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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 ottobre 1962

Cassazione n. 29151/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1962 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AOSTA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Aosta ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, colto alla guida del veicolo FIAT Panda (tg. [OSCURATO:TARGA]) in stato di ebbrezza, rifiutava di sottoporsi all'accertamento alcolemico. 2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo, impugna le due ordinanze rese dalla Corte di merito il 27/11/2023 e il 14/12/2023 con le quali sono state rigettate le rispettive proposte di concordato formulate dalla difesa con il parere favorevole del Procuratore generale.

Sul punto, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.599-bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ragione dell'assenza di qualsivoglia valutazione della relazione psicologica, ritualmente acquisita agli atti, che comprova l'emenda dell'imputato e la positiva conclusione del percorso psicoterapeutico intrapreso per la risoluzione del suo problema;

2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., nonché vizio di motivazione, in specie sotto il profilo della sua carenza, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - richiesta con la prima proposta di concordato e ribadita nelle conclusioni del dibattimento - nonostante la prova agli atti dell'intervenuta emenda del reo e della modificazione delle sue abitudini di vita, dell'espresso consenso del Procuratore generale, dell'esito positivo del percorso psicoterapeutico, della espressa disponibilità dell'imputato a prestare attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di Nus, che peraltro vi aveva acconsentito.

La difesa evidenzia che la condanna cui si riferisce la sentenza impugnata (del 02/10/2021) è la stessa oggetto dell'odierno procedimento.

Sul punto, la Corte dimostra di non avere verificato attentamente il certificato del casellario né il rinvio a giudizio del presente processo.

In ogni caso, non sussistono le condizioni ostative alla concessione del beneficio per una seconda volta in quanto non vi è fra i due reati nessuna condanna intermedia, tale non potendo essere considerata un'ordinanza di messa alla prova all'esito della quale il reato potrebbe essere dichiarato totalmente estinto;

2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost. e 53 e 58 Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria e/o comunque con altra pena sostitutiva, nonostante l'espressa richiesta dell'imputato, formulata nell'atto di appello, nella seconda proposta di concordato del 14/12/2023 e nelle conclusioni al dibattimento, e l'assenza di qualsivoglia valutazione della anzidetta relazione psicologica agli atti.

La motivazione sul punto è del tutto generica.

É, peraltro, documentalmente dimostrato che l'imputato si è sempre attenuto alle prescrizioni dell'Autorità, tanto da avere positivamente concluso già un precedente percorso di lavori di pubblica utilità, come attestato dalla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 04/11/2014.

Se anche la Corte di appello ha ritenuto di non poter concedere il beneficio della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, per mancanza di una dichiarazione in sede di appello formulata direttamente dall'imputato, la stessa avrebbe dovuto, in ossequio allo spirito della riforma Cartabia, darne avviso alle parti e sospendere il procedimento in attesa degli opportuni approfondimenti sulle prescrizioni, il cui potenziale rispetto sarebbe in discussione.

Né l'assenza dell'imputato all'udienza può essere argomento utile a giustificare il diniego della sostituzione.

Il difensore sottolinea che i precedenti a carico dell'imputato non riguardano fatti gravi ma contravvenzioni al codice della strada, per le quali le pene inflitte sono sempre state assai contenute e che la carcerazione del ricorrente avrebbe per lui effetti devastanti.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia ri2~3)., v), *-)1.;4

4. In data 19/03/24 è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con allegati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo al primo motivo, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato in appello non è impugnabile (Sez. 2, n. 3124 del 23/11/2023, dep. 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285819; Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone, Rv. 285393; Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464 e Sez. 7, n. 20085 del 0210212021, Gliaschera, Rv. 28151), pur essendo consapevole della esistenza di un indirizzo contrario che ritiene che l'ordinanza di rigetto sia impugnabile unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869; Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Eze, Rv.283610 e Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Sentina, Rv. 28480).

Secondo la citata sentenza Andone, di cui si condivide il percorso argomentativo, «la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è una sentenza di merito, pronunciata all'esito di una procedura a carattere deflattivo, sia in relazione al giudizio di appello che in ordine alla impugnabilità, che non comporta effetti sostanziali diversi, e più favorevoli per la parte privata, rispetto alla sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 605 cod. proc. pen.

Ne discende che la parte privata non ha interesse all'impugnazione dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen.».

La proposta di concordato sulla pena, infatti, si risolve nella rinuncia ai motivi sulla responsabilità e nella proposta di una sanzione concordata che "assorbe" i motivi sulla pena: si tratta di un istituto processuale volto a definire il giudizio di appello con un accordo sulla pena, caratterizzato da un intento chiaramente deflattivo.

Quando la Corte di appello rigetta la proposta di pena concordata, di fatto "riapre" il processo, che prosegue secondo le forme ordinarie e si conclude con una sentenza che prende in considerazione tutti i motivi, sia quelli afferenti alla responsabilità, sui quali il ricorrente aveva manifestato la disponibilità alla rinuncia, che quelli relativi al trattamento sanzionatorio, "assorbiti" dalla proposta di concordato.

Le ragioni dell'impugnante e le sue possibilità di difesa, sia in ordine alla sussistenza della responsabilità che alla determinazione del trattamento sanzionatorio restano, dunque intatte, sicché non si rinviene una violazione del diritto di difesa idoneo ad integrare un concreto interesse ad impugnare il rigetto della proposta di concordato.

Tanto premesso, fermo restando che, a seguito del rigetto, le parti possono presentare una nuova proposta, non si rinviene alcun interesse ad impugnare l'ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza, tenuto conto che al rigetto consegue l'esame "integrale" dell'atto di appello sia in punto di accertamento della responsabilità, che di inflizione della sanzione, sicché l'imputato ha l'opportunità di difendersi sia sui motivi relativi alla responsabilità (rinunciati all'atto della proposta), che su quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il primo motivo deve ritersi inammissibile per carenza di interesse.

Quanto al secondo motivo, giova premettere che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184: nella specie la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato).

La sentenza impugnata osserva che, dalla lettura del certificato del casellario giudiziario, emerge che l'imputato ha già riportato due condanne per il reato di guida in stato di ebbrezza ed una per il rifiuto di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada; e che, con ordinanza del 25/01/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., con riferimento ad ulteriore reato di cui all'art. 186 cod. strada, commesso in data 02/10/2021, ossia in epoca, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa, certamente successiva al fatto oggetto del presente processo, così da congruamente indurre la Corte territoriale ad affermare, in punto di diniego dell'invocato beneficio, che «non può affatto sostenersi che l'imputato abbia mutato il suo stile di vita sì da poter formulare nei suoi confronti la prognosi favorevole di cui all'art. 163 c.p.».

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Giova rammentare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286031; anche in precedenza, Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853.

Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni).

Occorre, peraltro, rammentare che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).

Sul punto, la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di procedere alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53, Legge 24/11/1981, n. 689, appare non manifestamente illogica, avendo la stessa osservato che la mancata conoscenza dell'attuale stile di vita dell'imputato, il quale non ha reso alcuna dichiarazione neppure in sede di appello, «non offre alcun elemento di affidamento sulla scorta del quale potere anche solo presumere che egli si atterrà alle prescrizioni» imposte ex art.58, comma 2, L. 689/1981.

Infondata è anche la dedotta violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che trova applicazione esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva, circostanza congruamente esclusa nel caso di specie.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1962 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AOSTA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Aosta ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, colto alla guida del veicolo FIAT Panda (tg. [OSCURATO:TARGA]) in stato di ebbrezza, rifiutava di sottoporsi all'accertamento alcolemico. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo, impugna le due ordinanze rese dalla Corte di merito il 27/11/2023 e il 14/12/2023 con le quali sono state rigettate le rispettive proposte di concordato formulate dalla difesa con il parere favorevole del Procuratore generale. Sul punto, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.599-bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ragione dell'assenza di qualsivoglia valutazione della relazione psicologica, ritualmente acquisita agli atti, che comprova l'emenda dell'imputato e la positiva conclusione del percorso psicoterapeutico intrapreso per la risoluzione del suo problema; 2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., nonché vizio di motivazione, in specie sotto il profilo della sua carenza, in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - richiesta con la prima proposta di concordato e ribadita nelle conclusioni del dibattimento - nonostante la prova agli atti dell'intervenuta emenda del reo e della modificazione delle sue abitudini di vita, dell'espresso consenso del Procuratore generale, dell'esito positivo del percorso psicoterapeutico, della espressa disponibilità dell'imputato a prestare attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di Nus, che peraltro vi aveva acconsentito. La difesa evidenzia che la condanna cui si riferisce la sentenza impugnata (del 02/10/2021) è la stessa oggetto dell'odierno procedimento. Sul punto, la Corte dimostra di non avere verificato attentamente il certificato del casellario né il rinvio a giudizio del presente processo. In ogni caso, non sussistono le condizioni ostative alla concessione del beneficio per una seconda volta in quanto non vi è fra i due reati nessuna condanna intermedia, tale non potendo essere considerata un'ordinanza di messa alla prova all'esito della quale il reato potrebbe essere dichiarato totalmente estinto; 2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost. e 53 e 58 Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria e/o comunque con altra pena sostitutiva, nonostante l'espressa richiesta dell'imputato, formulata nell'atto di appello, nella seconda proposta di concordato del 14/12/2023 e nelle conclusioni al dibattimento, e l'assenza di qualsivoglia valutazione della anzidetta relazione psicologica agli atti. La motivazione sul punto è del tutto generica. É, peraltro, documentalmente dimostrato che l'imputato si è sempre attenuto alle prescrizioni dell'Autorità, tanto da avere positivamente concluso già un precedente percorso di lavori di pubblica utilità, come attestato dalla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 04/11/2014. Se anche la Corte di appello ha ritenuto di non poter concedere il beneficio della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, per mancanza di una dichiarazione in sede di appello formulata direttamente dall'imputato, la stessa avrebbe dovuto, in ossequio allo spirito della riforma Cartabia, darne avviso alle parti e sospendere il procedimento in attesa degli opportuni approfondimenti sulle prescrizioni, il cui potenziale rispetto sarebbe in discussione. Né l'assenza dell'imputato all'udienza può essere argomento utile a giustificare il diniego della sostituzione. Il difensore sottolinea che i precedenti a carico dell'imputato non riguardano fatti gravi ma contravvenzioni al codice della strada, per le quali le pene inflitte sono sempre state assai contenute e che la carcerazione del ricorrente avrebbe per lui effetti devastanti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia ri2~3)., v), *-)1.;4 4. In data 19/03/24 è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con allegati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riguardo al primo motivo, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato in appello non è impugnabile (Sez. 2, n. 3124 del 23/11/2023, dep. 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285819; Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone, Rv. 285393; Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464 e Sez. 7, n. 20085 del 0210212021, Gliaschera, Rv. 28151), pur essendo consapevole della esistenza di un indirizzo contrario che ritiene che l'ordinanza di rigetto sia impugnabile unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869; Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Eze, Rv.283610 e Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Sentina, Rv. 28480). Secondo la citata sentenza Andone, di cui si condivide il percorso argomentativo, «la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è una sentenza di merito, pronunciata all'esito di una procedura a carattere deflattivo, sia in relazione al giudizio di appello che in ordine alla impugnabilità, che non comporta effetti sostanziali diversi, e più favorevoli per la parte privata, rispetto alla sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 605 cod. proc. pen. Ne discende che la parte privata non ha interesse all'impugnazione dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen.». La proposta di concordato sulla pena, infatti, si risolve nella rinuncia ai motivi sulla responsabilità e nella proposta di una sanzione concordata che "assorbe" i motivi sulla pena: si tratta di un istituto processuale volto a definire il giudizio di appello con un accordo sulla pena, caratterizzato da un intento chiaramente deflattivo. Quando la Corte di appello rigetta la proposta di pena concordata, di fatto "riapre" il processo, che prosegue secondo le forme ordinarie e si conclude con una sentenza che prende in considerazione tutti i motivi, sia quelli afferenti alla responsabilità, sui quali il ricorrente aveva manifestato la disponibilità alla rinuncia, che quelli relativi al trattamento sanzionatorio, "assorbiti" dalla proposta di concordato. Le ragioni dell'impugnante e le sue possibilità di difesa, sia in ordine alla sussistenza della responsabilità che alla determinazione del trattamento sanzionatorio restano, dunque intatte, sicché non si rinviene una violazione del diritto di difesa idoneo ad integrare un concreto interesse ad impugnare il rigetto della proposta di concordato. Tanto premesso, fermo restando che, a seguito del rigetto, le parti possono presentare una nuova proposta, non si rinviene alcun interesse ad impugnare l'ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza, tenuto conto che al rigetto consegue l'esame "integrale" dell'atto di appello sia in punto di accertamento della responsabilità, che di inflizione della sanzione, sicché l'imputato ha l'opportunità di difendersi sia sui motivi relativi alla responsabilità (rinunciati all'atto della proposta), che su quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il primo motivo deve ritersi inammissibile per carenza di interesse. Quanto al secondo motivo, giova premettere che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184: nella specie la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). La sentenza impugnata osserva che, dalla lettura del certificato del casellario giudiziario, emerge che l'imputato ha già riportato due condanne per il reato di guida in stato di ebbrezza ed una per il rifiuto di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada; e che, con ordinanza del 25/01/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., con riferimento ad ulteriore reato di cui all'art. 186 cod. strada, commesso in data 02/10/2021, ossia in epoca, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa, certamente successiva al fatto oggetto del presente processo, così da congruamente indurre la Corte territoriale ad affermare, in punto di diniego dell'invocato beneficio, che «non può affatto sostenersi che l'imputato abbia mutato il suo stile di vita sì da poter formulare nei suoi confronti la prognosi favorevole di cui all'art. 163 c.p.». Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Giova rammentare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286031; anche in precedenza, Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853. Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni). Occorre, peraltro, rammentare che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). Sul punto, la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta di procedere alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53, Legge 24/11/1981, n. 689, appare non manifestamente illogica, avendo la stessa osservato che la mancata conoscenza dell'attuale stile di vita dell'imputato, il quale non ha reso alcuna dichiarazione neppure in sede di appello, «non offre alcun elemento di affidamento sulla scorta del quale potere anche solo presumere che egli si atterrà alle prescrizioni» imposte ex art.58, comma 2, L. 689/1981. Infondata è anche la dedotta violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che trova applicazione esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva, circostanza congruamente esclusa nel caso di specie.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe