CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2023
Cassazione n. 24845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9591/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Rosalba, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] N.93 di Cava de’ Tirreni, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 62/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Condominio di via E. [OSCURATO:PERSONA] 93 di Cava dei Tirreni, per sentirlo condannare al risarcimento di danni provocati da infiltrazioni,provenienti dal tetto condominiale e verificatesi nell’anno 2010,che avevano interessato l’immobile abitato da [OSCURATO:PERSONA] s ciak (conduttrice) e d a ll'attrice (nipote della predetta Hresciak); il Condominio convenuto eccepì la carenza di legittimazione attiva dell'attricee contest ò il merito della pretesa ; il [OSCURATO:PERSONA] dichiar ò l'inamm issibilità d ella domanda per carenza di prova sulla legittimazione attiva dell'attrice e compensò le spese di lite; la Corte di Appello di Salerno ha rigettato il gravame della Spatuzzi, c on condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado; premesso che le infiltrazioni risalivano all'anno 2010 , che il decesso del Hersciak era interv enuto nel novembre 2011 e che l'atto di citazione risaliva all'anno 2012, la Corteha rilevato che la Spatuzzi non aveva palesato la sua qualità di erede e non av eva proposto la domanda in tale veste, sì che una siffatta qualità (peraltro da provare anche in relazione all’avvenuta accettazione dell’eredità) non poteva essere considerata in appello; ha aggiunto che « la sola detenzione, intesa come fruizione materiale del bene non legittima il diritto al risarcimento del danno, qualora non sostenuta dalla corrispondente titolarità del diritto o di natura personale o reale. Invero, il diritto al risarcimento del danno derivato ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull’immobile stesso, trasmissibile autonomamente, con la sua alienazione, ma ha natura personale , in quanto compete esclusivamente a chi essendo il proprietario del bene all'epoca l'evento dannoso ha subito la relativa diminuzi one patrimoniale»;ha proposto ricorso per cassazione la Spatuzzi, affidandosi a due motivi; ha resistito il Condominio con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il Condominio ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato «v iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare in relazione all'art.360, n. 3 c. p . c . . Violazione e falsa applicazione degli art t. 183 e 189 c.p.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art 360 c.p.c., n. 5, per avere la sentenza impugnata della Corte d' A ppello di Salerno rigettato la domanda di riconoscimento della domanda di risarcimento danni sull’erroneo assunto , in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, della carenza di legittimazione attiva quale sola meradetentrice dell'immobile e non proprietaria - Errore sul presupposto– P erplessità - E rrata applicazione delle norme di diritto: violazione falsa applicazione art 113, primo comma, c.p.c.» col secondo motivo , la ricorrente deduce «v iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare in relazione all'art. 360, n. 3 c. p . c . . Violazione e falsa applicazione degli art t. 183 e 189 c.p.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art 360 c.p.c., n.5, per avere la sentenza impugnata d ella Corte d' A ppello di Salerno rigettato la domanda di riconoscimento della domanda di risarcimento danni sull'erroneo assunto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, della carenza di legittimazione attiva quale sola mera detentrice degli immobile»; il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i motivi, in quanto:il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. risulta dedotto in termini (di omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione) non più consentitidal nuovo testo della norma introdotto dal d.l. n. 83/2012 , conv. in l. n. 134/2012; la deduzione della violazione e/o falsa applicazione degli artt.183 189 e113, primo comma, c.p.c. appare inconferente e , comunque, non adeguatamente specificata in relazione al contenuto della sentenza impugnata e al tenore delle contestazioni illustratedalla ricorrente; del tutto generica risulta anche la deduzione della violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. compiuta nell’ambito dell’illustrazione del primo motivo; va inoltreevidenziato, in termini generali, che le argomentazi oni tese a sostenere (a nche mediant e richiami alla giurisprudenza di legittimità) la possibilità di configurare la sussistenza di danni e la conseguente titolarità dell’azione risarcitoria anche in capo al mero utilizzatore di un immobile interessato da infiltrazioni non risultano supportate (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) dalla necessaria specifica riproduzione della domanda proposta, onde consentire di apprezzare la riferibilità dei danni lamentati alla posizione d i proprietario o d i conduttrice o dimera utilizzatrice; benché la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare che «anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà» (Cass. n. 5421/2000; cfr., ex multis, Cass. n. 15233/2007 e Cass. n. 15458/2011) e benché vadano corrette le difformi affermazioni compiute nella sentenza impugnata, le evidenziate carenze di autosufficienza del ricorso non consentono di apprezzare se (ed in quali termini) la Spatuzzi abbia dedotto una situazione sostanziale -anche soltanto materiale-che potesse fondarne la legittimazione alla domanda risarcitoria; anche le allegazioni circa la qualità di erede della Hresciak che la Spatuzzi assume di avere tempestivamente dedotto e adeguatamente provato soffrono della carenza di specificità del ricorso, che neppure su questo punto fornisce elementi sufficientemente chiari circa il contenuto delle domande svolte e delle prove fornite; le peculiarità della vicenda e la disposta correzione della motivazione della sentenza integrano gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese (ex art. 92, 2° co. c.p.c. nel testo risultante dalla l. n. 69/2009, ratione temporisapplicabile) sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo