene in rilievo la seconda parte del motivo in disamina, che assume una valenza autonoma rispetto alla prima ed in particolare alla formulazione di questa condizionatamente al rigetto del primo motivo. 1.5. Con riferimento a detta seconda parte, il motivo è fondato. 1.5.1. L'assai sintetica motivazione della sentenza impugnata incorre - come correttamente rilevato dalla ricorrente - in rilievi di non intelligibilità alla luce della stessa formulazione letterale delle espressioni utilizzate, ragion per cui essa appare del tutto inidonea ad esprimere le ragioni della decisione e, dunque, ad assolvere alla funzione alla quale è preordinata, assumendo i connotati della mera apparenza. Invero, la CTR, dopo aver esordito scrivendo che "non appare congrua una percentuale di ricarico del 125%", ossia la percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio nell'avviso, soggiunge, con un'affermazione il cui significato non appare comprensibile, che "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente rispetto a quella rilevata nel settore di appartenenza non appare condivisibile per cui la documentazione contabile non appare giustificata in ordine alle argomentazioni esposte": nella specie, non sembra venire in conto una percentuale di ricarico applicata "dalla" contribuente, posto che quest'ultima è semmai la destinataria dell'atto impositivo contenente la percentuale del 125% utilizzata dall'Ufficio; d'altronde, pur a voler opinare che "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente" si riferisca ad una percentuale solo "indicata", anziché "applicata", dalla contribuente, la stessa rimane sconosciuta, così come il rapporto (espresso dall'espressione "rispetto a") che la porrebbe in relazione a "quella rilevata nel settore di appartenenza"; sotto altro profilo, oscura è la ragione per cui "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente" riverbererebbe effetti (in ragione di quell'estemporaneo "per cui" impiegato dalla CTR) sulla mancanza di giustificazione della documentazione contabile. Né maggiori lumi si traggono dal passaggio successivo, a termini del quale la CTR rileva avere l'Ufficio "proceduto a determinare i ricavi a seguito delle rimanenze e delle fatture di acquisto, per cui l'operato non risulta pienamente condivisibile": l'affermazione - che si dimostra apodittica - non rende ragione del procedimento di determinazione dei ricavi seguito dall'Ufficio e, in rapporto al passaggio precedente (poc'anzi riportato), non esplicita profili di confronto critico con "la stessa percentuale di ricarico applicata dalla contribuente".2. In conseguenza dell'accoglimento "in parte qua" del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione al presente giudizio di legittimità. 3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento, non solo del primo come sopra, ma altresì dell'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, con cui si denuncia, ai sensi dell'art 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi controversi, per non avere la CTR soddisfatto la domanda formulata con l'appello incidentale in riferimento alla genericità della riduzione, dalla CTP disposta secondo equità, della percentuale di ricarico dal 125% al 50%. P.Q.M. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, cassa ed annulla la sentenza impugnata in relazione allo stesso, rinviando alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione tra le parti delle spese di lite, anche in relazione al presente giudizio di legittimità. Dichiara per l'effetto assorbito il primo motivo d
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