CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 38008/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] che ha visto respingersi la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Giudice per le indagini preliminari del 19/6/2020. Il giudice, esaminata la richiesta di ammissione, aveva ritenuto inverosimile che egli fosse unico componente del suo nucleo familiare con reddito pari a zero, abitando in un appartamento attiguo a quello della madre. Aveva ritenuto che il nucleo familiare del richiedente fosse composto, in realtà, anche dalla madre, il cui reddito non era stato esibito e che la circostanza fosse indicativa di un tentativo di aggirare i limiti previsti dalla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato. Il giudice, così argomentava il diniego:"appare del tutto inverosimile che un soggetto privo di adeguati mezzi di sussistenza abbandoni il domicilio della propria famiglia di origina, continuando ad essere sovvenzionato dalla stessa; piuttosto tale circostanza appare come il tentativo di aggirare i limiti di reddito previsti dalla normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato". Perveniva quindi al rigetto della richiesta assumendo il difetto dell'indicazione specifica del reddito complessivo valutabile. In sede di opposizione il Presidente del Tribunale condivideva le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'opponente, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., erronea applicazione degli artt. 76 e 79, 96 d.P.R. 115/2002. Osserva la difesa come nella richiesta siano stati rispettati i requisiti di ammissione al beneficio; pertanto, erroneamente il G.i.p. ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. II) Violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., erronea applicazione dell'art. 96 d.P.R. 115/2002. La norma che si assume violata prevede che, verificata l'ammissibilità dell'istanza, il giudice ammetta l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione prevista dall'art. 79 del citato decreto, ricorrano i presupposti di reddito. L'ammissione spetta di diritto all'interessato che abbia dato prova con l'autocertificazione di rientrare nei limiti di reddito. Soltanto a seguito di fondati motivi, il giudice, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, può eventualmente respingere l'istanza. La norma è rigorosa nel tutelare i diritti dei meno abbienti e circoscrive i casi in cui il magistrato può rigettare la richiesta. Dagli atti emerge chiaramente il tenore di vita del richiedente, il quale è sprovvisto di fornitura elettrica, non possiede un'autovettura e deve ricorrere alla madre per garantirsi i pasti. Stante l'effetto devolutivo dell'opposizione, il Presidente estensore avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, e non limitarsi a ritenere inverosimile la situazione familiare descritta dall'opponente. III) Violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., violazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002. Il decreto è stato emesso in violazione dell'articolo di legge citato. Il decidente avrebbe dovuto considerare che: l'autocertificazione fa piena prova fino all'accertamento della sua falsità ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; anche volendo considerare il reddito della madre, lo stesso sarebbe stato comunque inferiore a quello richiesto per ottenere il beneficio; il supporto e l'aiuto occasionale prestato dai familiari non rientra nel reddito imponibile; la beneficenza ricevuta, per la sua modesta entità e l'occasionalità, non ha alcuna rilevanza ai fini del diniego dell'ammissione. IV) Violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., violazione dell'art. 74 d.P.R. 115/2002; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Il provvedimento impugnato contravviene ai principi sanciti nelle norme costituzionali richiamate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è volto a sollevare dalle spese di difesa colui il quale sia titolare di redditi posti al di sotto della soglia prevista, mentre l'esigenza, recessiva rispetto ai canoni costituzionali, di recuperare le somme indebitamente corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti inaffidabili del richiedente, è soddisfatta con la previsione della revoca dell'ammissione con effetto retroattivo. Sul tema occorre rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano recentemente stabilito che la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 12/05/2020, Pacino, Rv. 278871). V) Violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In sede di opposizione il richiedente aveva dato prova sia del reddito personale, pari a zero, sia del reddito della madre, evidenziando come il reddito complessivo, anche volendo considerare quello della madre, fosse inferiore a quello richiesto dalla legge per l'amissione al beneficio. Sul punto il provvedimento impugnato è carente di motivazione. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La difesa del ricorrente ha depositato tempestiva memoria in cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel richiedere il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.. 2. Le argomentazioni offerte nei provvedimenti di merito sono prive di elementi a sostegno ed hanno natura meramente congetturale. Evidenzia il provvedimento impugnato come la tesi difensiva relativa ad un reddito pari a zero non appare fondata, dal momento che è "inverosimile" che l'opponente abiti in una casa diversa da quella della madre, sebbene attigua, così inevitabilmente aumentando le spese quotidiane e di ordinaria gestione di quest'ultima, nonostante il reddito della madre ammonti a meno di 600 euro netti al mese. La semplice affermazione dell'assenza totale di reddito è circostanza affatto inverosimile, trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile. Definendo i presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, il legislatore ha precisato, al primo comma dell'art. 76 d.P.R. 115/2002, non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte (ultima dichiarazione dei redditi) dalla quale trarre l'importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda. Nondimeno, avuto riguardo al fatto che al di sotto di determinati limiti non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi deve ritenersi assolto l'obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) dell'art. 79 T.U. Spese di giustizia con la semplice autodichiarazione del richiedente. Va infine precisato che la dimostrazione di non avere alcun reddito non può essere assolta che attraverso la presentazione dell'autodichiarazione, gravando altrimenti sul richiedente una prova negativa, il cui onere dimostrativo renderebbe troppo difficile il riconoscimento del diritto, implicando la sostanziale disapplicazione della norma. Proprio per evitare una simile situazione il legislatore, lungi dall'introdurre norme che sacrifichino il diritto del non abbiente all'effettiva tutela difensiva nel processo, per la sua impossibilità di dimostrare la concreta assenza di reddito, appronta degli strumenti che, a fronte dell'autodichiarazione dell'istante formulata in termini assolutamente negativi, consentono un approfondimento della situazione, laddove ritenuto necessario. Ed infatti, la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art 79, comma 3, il potere del giudice, innanzi al quale è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione - dichiarando l'inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione - dall'altro, all'art. 96 comma 2, stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte." A questo fine, prevede altresì la norma, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Il potere dell'ufficio di sollecitazione alla parte (art. 79) e di accertamento (art. 96, comma 2) si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è appunto la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti, frustri lo scopo dell'istituto. Nel senso indicato si è espressa più volte questa Corte, stabilendo che "In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l'autocertificazione di assenza di reddito è di per sé un potenziale inganno è illegittimo, in quanto le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che assicurano poteri di accertamento al giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione, implicano una presunzione di impossidenza dell'istante vincibile con l'esercizio di tali poteri" così Sez. 4, n. 10406 del 05/12/2017, Rv. 272248; si veda pure Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Rv. 280939:"Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata". In ogni caso, anche a voler riconoscere un margine di valutazione della attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (sez. 4 4, n. 4628 del 20/9/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942). 3. Sulla base di quanto precedere il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuov