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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 26881/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24101/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] della Strada per la Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in atti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], in [OSCURATO:PERSONA] N. 292, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 2410/2024 depositata il 16/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24101/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di [OSCURATO:PERSONA] della Strada per la Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in atti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], in [OSCURATO:PERSONA] N. 292, -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 2410/2024 depositata il 16/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Così deciso in Roma, il 2
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