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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25934/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria dimora dopo le ore 21,00, è risultato assente, tra le ore 1:55 e le ore 6:20, al controllo effettuato il 26 novembre 2017; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che l'assenza dal domicilio integra, al pari di qualsiasi allontanamento dal luogo di dimora, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, gli elementi costitutivi del reato in contestazione, atteso che lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nell'esigenza che la persona sottoposta alla sorveglianza speciale resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di prevenzione e, nel contempo, a consentire agevolmente li prescritto controllo dell'autorità; che, per le medesime ragioni, deve escludersi che la condotta posta in essere dall'imputato — il quale ha addotto una giustificazione poco credibile e, comunque, non idonea a scriminare il comportamento oggetto di addebito — si sia connotata, in concreto, per carenza di offensività; che, quanto alla dedotta carenza di dolo, è sufficiente ricordare, in ossequio a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, che «In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale» (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino, Rv. 270262); che analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va invero attestato che la Corte di appello ha ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga in ragione delle negative informazioni sulla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, espressivi di notevole capacità a delinquere, nonché da una condanna per evasione, che dimostra la sua attitudine a contrastare le prescrizioni imposte per motivi di giustizia ovvero di pubblica sicurezza; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali e richiama, in modo del tutto generico, la necessità di adeguare la pena alla reale dimensione dei fatti; che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D9legpiccio [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consigliere anzi [OSCURATO:PERSONA].jccio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria dimora dopo le ore 21,00, è risultato assente, tra le ore 1:55 e le ore 6:20, al controllo effettuato il 26 novembre 2017; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che l'assenza dal domicilio integra, al pari di qualsiasi allontanamento dal luogo di dimora, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, gli elementi costitutivi del reato in contestazione, atteso che lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nell'esigenza che la persona sottoposta alla sorveglianza speciale resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di prevenzione e, nel contempo, a consentire agevolmente li prescritto controllo dell'autorità; che, per le medesime ragioni, deve escludersi che la condotta posta in essere dall'imputato — il quale ha addotto una giustificazione poco credibile e, comunque, non idonea a scriminare il comportamento oggetto di addebito — si sia connotata, in concreto, per carenza di offensività; che, quanto alla dedotta carenza di dolo, è sufficiente ricordare, in ossequio a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, che «In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale» (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino, Rv. 270262); che analogo giudizio deve essere riservato alla residua doglianza, vertente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va invero attestato che la Corte di appello ha ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si imponga in ragione delle negative informazioni sulla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, espressivi di notevole capacità a delinquere, nonché da una condanna per evasione, che dimostra la sua attitudine a contrastare le prescrizioni imposte per motivi di giustizia ovvero di pubblica sicurezza; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali e richiama, in modo del tutto generico, la necessità di adeguare la pena alla reale dimensione dei fatti; che, al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D9legpiccio [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anzi [OSCURATO:PERSONA].jccio
Sentenza Cassazione n. 25934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris