CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1977
Cassazione n. 15350/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1977 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39786 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corti , di Appello di Venezia che ha confermato la condanna del ricorrente per il reati di cui agli arti. 99, 110, 56- 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di le3ge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 ,n. 2, o id. pen. - è manifestamente infondato dal momento che la Corte di appello ha offerto una ri , posta corretta in diritto, attribuendo rilievo, ai fini della configurabilità della circostanza, 1 alla violenza attuata sulla cornice del caminetto, rimossa forzosamente dalla sua alloca ione, 2) alla violenza praticata sugli infissi, rispetto alla quale non rileverebbe, anche laddov accertata, la circostanza in fatto dedotta dal ricorrente, vale a dire quella che, dopo la manc missione della cosa funzionale alla perpetrazione del furto, vi sia stato un intervento di ripristin( Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivai ione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 5, co i. pen. — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa .eiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che h ) valorizzato il travisamento servito ad effettuare il sopralluogo), dovendosi gli stessi considerai e non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione i li una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 26)608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammi3sibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di i !uro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]