CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero n. 13771 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- Oggetto: Oggetto :[OSCURATO:PERSONA] :[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente e ricorrente incidentale– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Direttore pro tempore- giusta procura rila sciata dal Presidente della società e autenticata il 28 aprile 2015 dal [OSCURATO:PERSONA], in Catania, rep. n. 2031, racc.n. 1460- rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Via dei Gracchi n. 187, Roma; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2344/17/2015, depositata in data 8 giugno 2015, non notificata; Udita la relazione svolta in data 26 gennaio 2023, dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera nella pubblica udienza ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] non si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio. uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’Avv.toAntonella Fidelio.[OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia riguarda l’impugnativa da parte della società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. di un avviso con il quale l’Ufficio aveva accertato un minore credito Iva, per l’anno 2002, e della successiva cartella di pagamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 213/01/2009, previa riunione, accoglieva i ricorsi della contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 essendo stato l’avviso emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di accesso. 3.Con sentenza n. 2344/17/2015, depositata in data 8 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a avverso la suddetta pronuncia di primo grado. 4.In punto di diritto, il giudice di appello ha affermato che “non si ravvisa[vano] elementi per modificare l’esauriente giudizio già espresso dai primi giudici alla luce della recente ordinanza n. 15010 del 12.07.2014 della S.C. da cui si evince[va] cheil termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”. 5.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono con rispettivi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché la società contribuente spiegando quest’ultima ricorso incidentale affidato a nove motivi. 6.Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandatoil rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale. 7.La società contribuente ha depositato istanza di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge. P.Q. M. La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 fino alla data del 1