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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16318/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di IMOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 dicembre 2019, la quinta sezione di questa Corte annullava la pronuncia resa dal Giudice di pace di Imola in data 13.12.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo il rinvio per nuovo giudizio al medesimo Giudice.

Secondo detta decisione, erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso che, nel caso di specie, fosse ravvisabile una diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale per cui vi era stata condanna rispetto a quello contestato nel capo di imputazione; "il fatto contestato" era, invece, "oggettivamente mutato poiché nell'imputazione l'intimidazione finalizzata a ottenere la copertura dei titoli sottratti era ancorata alla informativa data dall'imputato alla persona offesa circa la disponibilità di armi, mentre, per quanto riferito dai testimoni, la vittima era stata solo messa in guardia sulle possibili ripercussioni negative sulla sua carriera di una eventuale denuncia querela"; "il mutamento così operato della cornice accusatoria" aveva "effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito" e aveva "reso la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti".

2. Con sentenza dell'i ottobre 2020, il Giudice di pace di Imola, decidendo in sede di rinvio, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di C. 50,00 di multa.

3. Avverso detta pronuncia, il difensore dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, ha dedotto "violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 627, comma 3, e 516 e segg. cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, il Giudice di pace, nel giudizio di rinvio, avrebbe violato il disposto di cui all'art, 627 comma 3 cod. proc. pen. non essendosi uniformato alla pronuncia della Corte di cassazione; detto Giudice, infatti, avrebbe condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. in relazione alla condotta enunciata nel capo di imputazione per la quale detto Giudice aveva emesso la prima sentenza (quella cassata con rinvio), ritenendola non provata; inoltre, il Giudice del rinvio non avrebbe proceduto secondo le modalità di cui agli artt. 516 e 518 cod. proc. pen., ovvero di cui all'art. 521, comma 2, stesso codice.

3.2. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente ha dedotto "violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di una prova decisiva".

Ha, al riguardo, sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe operato un "travisamento del contenuto dichiarativo dell'esame della persona offesa", "decisivo nella misura in cui quest'ultima è l'unica testimone del presunto reato"; che la persona offesa non avrebbe riferito di essersi sentita "intimorita dalla telefonata ricevuta", come affermato nell'impugnata sentenza, ma di essersi sentita minacciata "nel momento in cui Scalabrini mi ha detto ti denuncio al tuo comandante"; che, inoltre, il giudice del rinvio avrebbe omesso di rilevare che la testimonianza della moglie della persona offesa resa nella seconda istruttoria presentasse sensibili differenze, per eccesso, rispetto ai riferimenti dichiarativi offerti nel corso del primo dibattimento; che nella motivazione dell'impugnata sentenza il Giudice di pace avrebbe fatto, altresì, riferimento a "dei messaggi dello stesso tenore", senza però spiegare quale fosse stato il contenuto minatorio degli stessi.

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Marilia di Nardo, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato oggetto del presente scrutinio è allo stato prescritto (data prescrizione 29/1/2021).

Ciò posto - rilevato che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata per avere violato il disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non avendo il Giudice di pace assolto all'obbligo di uniformarsi al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, e che lo stesso non risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura - occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla giurisprudenza di legittimità, come, in' presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274).

E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta.assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen.

Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di IMOLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2019, la quinta sezione di questa Corte annullava la pronuncia resa dal Giudice di pace di Imola in data 13.12.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo il rinvio per nuovo giudizio al medesimo Giudice. Secondo detta decisione, erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso che, nel caso di specie, fosse ravvisabile una diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale per cui vi era stata condanna rispetto a quello contestato nel capo di imputazione; "il fatto contestato" era, invece, "oggettivamente mutato poiché nell'imputazione l'intimidazione finalizzata a ottenere la copertura dei titoli sottratti era ancorata alla informativa data dall'imputato alla persona offesa circa la disponibilità di armi, mentre, per quanto riferito dai testimoni, la vittima era stata solo messa in guardia sulle possibili ripercussioni negative sulla sua carriera di una eventuale denuncia querela"; "il mutamento così operato della cornice accusatoria" aveva "effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito" e aveva "reso la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti". 2. Con sentenza dell'i ottobre 2020, il Giudice di pace di Imola, decidendo in sede di rinvio, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di C. 50,00 di multa. 3. Avverso detta pronuncia, il difensore dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, ha dedotto "violazione ex art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 627, comma 3, e 516 e segg. cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il Giudice di pace, nel giudizio di rinvio, avrebbe violato il disposto di cui all'art, 627 comma 3 cod. proc. pen. non essendosi uniformato alla pronuncia della Corte di cassazione; detto Giudice, infatti, avrebbe condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. in relazione alla condotta enunciata nel capo di imputazione per la quale detto Giudice aveva emesso la prima sentenza (quella cassata con rinvio), ritenendola non provata; inoltre, il Giudice del rinvio non avrebbe proceduto secondo le modalità di cui agli artt. 516 e 518 cod. proc. pen., ovvero di cui all'art. 521, comma 2, stesso codice. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente ha dedotto "violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione e travisamento di una prova decisiva". Ha, al riguardo, sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe operato un "travisamento del contenuto dichiarativo dell'esame della persona offesa", "decisivo nella misura in cui quest'ultima è l'unica testimone del presunto reato"; che la persona offesa non avrebbe riferito di essersi sentita "intimorita dalla telefonata ricevuta", come affermato nell'impugnata sentenza, ma di essersi sentita minacciata "nel momento in cui Scalabrini mi ha detto ti denuncio al tuo comandante"; che, inoltre, il giudice del rinvio avrebbe omesso di rilevare che la testimonianza della moglie della persona offesa resa nella seconda istruttoria presentasse sensibili differenze, per eccesso, rispetto ai riferimenti dichiarativi offerti nel corso del primo dibattimento; che nella motivazione dell'impugnata sentenza il Giudice di pace avrebbe fatto, altresì, riferimento a "dei messaggi dello stesso tenore", senza però spiegare quale fosse stato il contenuto minatorio degli stessi. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Marilia di Nardo, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato oggetto del presente scrutinio è allo stato prescritto (data prescrizione 29/1/2021). Ciò posto - rilevato che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata per avere violato il disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non avendo il Giudice di pace assolto all'obbligo di uniformarsi al principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, e che lo stesso non risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura - occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla giurisprudenza di legittimità, come, in' presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta.assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così
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