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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43021/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 13/11/2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione di cui all'art. 181, d.

Igs. n. 42 del 2004, perché il fatto non sussiste, e rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena quanto alle fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, 33, 95, d.P.R. n. 380 del 2001. 2: Propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con mera motivazione per relationem, senza considerare che le testimonianze assunte avrebbero fatto risultare l'avvenuta prescrizione dei reati, La sentenza, ancora, non avrebbe risposto alle censure difensive che richiamavano altre due decisioni (Tribunale del Napoli il 30/9/2008 e del 4/5/2016), dalle quali sarebbe emerso che il muro di confine era stato realizzato prima dei fatti per i quali è oggi processo, al pari della tettoia in lamiere grecate sorrette da strutture di tubolari in ferro, della superficie di circa 40 mq.

La prosecuzione delle opere, dunque, non avrebbe integrato una nuova costruzione, né nuova volumetria, come invece affermato dalla Corte di appello.

Con riguardo, poi, allo stesso aumento per circa 40 mq., la sentenza non indicherebbe da quale atto avrebbe ricavato questo dato, che non risulterebbe in alcun modo dalla deposizione del teste Ruggiero, allegata al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione dì cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, gli stessi di fatto tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già a esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - come da accertamenti eseguiti - l'abuso consisteva nell'avvenuta chiusura della preesistente tettoia con un muro perimetrale sormontato da lastre di vetro inserite in uno scheletro di alluminio, previo ampliamento della stessa tettoia per 40 mq.; era stata riscontrata, dunque, l'ultimazione di opere, già illecite perché non consentite (e di cui alla contestazione del 28/4/2005), con realizzazione di un manufatto diverso da quello oggetto delle precedenti contestazioni.

Un abuso, quindi, con natura del tutto autonoma.

5. Di seguito, la Corte di appello ha sottolineato che - in senso contrario - non potevano valorizzarsi le testimonianze a discarico, definite "oltremodo generiche e imprecise, in ordine alla data di ultimazione delle opere"; così come le fotografie in atti, che evidenziavano "tracce evidenti di lavori edili in corso".

Argomenti di puro merito, dunque, che non è possibile proporre nuovamente davanti a questa Corte.

6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 22 ottobre 2021 tlric nsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 13/11/2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione di cui all'art. 181, d. Igs. n. 42 del 2004, perché il fatto non sussiste, e rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena quanto alle fattispecie di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, 33, 95, d.P.R. n. 380 del 2001. 2: Propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con mera motivazione per relationem, senza considerare che le testimonianze assunte avrebbero fatto risultare l'avvenuta prescrizione dei reati, La sentenza, ancora, non avrebbe risposto alle censure difensive che richiamavano altre due decisioni (Tribunale del Napoli il 30/9/2008 e del 4/5/2016), dalle quali sarebbe emerso che il muro di confine era stato realizzato prima dei fatti per i quali è oggi processo, al pari della tettoia in lamiere grecate sorrette da strutture di tubolari in ferro, della superficie di circa 40 mq. La prosecuzione delle opere, dunque, non avrebbe integrato una nuova costruzione, né nuova volumetria, come invece affermato dalla Corte di appello. Con riguardo, poi, allo stesso aumento per circa 40 mq., la sentenza non indicherebbe da quale atto avrebbe ricavato questo dato, che non risulterebbe in alcun modo dalla deposizione del teste Ruggiero, allegata al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione dì cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, gli stessi di fatto tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già a esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - come da accertamenti eseguiti - l'abuso consisteva nell'avvenuta chiusura della preesistente tettoia con un muro perimetrale sormontato da lastre di vetro inserite in uno scheletro di alluminio, previo ampliamento della stessa tettoia per 40 mq.; era stata riscontrata, dunque, l'ultimazione di opere, già illecite perché non consentite (e di cui alla contestazione del 28/4/2005), con realizzazione di un manufatto diverso da quello oggetto delle precedenti contestazioni. Un abuso, quindi, con natura del tutto autonoma. 5. Di seguito, la Corte di appello ha sottolineato che - in senso contrario - non potevano valorizzarsi le testimonianze a discarico, definite "oltremodo generiche e imprecise, in ordine alla data di ultimazione delle opere"; così come le fotografie in atti, che evidenziavano "tracce evidenti di lavori edili in corso". Argomenti di puro merito, dunque, che non è possibile proporre nuovamente davanti a questa Corte. 6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22 ottobre 2021 tlric nsigliere
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