Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 49405/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05A6SS2 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di EMPOLI(d-ato avviso allé udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Empoli indicata in epigrafe, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza ex art. 37 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05A6SS2 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di EMPOLI(d-ato avviso allé udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Empoli indicata in epigrafe, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza ex art. 37 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, trattandosi di condanna a pena pecuniaria. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 49405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris