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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18880/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di voler annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1), respingendo nel resto il ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui ai capi 1 (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 40 (artt. 110 e 629 cod. pen.), 41 (artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.), 42 (artt. 81 capoverso e 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 1, lett. e d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 43 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 44 (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 1-bis d.P.R. 309) - nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stata lamentata inosservanza della legge penale, unitamente al vizio per carenza, apparenza, manifesta illogicità nonché contraddittorietà della motivazione.

In particolare, anzitutto è stata censurata l'omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, del materiale indiziario a carico.

Al riguardo, e di conseguenza, la stessa ordinanza impugnata andava annullata stante l'omessa autonoma valutazione degli indizi ed in ragione dell'omessa trattazione delle doglianze difensive siccome enucleate nella memoria depositata, laddove il Giudice per le indagini preliminari aveva invero adottato il sistema del cd. copia/incolla nella redazione del proprio provvedimento.

Mentre il Tribunale aveva messo assieme una rassegna delle fonti di prova a carico del ricorrente, senza indicazione degli specifici elementi indizianti a carico dell'indagato.

2.2. Col secondo motivo, quanto al contestato reato associativo sussisteva vizio motivazionale, sotto l'aspetto del difetto di motivazione e dell'erronea individuazione degli elementi rappresentativi e costitutivi di una condotta partecipativa dell'indagato alla consorteria criminosa indicata al capo 1) della provvisoria incolpazione.

In tesi, secondo l'ipotesi accusatoria - avallata dal Giudice del riesame - il ricorrente avrebbe fatto parte dell'associazione con l'incarico di gestire gli acquisti di stupefacenti, curandone altresì il trasporto dal Reggino al Catanzarese e gestendo la riscossione dei crediti che derivavano dalla loro cessione, nonché verificando l'esecuzione dei relativi pagamenti.

In particolare, dalle indagini erano emerse solamente due cessioni di stupefacente e un'asserita offerta di sostanza, tant'è che nell'impostazione accusatoria il Minnella non era compreso nell'associazione.

In proposito andava osservato tra l'altro che l'arco temporale in contestazione era ristretto al 2018 rispetto alla prospettata durata dell'associazione, ossia dall'anno 2017 con condotta perdurante.

Tenuto invero conto che la differenza tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato risiede nell'oggetto dell'accordo (finalizzato all'attuazione di più vasto programma criminoso ovvero stretto in via occasionale e limitato e diretto alla commissione di più reati determinati), in specie il Minnella, tenuto conto del rilievo dell'elemento soggettivo, non aveva coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione del programma criminoso in tesi posto in essere dai fratelli Fabiano.

Doveva considerarsi invero oggettiva la mancanza di stabilità del rapporto col gruppo dei Fabiano, e le attività di recupero dei crediti erano confinate alle due cessioni di cui il ricorrente era stato protagonista, mentre era emersa traccia telefonica del netto contrasto tra l'indagato ed i suoi interlocutori.

Né il collaboratore di giustizia Mancuso, pur avendo dato corso ad innumerevoli cessioni di stupefacente per conto dei fratelli Fabiano, aveva dichiarato di sentirsi parte dell'associazione.

Per quanto poi riguardava l'attività posta in essere per il recupero di un credito nei confronti del Puntieri, derivante da una pregressa cessione di stupefacente operata dai Fabiano, sussisteva all'evidenza un interesse personale dell'indagato al recupero di detto credito, attesa a sua volta la sua vantata posizione di creditore nei confronti di costoro.

In realtà non sussisteva quindi l'interesse a contribuire alla causa del sodalizio.

2.3. Col terzo motivo, quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. associata ad asserito episodio estorsivo che avrebbe visto protagonista l'indagato (capi 40 e 41), non vi era affatto prova che il ricorrente fosse parte di una consorteria criminale, ovvero che - prospettando l'intervento di soggetti provenienti dalla Locride - avesse contribuito al perseguimento dei fini di questa oppure che gi fosse avvalso della sua forza.

Né il carattere mafioso del comportamento poteva desumersi dalla mera reazione della vittima.

2.4. Col quarto motivo, in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. e) d.P.R. 309 del 1990 (capi 42 e 43), la ritenuta adulterazione della sostanza stupefacente era stata posta in essere dopo la cessione della sostanza stessa ai Fabiano, e quindi non poteva essere ricondotta al Minnella.

In specie era stata riconosciuta dapprima l'insussistenza dell'aggravante in questione, salvo poi desumerne il rilievo in relazione ad altra offerta in vendita di stupefacente, dove l'aggravante non era stata neppure contestata.

Né il commercio di cobret, stupefacente trattato come l'eroina, poteva dare luogo alla configurabilità dell'aggravante speciale.

Non sussisteva poi - contrariamente ai rilievi dei Giudici della cautela - alcuna capacità di approvvigionamento dello stupefacente da parte del ricorrente, il quale più volte - a fronte delle due contestazioni di reato-fine - aveva rinviato la consegna di stupefacente perché, nonostante le assicurazioni contrarie, non ne aveva la disponibilità.

2.5. Col quinto motivo il ricorrente, allegando violazione di legge processuale e illogicità della motivazione, ha lamentato la carenza di esigenze cautelari sotto il profilo di concretezza ed attualità del periculum libertatis, tenuto conto che i fatti risalivano alla prima metà del 2018 e che il ricorrente si era trasferito in Germania, recidendo i rapporti con i luoghi d'origine e con i soggetti di interesse investigativo.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di voler annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) in relazione al reato associativo, respingendo nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

4.1. In relazione al primo motivo di censura, e come ha correttamente ricordato il Procuratore generale, non può che apprezzarsene la genericità.

Vero è, infatti, che in proposito il Tribunale del riesame - prendendo specifica posizione sulla doglianza difensiva - ha disatteso la fondatezza dell'eccezione di omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, degli elementi indiziari raccolti a carico dell'indagato.

Al riguardo, infatti, l'ordinanza impugnata ha assunto al contrario che l'ordinanza genetica era frutto di autonoma rivalutazione degli elementi esposti nella richiesta di misura cautelare, oltre che della riscrittura di tutti gli episodi che avevano visto il coinvolgimento dell'odierno ricorrente.

A fronte di siffatte affermazioni, nulla è stato specificamente e concretamente dedotto, ed ancor meno dimostrato, in questa sede di legittimità.

4.2. Per quanto invece riguarda il secondo profilo di censura, è stato in effetti ripetutamente affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).

In particolare, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).4.2.1.

Ciò posto, integra quindi la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450).

4.2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la rappresentata condotta dell'indagato appare porsi semmai nel solco di una, assai ruvida, contrapposizione di interessi nei riguardi dei personaggi di vertice dell'associazione facente capo ai Fabiano (ripetutamente assillati e impauriti dalle minacciose richieste dell'indagato stesso di fare rapidamente fronte ai debiti, accumulati in esito all'acquisto di partite di stupefacente), più che di un'adesione ad un programma criminoso comune.

Tutto ciò a prescindere dalla consapevolezza di avere a che fare con un sodalizio illecito avente lo scopo di trarre guadagno dal traffico di sostanze stupefacenti.

Dove, al più, l'indagato appare avere evocato, nei riguardi dei Fabiano e quindi con una ben modest.laffectio sociale reciproca, la forza intimidatrice delle consorterie di proprio personale riferimento (v. anche infra) al fine di regolare la partita economica.

4.2.3. In definitiva, quindi, il Giudice del riesame sarà chiamato nuovamente a verificare l'esistenza del reato associativo in capo all'indagato alla stregua dei richiamati principi, e tenuto conto dei rilievi in fatto siccome evidenziati.

4.3. In ordine poi al terzo e al quarto motivo di censura, essi possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che si risolvono in una diversa valutazione del materiale istruttorio giunto al vaglio del Giudice del riesame.

In particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e tenuto conto della sede cautelare, essa ricorre allorché l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027).

