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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 gennaio 2019

Cassazione n. 10401/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11723/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTOn.457/2018depositata il 18/01/2019 Rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso, depositata dal nuovo difensore della ASL di Taranto munito di procura speciale (rilasciata con scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] rep. 2751 del 13 aprile 2021); Evidenziato che la rinuncia è stata comunicata ai difensori della controricorrente in data 9 aprile 2024;Rilevato che nel giudizio di cassazione la rinuncia determina l’estinzione del giudizio medesimo, a prescindere dall’accettazione della controparte che rileva solo ai fini del regolamento delle spese ex art. 391, comma 4, c.p.c.; Ritenuto che in assenza di accettazione trova applicazione il comma 2 del richiamato art. 391 c.p.c. sicchè le spese, sulla base del principio della soccombenza, devono essere poste a carico del rinunciante nella misura liquidata in dispositivo (tenendo conto del valore della controversia e dell’attività compiuta – studio della controversia e fase introduttiva -), e vanno distratte in favore del procuratore antistatario P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ASL di Taranto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2153,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma,il 15/04/202
Decreto Cassazione n. 10401/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris