CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2016
Cassazione n. 18846/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28604/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura allegata all’atto di costituzione del 16/09/ 2021 -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1768/2016,depositata i l 07/10/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso ex art. 101 l.fall., [OSCURATO:PERSONA] si insinuò al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in Amministrazione straordinaria dal 3 ottobre 1995, per la ripetizione delle quote Irpef relative al periodo ottobre 1990-dicembre 1992, trattenute a suo carico dal datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, temporanea mente sospese in seguito al sisma di Siracusa del 1990e poi non versate , se non nella misura del 10% in forza della definizione agevolata di cui alla legge n. 289 del 2002; 1.1. – i l Tribunale di Bologna , respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], ammise al passivo della procedura, in via privile giata ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. , il credito vantato dal ricorrente, di Euro 11 . 736,80 , oltre rivalutazione monetaria dalla data delle singole ritenute alla definitività dello stato passivo e interessi legali dalla data della domanda fino al saldo; 1.2. – la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 17 68 del 2016, ha accolto l'impugnazione dellaFochi [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. contro la decisione limitatamente al dies ad quem degli interessi legali – individuandolo nella data di liquidazione delle attività mobiliari – ed ha confermato nel resto la pronuncia del tribunale, osservando che: i) nei riguardi del fisco, il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito dà luogo ad un'obbligazione solidale passiva, nel cui ambito il sostituito, quale percettore di reddito, deve considerarsi direttamente obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non ostando alla configurazione del vincolo della solidarietà, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. , né la diversità della fonte normativa delle obbligazioni dell'uno e dell'altro, né il carattere strumentale dell'obbligazione del sostituto; ii) il condono ha comportato una remissione parziale del debito tr ibutario, con conseguente applicazione dell'art.1301 cod. civ. , in forza del quale la remissione a favore di uno dei debitori in solido determina la liberazione anche degli altri debitori; iii) la somma trattenuta dal sostituto, facente parte della retribuzione lorda, era torna t a ad essere dovuta dal datore di lavoro al lavoratore, in applicazione dell'art. 2033 cod.civ.; 1.3.– avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in A.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; 1.4. – l’intimato ha depositato “memoria difensiva” datata 15/03/2023, nella quale «si riporta integralmente alle proprie difese» ed invoca il rigetto del ricorso con «condanna della ricorrente alle spese … anche di questo grado di giudizio». [OSCURATO:PERSONA] 2. – v a preliminarmente rilevat a che, non essendo rinvenuto in atti un controricorso, deve ritenersi inammissibile la memoria del resistente,depositata ampiamente oltre i termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ., alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui nel giudizio di cassazione è inammissibile una memoria di costituzione depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 10019/2019; Cass.27705/2020); 3. – c on il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 , degli artt. 1294, 1301, 2033 cod. civ. e del principio lex posterior derogat priori, in relazione all'art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ., poiché la Corte d'appello, ritenendo che la remissione del debito tributario conseguente all'adesione al condono aveva spiegato effetto anche nei confronti del lavoratore sostituito, con conseguente diritto alla restituzione della somma non versata, aveva omesso di considerare che l'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, aveva previsto il beneficio della definizione agevolata a esclusivo favore del sostituto d'imposta e non anche del sostituito; 3.1. –il motivo è manifestamente infondato ; 3.2.– c ome ripetutamente sta bilito da questa Corte , a partire da Cass. Sez. L, n. 14502 del 2019 , se è vero che l’obbligazione tributaria grava sul sostituto, come statuisce l’art. 64, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è anche vero che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, poiché il primo soddisfa il debito tributario con i fondi prelevati alla fonte dalla retribuzione del secondo(cfr. Cass., Sez. U, n. 10378 del 2019 ) ; 3.3. – d iversamente opinando, si è detto, l’ art . 9 , comma 17 , legge n. 289 del 2002 « prevederebbe un eccentrico spostamento patrimoniale, per di più coatto - spostamento invero non facile a qualificarsi in termini di consueti istituti civilistici - dal sostituito al sostituto», il quale finirebbe per trattenere per sé il 90% della quota-parte di retribuzione del lavoratore non versata all’Erario , mentre nel comma citato « non c'è assolutamente nulla , nessun benché minimo e sia pure labile elemento letterale, indispensabile alla costruzione del precetto, dal quale arguire che il legislatore abbia voluto effettuare uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro soggetto del rapporto di sostituzione d'imposta» (Cass. n. 10259 del 2021). 3.4. – tale indirizzo si è consolidato in plurime pronunce di questa sezione (Cass. nn. 4702-4707 del 2021, nn. 5988-5994 del 2021, nn. 6700 - 6 706 del 2021, nn. 10118 - 10121 del 2021, nn. 10256-10259 del 2021, nn. 2535, 3621, 5973 e 5974 del 2022 ) e della sezione lavoro (n. 30828e 30829 del 2022 ) ; 4. – c on il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3, cod. proc. civ., 2033 cod. civ. e 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., poiché erroneamente il giudice di merito avrebbe riconosciuto la rivalutazione monetaria a far tempo dall’effettuazione delle ritenute, mentre invece, venendo in rilievo un credito restitutorio ex art. 2033 cod. civ., sorto per effetto della definizione agevolata, occorrerebbe assegnare rilevanza al momento del perfezionamento della medesima e dunque al momento del versamento della prima rata; 4.1. – anche questo motivo è manifestamente infondato , per analoghe ragioni; 4.2. – la natura retributiva delle somme da restituire al lavoratore, in ragione della sopravvenuta insussistenza del debito fiscale per effetto del meccanismo di agevolazione previsto dalla legge n. 289 del 2002, comporta che al relativo credito vaapplicata l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 429 cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo (cfr. Cass. 9470/2001, 8175/2001); 4.3. – del resto, nel sistema configurato dall'art. 429 cod. proc. civ. «il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato, sicché, ai fini della determinazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere la circostanza che la società, al momento della trattenuta, sia obbligata a tanto per legge e che il versamento sia stato sospeso prima della normativa di definizione agevolata»(Cass. n. 10259 del 2021); 5.– i n conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., avendo la corte d’appello deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che l’esame dei motivi abbia offerto elementi per mutare l’orientamento di cui si è dato conto; 6. –non occorre statuizione sulle spese, in assenza di una valida attività difensiva, mentre ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto p