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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:T:2026:279
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0528_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 aprile 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑528/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Congelamento dei fondi – Restrizioni all’ingresso nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o che sono oggetto di restrizioni all’ingresso nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385, art. 3, § 1, b), e 4, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5, 2024/2113 e 2025/386] (v. punti 22‑25, 50, 51, 57‑62, 72, 78, 81, 89‑93, 100‑107)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Documenti accessibili al pubblico che attestano il sostegno al regime bielorusso – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova – Elementi comunicati a carico e a discarico [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2024/2113, 2025/386] (v. punti 26, 40‑44, 75‑77, 88)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2024/2113, 2025/386] (v. punti 27, 64, 85)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2024/2113, 2025/386] (v. punti 47, 86, 95‑98) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2012/2116 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2113 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua l’articolo 8 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, la decisione (PESC) 2025/385 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/386 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0528_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 aprile 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑528/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Congelamento dei fondi – Restrizioni all’ingresso nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o che sono oggetto di restrizioni all’ingresso nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385, art. 3, § 1, b), e 4, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5, 2024/2113 e 2025/386] (v. punti 22‑25, 50, 51, 57‑62, 72, 78, 81, 89‑93, 100‑107) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Documenti accessibili al pubblico che attestano il sostegno al regime bielorusso – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova – Elementi comunicati a carico e a discarico [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2024/2113, 2025/386] (v. punti 26, 40‑44, 75‑77, 88) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2024/2113, 2025/386] (v. punti 27, 64, 85) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/2116 e (PESC) 2025/385; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2024/2113, 2025/386] (v. punti 47, 86, 95‑98) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2012/2116 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2113 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua l’articolo 8 bis , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, la decisione (PESC) 2025/385 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/386 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
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