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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 dicembre 2020

Cassazione n. 38060/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15.1.2021 il Tribunale di Rimini -sez. pe il riesame- accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di JOVANOVIC Zoran avverso il decreto di convalida emesso in data 18.12.2020 dal PM riminese in relazione ad un sequestro probatorio operato d'iniziativa dai Carabinieri di Cattolica il 17.12.2020; in particolare, il Collegio del riesame, ravvisando la ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura reale con esclusivo riferimento al reato di ricettazione di 112,2 grammi di pepite d'oro, rigettava al riguardo il gravame, mentre annullava il provvedimento in relazione ai restanti beni.

In particolare, accoglieva l'istanza di riesame relativamente alla somma di denaro contante pari a C 4.250,00, a 64,498 Kg. pepite di ottone nonché alle n. 31.040 banconote false del taglio di C 50; e per l'effetto disponeva la restituzione al Jovanovic del denaro contante per C 4.250,00 nonché delle pepite di ottone, mentre disponeva la trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote false.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo di difensore, lamentando: - violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione e di risposta del TDL rispetto alla richiesta di riesame relativa ad ulteriori beni dell'indagato interessati dall'unico provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro: in particolare, difetta qualsiasi argomento relativamente alla mancanza di motivazione del sequestro rispetto ai cellulari e alla documentazione appartenente agli indagati. - violazione di legge in relazione agli artt. 453 cod.pen. e 253 cod.proc.pen. con riferimento alle banconote palesemente false; l'inconfigurabilità del reato di falso nummario al riguardo e la rilevata carenza di finalità probatorie avrebbero dovuto imporre il dissequestro e la restituzione di quelle banconote all'indagato, non trattandosi né di corpo del reato, né di cose pertinenti al reato. - violazione degli artt. 648 cod.pen. e 253 cod.proc.pen. in relazione alle pepite d'oro in sequestro; trattasi di vincolo mantenuto a causa della ritenuta esorbitanza del valore di quel bene rispetto allo stato socio-economico dell'indagato, che non ha offerto spiegazione attendibile del possesso; il ragionamento esposto dal TDL circa l'inattendibilità della giustificazione offerta dallo Jovanovic in merito alla provenienza dell'oro nulla dice in relazione alla individuazione del reato presupposto; né può affermarsi che trattasi di corpo del reato o di cosa pertinente al reato.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.1. Con memoria difensiva trasmessa in data 8.7.2021 il ricorrente ha contrastato gli argomenti della requisitoria insistendo sui motivi di ricorso con particolare riferimento alla questione dei telefoni e documenti in sequestro sui quali il TDL non ha provveduto (asserendo che l'elenco dettagliato dei beni trovasi allegato ai motivi di riesame) nonché alla inconfigurabilità di un obbligo dì trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sulle quali è indicata la qualità di fac- simile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile perché generico e non adeguatamente corredato dalle necessarie allegazioni; in particolare, non risultano indicati con adeguata precisione né i beni in sequestro sui quali si deduce essere intervenuta una mancata pronuncia (si fa solo riferimento a cellulari e documenti vari), né gli specifici argomenti difensivi proposti al riguardo al giudice del riesame cautelare.

Aspetti che neppure emergono dal provvedimento impugnato; difetta pertanto la necessaria specificità del motivo di ricorso e la sua autosufficienza rispetto alla delibazione della censura e del vizio eccepito.

Profilo di inammissibilità che non ritenersi sanato mediante il semplice richiamo, formulato nella citata memoria difensiva del 8.7.2021, degli atti contenuti nel fascicolo processuale o degli allegati al ricorso proposto dinanzi al rieame; invero, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen., all'inammissibilità del motivo principale consegue l'inammissibilità dei relativi motivi nuovi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851 - 01, secondo cui, in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge ì motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.; massime precedenti conformi: N. 4641 del 1992, N. 8596 del 2001 Rv. 219087 - 01, N. 8863 del 2003 Rv. 224115 - 01, N. 47414 del 2008 Rv. 242129 - 01).

2. Il secondo motivo è infondato.

Il TDL ha ritenuto la fondatezza del motivo di riesame relativo alle banconote palesemente falsificate (su ciascuna di esse figura, in un lato, la dicitura "fac- simile") sul rilievo del difetto di motivazione in punto di esigenze istruttorie; tuttavia, ravvisando che la palese falsificazione delle banconote in questione ben possa integrare la contestata ipotesi di reato di cui all'art. 453 cod.pen., e che quindi trattasi di beni la cui mera detenzione (anche a prescindere dalla messa in circolazione e spendita) integra reato (così evocando la previsione dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod.pen.), al loro dissequestro non ha fatto seguire il provvedimento di restituzione all'indagato, bensì la trasmissione alla banca d'Italia per quanto di competenza.

Trattasi di decisione conforme alle previsioni normative e agli insegnamenti di questa Corte.

Invero, da una parte, con sentenza n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690 - 01, le SS.UU. hanno affermato che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio.

Dall'altra, la previsione di cui all'art. art. 88 disp.att. cod.proc.pen. (Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati) prevede che "i biglietti di banca di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo".

Legittimo appare dunque il provvedimento del collegio del riesame cautelare che, nella rítenuta ricorrenza dei presupposti per la confisca, nell'attuale fase cautelare non ha disposto la restituzione delle banconote false al ricorrente ma la loro destinazione alla Banca d'Italia.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Dal provvedimento impugnato emerge nitidamente che il sequestro delle pepite d'oro non è affatto fondato sulla ritenuta esorbitanza del valore di quel bene rispetto allo stato socio-economíco dell'indagato; al contrarlo, il TDL ha ravvisato la ricorrenza del fumus del delitto di ricettazione nonché delle finalità probatorie del disposto sequestro.

Quanto al primo aspetto si è ravvisata l'astratta ríconducíbilítà del fatto alla previsione dell'art. 648 cod.pen. sulla base delle prime risultanze di indagine (che hanno smentito ogni ipotesi diversa e contraria -cfr. pag. 15 e segg. del provvedimento impugnato-), sulle modalità di confezionamento (le pepite di oro erano custodite in involucri diversi da quelli invece contenenti i granuli di ottone, specificamente in tre flaconcini del peso totale di 112,2 grammi) nonché sulle risultanze dei primi accertamenti tecnici effettuati dai gioiellieri Bertozzi e Bartorelli.

Secondo condivisa giurisprudenza in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione non presuppone un giudiziale accertamento né l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all'art. 648 cod.pen. (si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non ríchiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche).

Quanto al secondo profilo, adeguata appare l'individuazione delle finalità istruttorie (accertamento, con incarico tecnico, dell'origine\provenienza delle pepite d'oro), con motivazione modulata in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr., Sez. 6, n. 56733/18, Rv. 27478 -01).

4. Il ricorso va dunque, nel suo complesso, rigettato; al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15.1.2021 il Tribunale di Rimini -sez. pe il riesame- accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di JOVANOVIC Zoran avverso il decreto di convalida emesso in data 18.12.2020 dal PM riminese in relazione ad un sequestro probatorio operato d'iniziativa dai Carabinieri di Cattolica il 17.12.2020; in particolare, il Collegio del riesame, ravvisando la ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura reale con esclusivo riferimento al reato di ricettazione di 112,2 grammi di pepite d'oro, rigettava al riguardo il gravame, mentre annullava il provvedimento in relazione ai restanti beni. In particolare, accoglieva l'istanza di riesame relativamente alla somma di denaro contante pari a C 4.250,00, a 64,498 Kg. pepite di ottone nonché alle n. 31.040 banconote false del taglio di C 50; e per l'effetto disponeva la restituzione al Jovanovic del denaro contante per C 4.250,00 nonché delle pepite di ottone, mentre disponeva la trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote false. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo di difensore, lamentando: - violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione e di risposta del TDL rispetto alla richiesta di riesame relativa ad ulteriori beni dell'indagato interessati dall'unico provvedimento di convalida di perquisizione e sequestro: in particolare, difetta qualsiasi argomento relativamente alla mancanza di motivazione del sequestro rispetto ai cellulari e alla documentazione appartenente agli indagati. - violazione di legge in relazione agli artt. 453 cod.pen. e 253 cod.proc.pen. con riferimento alle banconote palesemente false; l'inconfigurabilità del reato di falso nummario al riguardo e la rilevata carenza di finalità probatorie avrebbero dovuto imporre il dissequestro e la restituzione di quelle banconote all'indagato, non trattandosi né di corpo del reato, né di cose pertinenti al reato. - violazione degli artt. 648 cod.pen. e 253 cod.proc.pen. in relazione alle pepite d'oro in sequestro; trattasi di vincolo mantenuto a causa della ritenuta esorbitanza del valore di quel bene rispetto allo stato socio-economico dell'indagato, che non ha offerto spiegazione attendibile del possesso; il ragionamento esposto dal TDL circa l'inattendibilità della giustificazione offerta dallo Jovanovic in merito alla provenienza dell'oro nulla dice in relazione alla individuazione del reato presupposto; né può affermarsi che trattasi di corpo del reato o di cosa pertinente al reato. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale in sede ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1. Con memoria difensiva trasmessa in data 8.7.2021 il ricorrente ha contrastato gli argomenti della requisitoria insistendo sui motivi di ricorso con particolare riferimento alla questione dei telefoni e documenti in sequestro sui quali il TDL non ha provveduto (asserendo che l'elenco dettagliato dei beni trovasi allegato ai motivi di riesame) nonché alla inconfigurabilità di un obbligo dì trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sulle quali è indicata la qualità di fac- simile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile perché generico e non adeguatamente corredato dalle necessarie allegazioni; in particolare, non risultano indicati con adeguata precisione né i beni in sequestro sui quali si deduce essere intervenuta una mancata pronuncia (si fa solo riferimento a cellulari e documenti vari), né gli specifici argomenti difensivi proposti al riguardo al giudice del riesame cautelare. Aspetti che neppure emergono dal provvedimento impugnato; difetta pertanto la necessaria specificità del motivo di ricorso e la sua autosufficienza rispetto alla delibazione della censura e del vizio eccepito. Profilo di inammissibilità che non ritenersi sanato mediante il semplice richiamo, formulato nella citata memoria difensiva del 8.7.2021, degli atti contenuti nel fascicolo processuale o degli allegati al ricorso proposto dinanzi al rieame; invero, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen., all'inammissibilità del motivo principale consegue l'inammissibilità dei relativi motivi nuovi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851 - 01, secondo cui, in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge ì motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.; massime precedenti conformi: N. 4641 del 1992, N. 8596 del 2001 Rv. 219087 - 01, N. 8863 del 2003 Rv. 224115 - 01, N. 47414 del 2008 Rv. 242129 - 01). 2. Il secondo motivo è infondato. Il TDL ha ritenuto la fondatezza del motivo di riesame relativo alle banconote palesemente falsificate (su ciascuna di esse figura, in un lato, la dicitura "fac- simile") sul rilievo del difetto di motivazione in punto di esigenze istruttorie; tuttavia, ravvisando che la palese falsificazione delle banconote in questione ben possa integrare la contestata ipotesi di reato di cui all'art. 453 cod.pen., e che quindi trattasi di beni la cui mera detenzione (anche a prescindere dalla messa in circolazione e spendita) integra reato (così evocando la previsione dell'art. 240, comma 2, n. 2, cod.pen.), al loro dissequestro non ha fatto seguire il provvedimento di restituzione all'indagato, bensì la trasmissione alla banca d'Italia per quanto di competenza. Trattasi di decisione conforme alle previsioni normative e agli insegnamenti di questa Corte. Invero, da una parte, con sentenza n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690 - 01, le SS.UU. hanno affermato che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio. Dall'altra, la previsione di cui all'art. art. 88 disp.att. cod.proc.pen. (Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati) prevede che "i biglietti di banca di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo". Legittimo appare dunque il provvedimento del collegio del riesame cautelare che, nella rítenuta ricorrenza dei presupposti per la confisca, nell'attuale fase cautelare non ha disposto la restituzione delle banconote false al ricorrente ma la loro destinazione alla Banca d'Italia. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dal provvedimento impugnato emerge nitidamente che il sequestro delle pepite d'oro non è affatto fondato sulla ritenuta esorbitanza del valore di quel bene rispetto allo stato socio-economíco dell'indagato; al contrarlo, il TDL ha ravvisato la ricorrenza del fumus del delitto di ricettazione nonché delle finalità probatorie del disposto sequestro. Quanto al primo aspetto si è ravvisata l'astratta ríconducíbilítà del fatto alla previsione dell'art. 648 cod.pen. sulla base delle prime risultanze di indagine (che hanno smentito ogni ipotesi diversa e contraria -cfr. pag. 15 e segg. del provvedimento impugnato-), sulle modalità di confezionamento (le pepite di oro erano custodite in involucri diversi da quelli invece contenenti i granuli di ottone, specificamente in tre flaconcini del peso totale di 112,2 grammi) nonché sulle risultanze dei primi accertamenti tecnici effettuati dai gioiellieri Bertozzi e Bartorelli. Secondo condivisa giurisprudenza in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione non presuppone un giudiziale accertamento né l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all'art. 648 cod.pen. (si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non ríchiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche). Quanto al secondo profilo, adeguata appare l'individuazione delle finalità istruttorie (accertamento, con incarico tecnico, dell'origine\provenienza delle pepite d'oro), con motivazione modulata in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr., Sez. 6, n. 56733/18, Rv. 27478 -01). 4. Il ricorso va dunque, nel suo complesso, rigettato; al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14.
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