Del pari, quanto alla pretesa contraddittorietà nella valutazione dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. e) d.P.R. 309 del 1990, l'ordinanza impugnata (cfr. pag. 16) fornisce non illogica spiegazione al riguardo circa la sua applicabilità anche nell'episodio in cui era stata espressamente contestata, laddove infine il Giudice del riesame ha tratto non irragionevole convinzione (cfr. pag. 20) circa la disponibilità dello stupefacente da parte dell'indagato, anche nell'occasione della mera offerta in vendita della droga.

A questo riguardo, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Ed in proposito il ricorso si limita, in definitiva, a non condividere la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame.

4.4. In relazione invece all'ultimo profilo di doglianza, vero è che è stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (da ult., ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano).

4.4.1. A questo proposito, peraltro, in fattispecie pressoché sovrapponibile è stato osservato che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cit. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; cfr. altresì Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720).

Invero il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983).4.4.2.

In specie, i fatti contestati risalgono tutti alla prima metà del 2018, fatta eccezione per il reato di cui al capo 41, trascinatosi fino al gennaio 2019 (ed invero - per quanto detto supra - il più disallineato rispetto all'ipotesi associativa, ancorché connotato dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cit.).

Al riguardo, null'altro è stato allegato quanto al periodo successivo, tenuto altresì presente che va accolta la censura concernente l'ipotesi di cui all'art. 74 cit., e che in definitiva l'aggravante mafiosa relativa al capo 41, che pertanto regge da solo la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cit., è riferibile nella prospettiva d'accusa ad una sola vicenda illecita.

4.5. In considerazione dei rilievi complessivamente formulati, quindi, per un verso vanno rigettati il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, mentre d'altro canto si impone un nuovo giudizio in relazione alla conte stata ipotesi di cui al capo 1) ed alla valutazione delle esigenze cautelari.

5. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata limitatamente al capo 1) dell'incolpazione provvisoria ed alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Nel resto il ricorso va rigettato.

5.1. Manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1) ed alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p..

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di voler annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1), respingendo nel resto il ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui ai capi 1 (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 40 (artt. 110 e 629 cod. pen.), 41 (artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.), 42 (artt. 81 capoverso e 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 1, lett. e d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 43 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 44 (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 1-bis d.P.R. 309) - nei confronti dell'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata inosservanza della legge penale, unitamente al vizio per carenza, apparenza, manifesta illogicità nonché contraddittorietà della motivazione. In particolare, anzitutto è stata censurata l'omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, del materiale indiziario a carico. Al riguardo, e di conseguenza, la stessa ordinanza impugnata andava annullata stante l'omessa autonoma valutazione degli indizi ed in ragione dell'omessa trattazione delle doglianze difensive siccome enucleate nella memoria depositata, laddove il Giudice per le indagini preliminari aveva invero adottato il sistema del cd. copia/incolla nella redazione del proprio provvedimento. Mentre il Tribunale aveva messo assieme una rassegna delle fonti di prova a carico del ricorrente, senza indicazione degli specifici elementi indizianti a carico dell'indagato. 2.2. Col secondo motivo, quanto al contestato reato associativo sussisteva vizio motivazionale, sotto l'aspetto del difetto di motivazione e dell'erronea individuazione degli elementi rappresentativi e costitutivi di una condotta partecipativa dell'indagato alla consorteria criminosa indicata al capo 1) della provvisoria incolpazione. In tesi, secondo l'ipotesi accusatoria - avallata dal Giudice del riesame - il ricorrente avrebbe fatto parte dell'associazione con l'incarico di gestire gli acquisti di stupefacenti, curandone altresì il trasporto dal Reggino al Catanzarese e gestendo la riscossione dei crediti che derivavano dalla loro cessione, nonché verificando l'esecuzione dei relativi pagamenti. In particolare, dalle indagini erano emerse solamente due cessioni di stupefacente e un'asserita offerta di sostanza, tant'è che nell'impostazione accusatoria il Minnella non era compreso nell'associazione. In proposito andava osservato tra l'altro che l'arco temporale in contestazione era ristretto al 2018 rispetto alla prospettata durata dell'associazione, ossia dall'anno 2017 con condotta perdurante. Tenuto invero conto che la differenza tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato risiede nell'oggetto dell'accordo (finalizzato all'attuazione di più vasto programma criminoso ovvero stretto in via occasionale e limitato e diretto alla commissione di più reati determinati), in specie il Minnella, tenuto conto del rilievo dell'elemento soggettivo, non aveva coscienza e volontà di partecipare alla realizzazione del programma criminoso in tesi posto in essere dai fratelli Fabiano. Doveva considerarsi invero oggettiva la mancanza di stabilità del rapporto col gruppo dei Fabiano, e le attività di recupero dei crediti erano confinate alle due cessioni di cui il ricorrente era stato protagonista, mentre era emersa traccia telefonica del netto contrasto tra l'indagato ed i suoi interlocutori. Né il collaboratore di giustizia Mancuso, pur avendo dato corso ad innumerevoli cessioni di stupefacente per conto dei fratelli Fabiano, aveva dichiarato di sentirsi parte dell'associazione. Per quanto poi riguardava l'attività posta in essere per il recupero di un credito nei confronti del Puntieri, derivante da una pregressa cessione di stupefacente operata dai Fabiano, sussisteva all'evidenza un interesse personale dell'indagato al recupero di detto credito, attesa a sua volta la sua vantata posizione di creditore nei confronti di costoro. In realtà non sussisteva quindi l'interesse a contribuire alla causa del sodalizio. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. associata ad asserito episodio estorsivo che avrebbe visto protagonista l'indagato (capi 40 e 41), non vi era affatto prova che il ricorrente fosse parte di una consorteria criminale, ovvero che - prospettando l'intervento di soggetti provenienti dalla Locride - avesse contribuito al perseguimento dei fini di questa oppure che gi fosse avvalso della sua forza. Né il carattere mafioso del comportamento poteva desumersi dalla mera reazione della vittima. 2.4. Col quarto motivo, in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. e) d.P.R. 309 del 1990 (capi 42 e 43), la ritenuta adulterazione della sostanza stupefacente era stata posta in essere dopo la cessione della sostanza stessa ai Fabiano, e quindi non poteva essere ricondotta al Minnella. In specie era stata riconosciuta dapprima l'insussistenza dell'aggravante in questione, salvo poi desumerne il rilievo in relazione ad altra offerta in vendita di stupefacente, dove l'aggravante non era stata neppure contestata. Né il commercio di cobret, stupefacente trattato come l'eroina, poteva dare luogo alla configurabilità dell'aggravante speciale. Non sussisteva poi - contrariamente ai rilievi dei Giudici della cautela - alcuna capacità di approvvigionamento dello stupefacente da parte del ricorrente, il quale più volte - a fronte delle due contestazioni di reato-fine - aveva rinviato la consegna di stupefacente perché, nonostante le assicurazioni contrarie, non ne aveva la disponibilità. 2.5. Col quinto motivo il ricorrente, allegando violazione di legge processuale e illogicità della motivazione, ha lamentato la carenza di esigenze cautelari sotto il profilo di concretezza ed attualità del periculum libertatis, tenuto conto che i fatti risalivano alla prima metà del 2018 e che il ricorrente si era trasferito in Germania, recidendo i rapporti con i luoghi d'origine e con i soggetti di interesse investigativo. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di voler annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) in relazione al reato associativo, respingendo nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, e come ha correttamente ricordato il Procuratore generale, non può che apprezzarsene la genericità. Vero è, infatti, che in proposito il Tribunale del riesame - prendendo specifica posizione sulla doglianza difensiva - ha disatteso la fondatezza dell'eccezione di omessa autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, degli elementi indiziari raccolti a carico dell'indagato. Al riguardo, infatti, l'ordinanza impugnata ha assunto al contrario che l'ordinanza genetica era frutto di autonoma rivalutazione degli elementi esposti nella richiesta di misura cautelare, oltre che della riscrittura di tutti gli episodi che avevano visto il coinvolgimento dell'odierno ricorrente. A fronte di siffatte affermazioni, nulla è stato specificamente e concretamente dedotto, ed ancor meno dimostrato, in questa sede di legittimità. 4.2. Per quanto invece riguarda il secondo profilo di censura, è stato in effetti ripetutamente affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). In particolare, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719).4.2.1. Ciò posto, integra quindi la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). 4.2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la rappresentata condotta dell'indagato appare porsi semmai nel solco di una, assai ruvida, contrapposizione di interessi nei riguardi dei personaggi di vertice dell'associazione facente capo ai Fabiano (ripetutamente assillati e impauriti dalle minacciose richieste dell'indagato stesso di fare rapidamente fronte ai debiti, accumulati in esito all'acquisto di partite di stupefacente), più che di un'adesione ad un programma criminoso comune. Tutto ciò a prescindere dalla consapevolezza di avere a che fare con un sodalizio illecito avente lo scopo di trarre guadagno dal traffico di sostanze stupefacenti. Dove, al più, l'indagato appare avere evocato, nei riguardi dei Fabiano e quindi con una ben modest.laffectio sociale reciproca, la forza intimidatrice delle consorterie di proprio personale riferimento (v. anche infra) al fine di regolare la partita economica. 4.2.3. In definitiva, quindi, il Giudice del riesame sarà chiamato nuovamente a verificare l'esistenza del reato associativo in capo all'indagato alla stregua dei richiamati principi, e tenuto conto dei rilievi in fatto siccome evidenziati. 4.3. In ordine poi al terzo e al quarto motivo di censura, essi possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che si risolvono in una diversa valutazione del materiale istruttorio giunto al vaglio del Giudice del riesame. In particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e tenuto conto della sede cautelare, essa ricorre allorché l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027). Del pari, quanto alla pretesa contraddittorietà nella valutazione dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. e) d.P.R. 309 del 1990, l'ordinanza impugnata (cfr. pag. 16) fornisce non illogica spiegazione al riguardo circa la sua applicabilità anche nell'episodio in cui era stata espressamente contestata, laddove infine il Giudice del riesame ha tratto non irragionevole convinzione (cfr. pag. 20) circa la disponibilità dello stupefacente da parte dell'indagato, anche nell'occasione della mera offerta in vendita della droga. A questo riguardo, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Ed in proposito il ricorso si limita, in definitiva, a non condividere la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame. 4.4. In relazione invece all'ultimo profilo di doglianza, vero è che è stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (da ult., ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano). 4.4.1. A questo proposito, peraltro, in fattispecie pressoché sovrapponibile è stato osservato che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cit. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; cfr. altresì Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720). Invero il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983).4.4.2. In specie, i fatti contestati risalgono tutti alla prima metà del 2018, fatta eccezione per il reato di cui al capo 41, trascinatosi fino al gennaio 2019 (ed invero - per quanto detto supra - il più disallineato rispetto all'ipotesi associativa, ancorché connotato dall'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cit.). Al riguardo, null'altro è stato allegato quanto al periodo successivo, tenuto altresì presente che va accolta la censura concernente l'ipotesi di cui all'art. 74 cit., e che in definitiva l'aggravante mafiosa relativa al capo 41, che pertanto regge da solo la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cit., è riferibile nella prospettiva d'accusa ad una sola vicenda illecita. 4.5. In considerazione dei rilievi complessivamente formulati, quindi, per un verso vanno rigettati il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, mentre d'altro canto si impone un nuovo giudizio in relazione alla conte stata ipotesi di cui al capo 1) ed alla valutazione delle esigenze cautelari. 5. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata limitatamente al capo 1) dell'incolpazione provvisoria ed alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Nel resto il ricorso va rigettato. 5.1. Manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1) ed alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Rigetta nel resto il ricorso. Manda
Sentenza Cassazione n. 18880/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris