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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 22823/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6939/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice diELROND [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 128, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Monza nella procedura fallimentare n.47/2015 R.G. depositat o i l 23/1/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto preliminare del 7 novembre 2013, prometteva in vendita a [OSCURATO:PERSONA] un’unità immobiliare ubicata in Mezzago, su cui era iscritta ipoteca in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Il promissario acquirente veniva immesso nel possesso dalla promittente venditrice in bonis, alla quale corrispondeva acconti per € 240.000, somma che il costruttore (poi fallito) non utilizzava per rimborsare l’istituto di credito delle somme erogate a titolo di mutuo al fine difinanziare la costruzione dell’immobile.

Il G.D., preso atto del versamento da parte del Colnaghi del saldo del prezzo di vendita (pari a € 50.620) a mani del curatore, trasferiva a quest’ultimo l’unità immobiliare e ordinava al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione, limitatamente a tale bene, dell’ipoteca iscritta in favore della banca.

2. Il Tribunale di Monza, a seguito del reclamo presentato avverso tale provvedimento da [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ammesso in via privilegiata ipotecaria al passivo della procedura), osservava che l’art. 72, comma 8, l. fall. doveva inevitabilmente trovare coordinamento con l’art. 108, comma 2, l. fall., giacché solo la purgazione delle ipoteche iscritte sull’immobile oggetto del preliminare è idonea a preservare la ratiodi tutela del promissario acquirente a cui è ispirata la prima norma.

Aggiungeva che, essendo il subentro nel preliminare un atto dovuto da parte del curatore, il trasferimento di proprietà che consegue alla stipulazione del contratto definitivo assume in ogni caso natura di vendita coattiva, rendendo così del tutto logica l’applicazione dell’art.108, comma 2, l. fall..

Evidenziava, infine, che l’obbligo di subentro del curatore, a mente dell’art. 72, comma 8, l. fall., impone che lo stesso assuma in tale contratto posizione giuridica identica a quella del fallito ed implica che questi sia soggetto a tutte le obbligazioni che derivano dal contratto preliminare, ivi incluso, nel caso di specie, l’impegno dell’alienante al trasferimento dell’immobile libero da ogni pregiudizio di natura ipotecaria.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 23 gennaio 2019, prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso MarcoLuigi Colnaghi.

L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 8, e 108, comma 2, l. fall., il cui disposto -in tesi – sare bbe stato erroneamente esteso a una vendita di natura privatistica come quella perfezionata dal curatore a seguito del subentro nel contratto preliminareperfezionato dal fallito.

5. Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 16166/2023 dell’8 giugno 2023, ha trasmesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., affinché valuti se rimettere alle Sezioni Unite la questione concernente l’applicabilità dell’art. 108, comma 2, l. fall. anche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege, in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, l.fall..

E’, dunque, opportuno disporre il rinvio del giudizio a nuovo ruolo in attesa di tale decisione, dato che la questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite è del tutto sovrapponibile a quella che viene in rilievo in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6939/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice diELROND [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 128, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende , unitamente all' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Monza nella procedura fallimentare n.47/2015 R.G. depositat o i l 23/1/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto preliminare del 7 novembre 2013, prometteva in vendita a [OSCURATO:PERSONA] un’unità immobiliare ubicata in Mezzago, su cui era iscritta ipoteca in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Il promissario acquirente veniva immesso nel possesso dalla promittente venditrice in bonis, alla quale corrispondeva acconti per € 240.000, somma che il costruttore (poi fallito) non utilizzava per rimborsare l’istituto di credito delle somme erogate a titolo di mutuo al fine difinanziare la costruzione dell’immobile. Il G.D., preso atto del versamento da parte del Colnaghi del saldo del prezzo di vendita (pari a € 50.620) a mani del curatore, trasferiva a quest’ultimo l’unità immobiliare e ordinava al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione, limitatamente a tale bene, dell’ipoteca iscritta in favore della banca. 2. Il Tribunale di Monza, a seguito del reclamo presentato avverso tale provvedimento da [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed ammesso in via privilegiata ipotecaria al passivo della procedura), osservava che l’art. 72, comma 8, l. fall. doveva inevitabilmente trovare coordinamento con l’art. 108, comma 2, l. fall., giacché solo la purgazione delle ipoteche iscritte sull’immobile oggetto del preliminare è idonea a preservare la ratiodi tutela del promissario acquirente a cui è ispirata la prima norma. Aggiungeva che, essendo il subentro nel preliminare un atto dovuto da parte del curatore, il trasferimento di proprietà che consegue alla stipulazione del contratto definitivo assume in ogni caso natura di vendita coattiva, rendendo così del tutto logica l’applicazione dell’art.108, comma 2, l. fall.. Evidenziava, infine, che l’obbligo di subentro del curatore, a mente dell’art. 72, comma 8, l. fall., impone che lo stesso assuma in tale contratto posizione giuridica identica a quella del fallito ed implica che questi sia soggetto a tutte le obbligazioni che derivano dal contratto preliminare, ivi incluso, nel caso di specie, l’impegno dell’alienante al trasferimento dell’immobile libero da ogni pregiudizio di natura ipotecaria. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 23 gennaio 2019, prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso MarcoLuigi Colnaghi. L’intimato fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 8, e 108, comma 2, l. fall., il cui disposto -in tesi – sare bbe stato erroneamente esteso a una vendita di natura privatistica come quella perfezionata dal curatore a seguito del subentro nel contratto preliminareperfezionato dal fallito. 5. Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 16166/2023 dell’8 giugno 2023, ha trasmesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., affinché valuti se rimettere alle Sezioni Unite la questione concernente l’applicabilità dell’art. 108, comma 2, l. fall. anche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege, in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, l.fall.. E’, dunque, opportuno disporre il rinvio del giudizio a nuovo ruolo in attesa di tale decisione, dato che la questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite è del tutto sovrapponibile a quella che viene in rilievo in
Decreto Cassazione n. 22823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris