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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26054/2026

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[OSCURATO:PERSONA] MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendol'inammissibilità di entrambi i ricorsi;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,associandosi alle conclusioni già rassegnate dal SostitutoProcuratore generale, si riporta alle conclusioni scritte che depositacongiuntamente alla nota spese, chiedendo venga pronunciata l’inammissibilitào, in subordine, il rigetto di entrambi i ricorsi.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motividel ricorso e ai motivi aggiunti, insistendo sull'accoglimento dello stesso.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANZI del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] siassocia alle conclusioni già rassegnate dal co-difensore, ed insistesull'accoglimento del ricorso.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Fermo in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Fermo in difesa di [OSCURATO:PERSONA] D’AMORE si riportaintegralmente ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 26 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] anche per utilizzo di documento falso nonché patrocinio infedele).2.

Con atti distinti, i due imputati hanno presentato ricorso per cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce, lamentando in ciascuno dei motivi violazione dilegge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.):1) l’omessa valutazione ex art. 238 bis cod. proc. pen., quale provadocumentale, della sentenza irrevocabile n. 7582/2023;2) l’errata applicazione della regola di giudizio della prova indiziaria el’omessa valutazione di elementi decisivi;3) l’errata interpretazione ed applicazione dei presupposti oggettivi esoggettivi del concorso nel reato in relazione all’art. 640 e 110 cod. pen.;4) il mancato accertamento e la motivazione contraddittoria sulla falsitàdell’atto e sul dolo in capo all’imputata in relazione agli artt. 489 e 481 cod.pen.;5) l’errata interpretazione e motivazione sui presupposti del reato inrelazione all’art. 380 cod. pen.;6) l’errata interpretazione e motivazione sui presupposti dell’aggravante exart. 61 n.11;7) l’applicazione e determinazione automatica della pena accessoria inrelazione agli artt. 30 e 31 cod. pen..2.2 [OSCURATO:PERSONA]Amore deduce, nel prisma dell’art. 606, lett. b ed e (adesclusione, per il vizio motivazionale, dei motivi 1 e 7), cod. proc. pen., quantosegue:1) erronea applicazione di legge (art. 640 e 43 cod. pen.) in relazione almomento consumativo del reato con conseguente erroneo accertamentodell’elemento psicologico;2) violazione della regola dell’oltre il ragionevole dubbio, nell’affermazione diresponsabilità, in relazione alla consapevolezza della inesistenza del credito contravisamento della prova e motivazione manifestamente illogica in ordineall’elemento soggettivo del reato;3) violazione del principio dell’al di là del ragionevole dubbio;4) violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale;5) violazione di legge e mancanza di motivazione sul concorso nel reato ditruffa;6) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancanza di profitto;7) tardività della querela;8) violazione di legge e omessa motivazione sull’estensione al correodell’aggravante ex art. 61, n. 11 cod. pen.;9) violazione di legge e vizio di motivazione sulle statuizioni civili;10) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio,con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche.3.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anzi, per [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria conmotivi nuovi deducendo:8) mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla deposizione deldipendente dell’Agenzia delle Entrate apparente firmatario della certificazione incontestazione;9) travisamento della prova (consulenza dr.

Bordignon);10) tardività della querela e, in subordine, previa esclusione dellacircostanza aggravante dell’art. 61, n. 7 cod. pen., dichiarazione diimprocedibilità originaria;11) violazione del principio del ne bis in idem.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi degli imputati sono basati su motivi largamente ripetitivi delledoglianze già formulate con i rispettivi atti di appello, e pertanto generici, oltreche manifestamente infondati se non, addirittura, non consentiti.2.

Trattandosi di due ricorsi che vertono su temi in parte sovrapponibili,appare opportuno, per non appesantire la trattazione, indicare i principi cui ilCollegio intende attenersi nello scrutinio delle impugnazioni degli imputati e chepiù largamente sono stati applicati nel vaglio svolto, sia quanto alle doglianzeconcernenti il giudizio di colpevolezza che con riferimento a quelle (moltocontenute, invero) sul trattamento sanzionatorio, onde poterli poi eventualmenterichiamare nei paragrafi successivi e chiarirne, di volta in volta, la specificaincidenza quanto alle singole posizioni.

Questa premessa è tanto più necessariain presenza di ricorsi – entrambi quelli oggetto della trattazione odierna – chenon paiono aver effettuato una puntuale selezione dei vizi denunciati inconformità ai criteri dettati dall’art. 606 cod.proc.pen. per l’accesso al giudizio dilegittimità.

Ciò è innanzi tutto dimostrato dalla circostanza che, con l’eccezione didue motivi (l’1 ed il 7 del ricorso D’Amore), vengano dedotti, in relazione aciascun motivo, tanto la violazione di legge che il vizio di motivazione – senzaalcuna ulteriore specificazione.

Tali modalità redazionali confliggono conl’insegnamento assolutamente consolidato di questa Corte (da ultimo Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020 Filardo - non massimata sul punto) per cui il ricorrenteche intenda denunciare violazione di legge o uno o più dei tre vizi dellamotivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), ha l'onere— sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — diindicare puntualmente e distintamente la violazione di legge lamentata ovvero suquale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

Lemodalità redazionali dei ricorsi prestano, inoltre, il fianco ad una ulteriore critica:la medesima pronunzia delle Sezioni Unite sopra citata (Filardo, sul puntomassimata - Rv. 280027) ha altresì sancito che non è consentito il motivo diricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se inrelazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurarel'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limitiall'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamentedall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superatiricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. b o c), cod. proc. pen., indifetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità odecadenza.In definitiva, il precipitato di entrambi i segnalati profili critici è l’incapacitàdei ricorsi di mantenersi nei binari della critica di legittimità, deragliando – comespesso accade – in doglianze versate in fatto, contravvenendo all'esegesi — fattapropria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte dicassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che nonle compete.Tanto più che ci si trova innanzi ad una ‘doppia conforme’ sull’accertamentodel fatto, avendo, il Tribunale e la Corte di merito, adottato analoghi parametrivalutativi dei fatti per giungere ad analoghe conclusioni in ordine allaresponsabilità penale degli imputati.

A questo specifico proposito è, inoltre,necessario chiarire immediatamente il seguente aspetto, per confutare in radiceuna asserzione difensiva: non corrisponde affatto a quanto desumibile dallalettura delle due sentenze l’assunto difensivo (cfr. la memoria con motivi nuovidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anzi) che la doppia conformità sia solo apparentepoiché, in realtà, la ricostruzione fattuale accolta nelle due sentenze sarebbedifferente, in relazione al momento di realizzazione della truffa.

Talericostruzione, occasionata verosimilmente dall’uso del condizionale a pg. 12 dellasentenza di primo grado, non autorizza simile conclusione, posto che il passaggiomenzionato, lungi dall’escludere in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza dellafalsità dei crediti IVA compravenduti ab origine, sostiene piuttosto che anche seciò fosse stato vero, la truffa risulterebbe ugualmente integrata.Per quanto sopra detto, quindi, esula dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenzadi un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudicedi merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di erroredel giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nelrispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultimaparte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, inmotivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi èspazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006,Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Ancora un punto deve essere affrontato, prima di esaminare i motivi deiricorsi.Esso è relativo alla ripetitività di molti, se non tutti, i motivi proposti: sitratta, in sostanza, della riproposizione in questa sede delle doglianze avanzategià con l’atto di appello (e, ancor prima, nelle conclusioni di primo grado, cometrasposte in atti), alle quali la Corte d’appello, come la sentenza di primo grado,hanno fornito adeguata risposta.

In tali casi, il ricorso per cassazione èinammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti,poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).3.

Dopo aver delineato la griglia metodologica posta a base dell'analisi deiricorsi presentati dagli imputati, si può passare all’esame delle varie doglianze,trattate talora promiscuamente data la loro natura e formulazione ‘trasversale’.3.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], oltre che ripetitivo, èmanifestamente infondato.

Esso sottolinea (pg. 5 del ricorso) che non si sia maipreteso, da parte della difesa, che alla sentenza n. 7582/2023 del Tribunale diMilano (relativa all’assoluzione per la spendita del documento, ritenuto falso,valore vincolante, ma, semplicemente, che essa dovesse essere acquisita evalutata ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. quale prova documentale deifatti storici in essa accertati.[OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzi tutto, sul piano processuale, che la sentenza èstata acquisita.

Ad essa, come riconosciuto dalla stessa difesa, non puòaccordarsi alcun ‘effetto legale’ vincolante: l’acquisizione di sentenze definitiverese in altri procedimenti penali, non implica una limitazione per il liberoconvincimento del giudice penale, dovendosi escludere qualsivoglia automatismonel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenutinelle motivazioni di dette sentenze, giacché il giudice penale conserva integral'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazionedi giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le varie, Sez. 1, n. 11140 del15/12/12015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338-01 nonché Sez. 5, n. 16247 del20/01/2026, Tassone, Rv. 289941 - 01).

Va pertanto esclusa ogni violazione dilegge nell’applicazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. da parte dei giudicanti.Quanto al vizio di motivazione, il motivo ribadisce gli argomenti sviluppatinell’atto di appello, senza elaborare quella critica sulla motivazione che, sola, puòessere in questa sede presa in considerazione, in base ai criteri dell’art. 606, lett.e (in particolare, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), cod.proc. pen., riducendosi, in sostanza, alla proposizione di una ipotesi alternativa.Tanto in primo che in secondo grado, i giudicanti hanno correttamenterecepito ed analizzato il documento oggetto della sentenza, giungendo allaconclusione della sua evidente falsificazione e, nonostante l’assoluzioneconseguita dalla imputata dall’accusa nei suoi confronti, ribadendo laimpossibilità per la stessa, alla luce della situazione complessiva, di ignorare lanatura apocrifa e spuria del documento osteso.D’altra parte, non è ravvisabile alcuna contraddizione, e tanto meno unamanifesta illogicità, nel valorizzare (pg. 18) la mancanza della protocollazione ola assenza dell’istanza di cui il documento dovrebbe costituire la risposta o,ancora, la anomalia di una attestazione pervenuta in pochi giorni a fronte di unaccertamento (quello relativo ad un credito superiore ai cento milioni di euro)che avrebbe richiesto ben maggior impegno di verifica.

Né – evidenzia la Corte dimerito - alcun elemento di senso contrario può desumersi dalla perizia Bordignon(per rispondere al secondo motivo della memoria con motivi nuovi a firma Avv.D’Anzi) che, sulla base di un mandato limitato e di una analisi parziale (cfr. pg.19 della sentenza) non ha compiuto alcuna indagine forense sugli indirizzi diposta elettronica di [OSCURATO:SOCIETA]. o della Agenzia delle Entrate, per verificarel’effettivo scambio del ‘carteggio elettronico” in relazione al documento.

Conl’ulteriore corollario, pure sottolineato nella decisione, se anche il documentofosse stato dotato di apparente regolarità e sottoscritto da un funzionario inservizio, esso sarebbe stato comunque falso nel contenuto, certificandovisi lasussistenza di un credito inesistente.

Aspetto, quest’ultimo, che consente dirispondere anche all’ulteriore motivo (il secondo) della memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Anzi, sulla mancata assunzione di una prova decisiva, escludendone larilevanza.In definitiva, per le ragioni sopradette, la svalutazione da parte della Cortedi merito della conclusione assolutoria adottata dal giudice meneghino,incentrata sulla insufficienza del quadro conoscitivo fornito dal pubblico ministerodell’epoca ad affermare la consapevolezza della falsità, costituisce, a fronte di unquadro probatorio complessivo assai più corposo nel presente processo,un’operazione del tutto legittima e insindacabile in questa sede in quantocongruamente giustificata.Occorre sottolineare che la enfatizzazione della vicenda attinente allaapparente dichiarazione della Agenzia delle Entrate, posta, tanto nel ricorsocentro della argomentazione difensiva, risulta fuorviante e, comunque nondecisiva poiché la falsità della dichiarazione e la relativa consapevolezza dellaimputata non è che un tassello di un mosaico ben più ampio, che le sentenze dimerito colgono nella essenza, dimostrando - come correttamente rilevato dallaCorte d’appello - che la limitatezza della visuale degli altri giudici che si sonointeressati alla vicenda (del solo documento) fosse sufficiente di per sé agiustificare il differente esito.Analogamente, la posizione difensiva, che concentra su tale segmentoprobatorio la chiave di interpretazione dell’intera truffa, è meramentestrumentale alla parcellizzazione ricostruttiva e, quindi, alla perdita di focus sulvero oggetto dell’accusa.

Laddove, per contro, lo scenario venga ampliato, comericostruito nelle due sentenze di merito, si giunge a comprendere che la stessatruffa non è altro che uno dei momenti attuativi di un piano dal respiro più ampioed organizzato, di cui gli Abilone erano gli esecutori, propaggine finale di unaorganizzazione ben più strutturata (cfr. pg. 16).

Un piano che prevedeva lacreazione di enormi crediti di imposta (oltre 100 milioni di euro per operazionicommerciali fittizie extra EU del valore superiore a mezzo miliardo in una solaannualità) da spacchettare e vendere a prezzo di saldo del tutto fuori da ognilogica di mercato, al fine di creare profitti vuoi ai danni di acquirenti ignari (conconseguente danno del privato – come, nel caso, i [OSCURATO:PERSONA]) o compiacenti (comela [OSCURATO:PERSONA] e D’Amore - con conseguente trasferimento del danno sull’Erario).

Sitratta di operazioni macroscopicamente anomale: la rivendita di crediti ad unquinto del loro valore (come quello attuato a favore degli imputati, per oltre unmilione di euro, con dilazione senza interessi e nessuna garanzia) comporta laperdita immediata della gran parte del capitale in tesi già speso, una operazioneche nessun operatore economico porrebbe in essere.

A meno di non voler darcredito alle parole della stessa imputata [OSCURATO:PERSONA] che, alle richieste di chiarimentidi [OSCURATO:PERSONA], una volta che il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva letto dell’arresto degliAbilone per frode fiscale, l’aveva rassicurata parlando di una ripicca da parte disoggetti invidiosi ai danni di chi stava “cercando di fare del bene a imprenditori …che si trovavano in difficoltà economiche” (sentenza di primo grado, pg. 13).Come le sentenze hanno ben colto (in particolare quella d'appello) un'operadi tale impegno non può essere supportata in maniera occasionale daprofessionisti reclutati ad hoc, ma richiede professionalità ‘disponibili’ (pg. 17).In tal senso, dimostrativo della consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dellailliceità dell’intera operazione è la circostanza per cui, una volta scoppiata la bolla(non prima di aver prodotto profitti), invece di sentirsi tradita due volte (comeprofessionista e come cliente, avendo apparentemente acquistato crediti IVA percentinaia di migliaia di euro) e di distanziarsi da chi risultava aver truffato, oltrealla controparte, anche la professionista che lo assisteva, la [OSCURATO:PERSONA] si siaimpegnata, per anni, nella difesa degli Abilone.Ancora, le difese (secondo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e D’Amore) denuncianola mancanza di cogenza indiziaria e la insufficienza probatoria degli elementianalizzati nella sentenza per concludere nel senso della consapevolezza, da partedella [OSCURATO:PERSONA], della falsità del documento e, più in generale, della naturafraudolenta della attività degli Abilone, elementi non desumibili – in tesi difensiva- dal fascicolo processuale e smentiti dalla apparente richiesta di informazioni (ilcertificato tributario).

Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la prospettazionedifensiva non pare considerare i rilievi delle sentenze, in particolare quella diprimo grado, sulla natura fittizia e strumentale dell’intera costituzione e gestionedella società (la Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA].) il cui esclusivo fine era la truffa (allecasse dell’erario o dei privati) con una endemica e sistematica attività difalsificazione (di bilanci, di dichiarazioni dei redditi, di documenti fiscali a fini IVAed altro) protrattasi per un triennio.Non sussiste, pertanto, nemmeno la dedotta violazione dello standardprobatorio dell’al di là del ragionevole dubbio (secondo e terzo motivo D’Amore),avendo le due istanze di merito compiutamente e correttamente esaminato glielementi indiziari disponibili, fornendo una ricostruzione olistica e complessivadella vicenda, rispettando i criteri della univocità, precisione e concordanzaindiziaria.Per le stesse ragioni è manifestamente infondato, oltre che generico, il quartomotivo del ricorso D’Amore, che ha omesso di indicare in quale tra le ipotesi,affatto differenti, previste dall’art. 603 cod. proc. pen. sia da collocare larinnovazione istruttoria asseritamente indebitamente negata, e che nonconsidera i principi cardine che governano la materia.

Costituisce, infatti, iusreceptum l’affermazione per cui tanto l’integrazione istruttoria che l’istanza dirinnovazione anche parziale del dibattimento hanno carattere eccezionale epossono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allaluce delle acquisizioni disponibili.

Pertanto, mentre la decisione di procedere arinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'usodel potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poterdecidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione puòessere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nellastessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicandola sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in sensopositivo o negativo - sulla responsabilità (sul mancato esercizio del potereufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.259272; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280301- 01).Parimenti destituite di fondamento risultano le doglianze attinenti allamancata assunzione di una prova decisiva ovvero al travisamento della prova(primi due motivi della memoria con motivi nuovi della [OSCURATO:PERSONA]) dato che laprova richiesta non assume alcun elemento di decisività rispetto al tema indicatoe, d’altro canto, il travisamento dedotto non sussiste, ravvisandosi, al più, unaricostruzione dei fatti non condivisa dalla difesa.

Occorre in proposito ribadire cheil vizio di travisamento della prova chiama in causa, in linea generale, non giàpretese deficienze motivazionali – come avviene nel presente caso - quanto ledistorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto aquello effettivamente acquisito nel giudizio, laddove non si tratta direinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n.39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

Esso vede circoscritta lacognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nelragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una fotografia, neutrae a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistentedivieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez.1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).

Elemento travisato che, peraltro, deveassumere portata decisiva, aspetto sul quale non vi è sostanzialmenteelaborazione da parte della difesa.3.3 I motivi relativi alla affermazione di responsabilità per il reato di truffa,sia in relazione all’elemento oggettivo che soggettivo, come pure in relazione alconcorso dei correi ovvero alle circostanze aggravanti, meritano di essere trattatiunitariamente (motivi 2, 3, 4 e 6 del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e 3, 4, 5 e 8 del ricorsoD’Amore).Occorre innanzi tutto osservare che i due ricorrenti, all’epoca coniugati eassociati, nella prospettiva accusatoria, in una imputazione che li vede sodali,hanno entrambi contestato la responsabilità a titolo concorsuale per il delitto ditruffa.Le due difese, fondate su motivi manifestamente infondati, hanno trovatoampia confutazione nella motivazione del provvedimento impugnato, (pg. 16 –23).Ivi la Corte di merito, ha accertato che:- i due imputati hanno operato congiuntamente in ogni fase della vicenda,fin dalle fasi degli incontri preliminari.

La Corte di merito ha affermato, sulla basedi quanto riferito non solo dalle persone offese, ma anche dalla moglie di PaoloCarrara, [OSCURATO:PERSONA], presente alla firma del rogito notarile, e del collega distudio, Tosca, la presenza congiunta degli imputati, nell’ambito delle rispettivecompetenze (di avvocato per la [OSCURATO:PERSONA] e di collaboratore per il D’Amore); si èchiarito, sulla base delle deposizioni, che il supporto reciproco ed ilcoinvolgimento fu, da sempre e per tutta la durata del rapporto, essenziale ecostante; la tesi di iniziative individuali, vuoi della sola [OSCURATO:PERSONA] o del soloD’Amore, è del tutto destituita di fondamento; sotto questo aspetto, dunque,inconducente risulta anche il primo motivo del ricorso D’Amore, incentrato sullapretesa erroneità della applicazione della legge penale in relazioneall’accertamento dell’elemento psicologico: i due imputati, avvinti da una unitariaintenzionalità truffaldina fin dall’inizio, hanno posto in essere una serie dicondotte, strumentali e decettive, anche successivamente alla stipula del rogitoiniziale, che gli hanno consentito di perpetuare l’inganno ai danni dei [OSCURATO:PERSONA] perquasi un triennio (si pensi alla risposta data ai primi segnali di allarme, per tenercalme le persone offese, fino alla prospettazione della necessità di corrisponderei bonifici a favore di conti non vincolati da sequestri, dei quali avevanol’operatività), sì da qualificare la truffa come reato a consumazione prolungata;- in relazione all’elemento psicologico doloso degli imputati, oltre a quantoosservato in precedenza, con riferimento al sistema associativo posto in esseredagli Abilone, che richiedeva, per la messa a profitto dei crediti IVA, l’assistenzadi professionisti compiacenti e consapevoli, viene evidenziato come la tesi delprofessionista ignaro strumento delle iniziative delittuose altrui sia sconfessatadalla condotta contemporanea e susseguente tenuta dagli imputati, da un lato,con l’assunzione della difesa degli Abilone nel procedimento di Varese, quando iprofili di inesistenza del credito e la montatura finanziaria sono stati disvelati, e,dall’altro, con la ‘deviazione’ dei pagamenti dai conti degli Abilone a contiriferibili al D’Amore o ad intestatari fittizi, comunque all’imputato collegati; sitratta, all’evidenza, di due condotte che dimostrano non solo la perdurantesolidità dell’accordo criminale (essendo del tutto inverosimile che i coniugi noncondividessero le indicazioni sui nuovi conti ove effettuare i versamenti), maanche la consapevolezza da parte di entrambi, fin dall’inizio, della naturafraudolenta della operazione di brokeraggio del credito fittizio.

Infatti in casocontrario, dopo aver scoperto la truffa posta in essere dagli Abilone, i ricorrenti sisarebbero associati ai [OSCURATO:PERSONA] nel lamentare di essere stati, a loro volta truffatiper l’acquisto di crediti IVA per oltre un milione, piuttosto che chiedere loro dipagare su conti a sé riferibili.Si tratta, in entrambi i casi, di valutazioni relative ai fatti di causa, effettuatedalla Corte di merito sulla base della completa e congrua valutazione dellecircostanze, immuni da critiche di legittimità perché del tutto prive di profili dicontraddittorietà o di manifesta illogicità.Sulla tardività della querela e sulle aggravanti (art. 61, n. 7 e n. 11, cod.pen.), appare appropriata una risposta unica, per ragioni di economia e di logicaespositiva, essendo i temi, in una qualche misura, interconnessi.

Va innanzi tuttorilevato che, in relazione alla condizione di procedibilità, i motivi (tanto nelricorso di D’Amore – n. 7 - che nei motivi nuovi di [OSCURATO:PERSONA] – n. 3) sonoinammissibili perché non devoluti in grado di appello (secondo quanto risultadalla pur ampia sintesi dei motivi d’appello contenuta nella sentenza che non èstata contestata come, altrimenti, avrebbe dovuto: Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01): essi, perciò, violano la catenadevolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degliartt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possaessere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado conriguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello,perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012,Bonaffini, Rv. 256631).D’altro canto, si tratta di un motivo manifestamente infondato attesa lapresenza delle parti civili (equipollente, per giurisprudenza costante, allaproposizione di querela, in caso di mutamento in itinere del regime diprocedibilità – Sez. 5, n. 14851 del 20/03/2026, Bidognetti, Rv. 289893 – 01).Manifestamente infondati sono anche i motivi che contestano la sussistenzadelle circostanze.Quanto alla aggravante dell’abuso della prestazione professionale, correttirisultano gli argomenti adottati dalle sentenze di merito, che ne hannoriconosciuto la sussistenza a prescindere dalla anteriore sottoscrizione, rispetto alcontratto di acquisto del credito IVA, di uno specifico mandato, essendo del tuttosufficiente, per la creazione del rapporto di speciale fiducia che costituisce lapremessa della aggravante, che vi fosse stata, da parte della professionista,l’assunzione dell’incarico di condurre trattative stragiudiziali con un istituto dicredito (come riconosciuto, d’altra parte, dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]), poiché ciò ètestimonianza, senza dubbio, dell’individuazione, da parte delle persone offese,nella [OSCURATO:PERSONA] del soggetto professionalmente qualificato, meritevole di fiducia,cui assegnare la gestione dei propri affari.

È stato infatti evidenziato, anche conrecente decisione di questa stessa Sezione, che l’aggravante non afferisce allesole situazioni derivanti da un rapporto di prestazione d’opera (professionale, inquesto caso), ma risulta configurabile anche nel caso in cui l’agente, percommettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell’ufficio ricoperto o dellaprestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa(Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, Rv. 288461 – 01).

In relazioneall’aggravante in questione, va, inoltre, dichiarato inammissibile, per manifestainfondatezza, il motivo n. 8 del ricorso D’Amore, che mira a distanziare la propriaposizione da quella della ex moglie affermando di non aver stipulato alcuncontratto e di non aver avuto alcun rapporto professionale con i [OSCURATO:PERSONA].

Infatti,l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. èestendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o che ignorino per colpa talequalità, secondo il criterio generale di imputazione di cui all’art. 59, commasecondo, cod. pen., non rientrando essa tra le circostanze soggettive da valutarecon riguardo alla sola persona cui si riferiscono (Sez. 2, n. 45077 del10/10/2023, Occhipinti, Rv. 285415 – 01).

Nel caso concreto, il rapporto diconiugio (all’epoca dei fatti ancora integro), la collaborazione professionale e lapartecipazione ad ogni incontro, impongono di escludere che D’Amore ignorasseincolpevolmente la condizione professionale della consorte.Quanto, infine, all’aggravante relativa all’entità del danno, correttamente siè evidenziato, da parte della Corte di merito, l’impossibilità di opporre unacompensatio lucri cum damno non potendosi ‘defalcare’, dall’entità del dannocagionato dalla truffa (superiore, solo per quanto corrisposto agli Abilone, agli €182.000,00) né il lucro rappresentato dalla temporanea esposizione dei creditiinesistenti, né il minor debito derivante ai [OSCURATO:PERSONA] dalla transazione sulle postedebitorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3.4 I motivi avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli altri due reati a leiascritti, sono manifestamente infondati e generici, in quanto ripetitivi di rilievi giàadeguatamente scrutinati e disattesi in sede di merito.Sul reato di uso di atto falso, la ricorrente reitera doglianze già spese in sededi appello, senza un reale confronto, anche in relazione alla consulenzaBordignon, con quanto rilevato dalla Corte in ordine alla mancanza diaccertamenti forensi sulla origine del documento.

Questo argomento, utilizzatocongruamente dalla Corte per fondare il proprio convincimento della falsità deldocumento (unitamente ad altri elementi), non può considerarsi superato dallaconstatazione che l’indirizzo impresso sul documento corrispondesse a quellodella relativa Agenzia delle Entrate, in difetto di prova circa l’esistenza di unatraccia telematica dell’uscita del documento dall’account menzionato, dalmomento che l’indirizzo apposto sulla stampata di un documento cartaceo nonpuò costituire prova adeguata della correttezza o della tracciabilità deldocumento, tanto più in una vicenda connotata da strutturale fraudolenza qualequella a giudizio.

Si tratta di accertamento non eseguito dal consulenteBordignon mentre il teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto richiesta all’Agenzia delleEntrate competente per verificare l’eventuale emissione del documento, avevaricevuto risposta negativa da parte della stessa.A ciò si aggiunge, come ribadito dalla Corte di merito, che l’utilizzazione deldocumento risale al dicembre del 2018, vale a dire a distanza di due anni dalmanifestarsi (con l’applicazione delle misure cautelari ed il blocco dei conti dellaLDV s.r.l.) della indagine a carico degli Abilone, e della nomina della [OSCURATO:PERSONA] adifensore degli stessi, con partecipazione della professionista ad ogniconseguente fase difensionale, fin dal 2016, con conseguente consapevolezzache i dati rappresentati dalla dichiarazione non potessero corrispondere allarealtà.Analoghe censure di genericità e di manifesta infondatezza riguardano ilmotivo relativo alla imputazione per infedele patrocinio.La Corte di merito, in linea con la contestazione, ha circoscritto l’infedeltàprofessionale alla procedura tributaria.

Non può sostenersi, come pure si leggenel motivo di ricorso (pg. 17) che la Corte sia caduta in contraddizione sulmomento in cui la condotta è stata posta in essere, avendo i giudici di appellosolamente evidenziato che le premesse per il successivo intervento infedelefossero da ravvisarsi già nell’aver consigliato e favorito l’acquisto di un creditoinesistente, nella prospettiva della successiva compensazione tributaria, dallaprofessionista stessa suggerita come possibile soluzione ai gravi problemi diesposizione debitoria nei confronti dell’Erario della società dei [OSCURATO:PERSONA].La Corte puntualmente osserva che l’infedeltà si è materializzatanell’assunzione del mandato professionale dopo aver convinto le parti lese aregolare la propria posizione fiscale mediante una compensazione basata su unpresupposto artificioso, cui ha fatto seguito la produzione di un atto di cui siconosceva la falsità.Da tale condotta, in violazione dei doveri professionali, ed in diretto conflittocon l’interesse del cliente, perché destinata a ‘prender tempo’ ma non a risolverein radice il problema, è derivato il danno rappresentato dall’aggravio dell’oneresanzionatorio e di interessi che il protrarsi della procedura ed il suo esitonegativo inevitabilmente avrebbe comportato.3.5 In relazione all’ultimo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], se ne rileva laassoluta genericità, a fronte di una motivazione (riportata nell’impugnazione inmaniera selettiva e riduttiva) incentrata sulla gravità del fatto e del dannocagionato alle persone offese, sulla durata e severità della violazione degliobblighi inerenti all’esercizio della professione legale, nonché sull’assenza diripensamento e revisione critica della propria condotta.Si tratta di una motivazione del tutto congrua, che si sottrae a critiche dicontraddittorietà o di manifesta illogicità, nemmeno formulate, e che quindisoddisfa pienamente i parametri di congruità giustificativa posti a base delladiscrezionalità del giudice di merito in materia sanzionatoria, ambito dal qualequesta Corte è, per ragioni ordinamentali, esclusa.3.6 L’eccezione incentrata sulla pretesa violazione della regola del ne bis inidem (ultima della memoria [OSCURATO:PERSONA]), ancor prima che manifestamente infondata(per la diversità dei fatti oggetto dei distinti procedimenti), non è consentita,perché non dedotta in precedenza: anche in questo caso, come per il motivosulla querela, la violazione della catena devolutiva comporta l’applicazione delcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.3.7 Residuano i motivi formulati da D’Amore sul mancato conseguimento diun profitto da parte dell’imputato (motivo sei), sulle statuizioni civili (motivonove) nonché sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo dieci).Il primo motivo non è consentito, in quanto non risulta formulato con l’attodi appello.

Introdotto in questa sede, viola la consequenzialità devolutiva e vapertanto dichiarato inammissibile.Il secondo ed il terzo sono manifestamente infondati, avendo la Corte dimerito rassegnato su detti punti una motivazione congrua, esente da profili dicontraddittorietà e illogicità manifesta.

Infatti, le due statuizioni contestate sonostate adeguatamente giustificate, sin dal primo grado, con riferimento sia aldiniego delle attenuanti (per l’assenza di elementi di segno positivospecificamente valorizzabili e per il ruolo non marginale assunto da D’Amore nelmomento in cui il mutare delle circostanze ha suggerito agli imputati di dirottarei pagamenti da parte dei [OSCURATO:PERSONA] su conti da loro stessi controllati) sia alladeterminazione del risarcimento (costituito dal danno emergente del pagamentodi € 182.000,00, cui vanno aggiunti i danni prospettici richiesti dall’Agenzia delleEntrate a seguito del fallimentare esercizio della azione di tutela tributaria,nonché il danno morale, giudicato in sentenza di particolare rilievo, conseguenteall’esercizio, nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dell’azione penaleper uso indebito del credito in compensazione) con valutazioni che si sottraggonoal vaglio di legittimità.4.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidatenella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e alla nota spese.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CarraraSimona, che liquida in complessivi euro 4200, oltre accessori di legge.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] MILANOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendol'inammissibilità di entrambi i ricorsi;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,associandosi alle conclusioni già rassegnate dal SostitutoProcuratore generale, si riporta alle conclusioni scritte che depositacongiuntamente alla nota spese, chiedendo venga pronunciata l’inammissibilitào, in subordine, il rigetto di entrambi i ricorsi.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motividel ricorso e ai motivi aggiunti, insistendo sull'accoglimento dello stesso.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANZI del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] siassocia alle conclusioni già rassegnate dal co-difensore, ed insistesull'accoglimento del ricorso.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Fermo in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Fermo in difesa di [OSCURATO:PERSONA] D’AMORE si riportaintegralmente ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 26 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] anche per utilizzo di documento falso nonché patrocinio infedele).2. Con atti distinti, i due imputati hanno presentato ricorso per cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] deduce, lamentando in ciascuno dei motivi violazione dilegge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.):1) l’omessa valutazione ex art. 238 bis cod. proc. pen., quale provadocumentale, della sentenza irrevocabile n. 7582/2023;2) l’errata applicazione della regola di giudizio della prova indiziaria el’omessa valutazione di elementi decisivi;3) l’errata interpretazione ed applicazione dei presupposti oggettivi esoggettivi del concorso nel reato in relazione all’art. 640 e 110 cod. pen.;4) il mancato accertamento e la motivazione contraddittoria sulla falsitàdell’atto e sul dolo in capo all’imputata in relazione agli artt. 489 e 481 cod.pen.;5) l’errata interpretazione e motivazione sui presupposti del reato inrelazione all’art. 380 cod. pen.;6) l’errata interpretazione e motivazione sui presupposti dell’aggravante exart. 61 n.11;7) l’applicazione e determinazione automatica della pena accessoria inrelazione agli artt. 30 e 31 cod. pen..2.2 [OSCURATO:PERSONA]Amore deduce, nel prisma dell’art. 606, lett. b ed e (adesclusione, per il vizio motivazionale, dei motivi 1 e 7), cod. proc. pen., quantosegue:1) erronea applicazione di legge (art. 640 e 43 cod. pen.) in relazione almomento consumativo del reato con conseguente erroneo accertamentodell’elemento psicologico;2) violazione della regola dell’oltre il ragionevole dubbio, nell’affermazione diresponsabilità, in relazione alla consapevolezza della inesistenza del credito contravisamento della prova e motivazione manifestamente illogica in ordineall’elemento soggettivo del reato;3) violazione del principio dell’al di là del ragionevole dubbio;4) violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale;5) violazione di legge e mancanza di motivazione sul concorso nel reato ditruffa;6) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancanza di profitto;7) tardività della querela;8) violazione di legge e omessa motivazione sull’estensione al correodell’aggravante ex art. 61, n. 11 cod. pen.;9) violazione di legge e vizio di motivazione sulle statuizioni civili;10) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio,con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche.3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anzi, per [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria conmotivi nuovi deducendo:8) mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla deposizione deldipendente dell’Agenzia delle Entrate apparente firmatario della certificazione incontestazione;9) travisamento della prova (consulenza dr. Bordignon);10) tardività della querela e, in subordine, previa esclusione dellacircostanza aggravante dell’art. 61, n. 7 cod. pen., dichiarazione diimprocedibilità originaria;11) violazione del principio del ne bis in idem.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi degli imputati sono basati su motivi largamente ripetitivi delledoglianze già formulate con i rispettivi atti di appello, e pertanto generici, oltreche manifestamente infondati se non, addirittura, non consentiti.2. Trattandosi di due ricorsi che vertono su temi in parte sovrapponibili,appare opportuno, per non appesantire la trattazione, indicare i principi cui ilCollegio intende attenersi nello scrutinio delle impugnazioni degli imputati e chepiù largamente sono stati applicati nel vaglio svolto, sia quanto alle doglianzeconcernenti il giudizio di colpevolezza che con riferimento a quelle (moltocontenute, invero) sul trattamento sanzionatorio, onde poterli poi eventualmenterichiamare nei paragrafi successivi e chiarirne, di volta in volta, la specificaincidenza quanto alle singole posizioni. Questa premessa è tanto più necessariain presenza di ricorsi – entrambi quelli oggetto della trattazione odierna – chenon paiono aver effettuato una puntuale selezione dei vizi denunciati inconformità ai criteri dettati dall’art. 606 cod.proc.pen. per l’accesso al giudizio dilegittimità. Ciò è innanzi tutto dimostrato dalla circostanza che, con l’eccezione didue motivi (l’1 ed il 7 del ricorso D’Amore), vengano dedotti, in relazione aciascun motivo, tanto la violazione di legge che il vizio di motivazione – senzaalcuna ulteriore specificazione. Tali modalità redazionali confliggono conl’insegnamento assolutamente consolidato di questa Corte (da ultimo Sez. U, n.29541 del 16/07/2020 Filardo - non massimata sul punto) per cui il ricorrenteche intenda denunciare violazione di legge o uno o più dei tre vizi dellamotivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), ha l'onere— sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — diindicare puntualmente e distintamente la violazione di legge lamentata ovvero suquale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti siacontraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarredal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio. Lemodalità redazionali dei ricorsi prestano, inoltre, il fianco ad una ulteriore critica:la medesima pronunzia delle Sezioni Unite sopra citata (Filardo, sul puntomassimata - Rv. 280027) ha altresì sancito che non è consentito il motivo diricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se inrelazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurarel'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limitiall'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamentedall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superatiricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. b o c), cod. proc. pen., indifetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità odecadenza.In definitiva, il precipitato di entrambi i segnalati profili critici è l’incapacitàdei ricorsi di mantenersi nei binari della critica di legittimità, deragliando – comespesso accade – in doglianze versate in fatto, contravvenendo all'esegesi — fattapropria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte dicassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione deglielementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle delgiudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che nonle compete.Tanto più che ci si trova innanzi ad una ‘doppia conforme’ sull’accertamentodel fatto, avendo, il Tribunale e la Corte di merito, adottato analoghi parametrivalutativi dei fatti per giungere ad analoghe conclusioni in ordine allaresponsabilità penale degli imputati. A questo specifico proposito è, inoltre,necessario chiarire immediatamente il seguente aspetto, per confutare in radiceuna asserzione difensiva: non corrisponde affatto a quanto desumibile dallalettura delle due sentenze l’assunto difensivo (cfr. la memoria con motivi nuovidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anzi) che la doppia conformità sia solo apparentepoiché, in realtà, la ricostruzione fattuale accolta nelle due sentenze sarebbedifferente, in relazione al momento di realizzazione della truffa. Talericostruzione, occasionata verosimilmente dall’uso del condizionale a pg. 12 dellasentenza di primo grado, non autorizza simile conclusione, posto che il passaggiomenzionato, lungi dall’escludere in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza dellafalsità dei crediti IVA compravenduti ab origine, sostiene piuttosto che anche seciò fosse stato vero, la truffa risulterebbe ugualmente integrata.Per quanto sopra detto, quindi, esula dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenzadi un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudicedi merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di erroredel giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nelrispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultimaparte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, inmotivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi èspazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006,Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).Ancora un punto deve essere affrontato, prima di esaminare i motivi deiricorsi.Esso è relativo alla ripetitività di molti, se non tutti, i motivi proposti: sitratta, in sostanza, della riproposizione in questa sede delle doglianze avanzategià con l’atto di appello (e, ancor prima, nelle conclusioni di primo grado, cometrasposte in atti), alle quali la Corte d’appello, come la sentenza di primo grado,hanno fornito adeguata risposta. In tali casi, il ricorso per cassazione èinammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti,poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).3. Dopo aver delineato la griglia metodologica posta a base dell'analisi deiricorsi presentati dagli imputati, si può passare all’esame delle varie doglianze,trattate talora promiscuamente data la loro natura e formulazione ‘trasversale’.3.1 Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], oltre che ripetitivo, èmanifestamente infondato. Esso sottolinea (pg. 5 del ricorso) che non si sia maipreteso, da parte della difesa, che alla sentenza n. 7582/2023 del Tribunale diMilano (relativa all’assoluzione per la spendita del documento, ritenuto falso,valore vincolante, ma, semplicemente, che essa dovesse essere acquisita evalutata ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. quale prova documentale deifatti storici in essa accertati.[OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzi tutto, sul piano processuale, che la sentenza èstata acquisita. Ad essa, come riconosciuto dalla stessa difesa, non puòaccordarsi alcun ‘effetto legale’ vincolante: l’acquisizione di sentenze definitiverese in altri procedimenti penali, non implica una limitazione per il liberoconvincimento del giudice penale, dovendosi escludere qualsivoglia automatismonel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenutinelle motivazioni di dette sentenze, giacché il giudice penale conserva integral'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazionedi giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le varie, Sez. 1, n. 11140 del15/12/12015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338-01 nonché Sez. 5, n. 16247 del20/01/2026, Tassone, Rv. 289941 - 01). Va pertanto esclusa ogni violazione dilegge nell’applicazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. da parte dei giudicanti.Quanto al vizio di motivazione, il motivo ribadisce gli argomenti sviluppatinell’atto di appello, senza elaborare quella critica sulla motivazione che, sola, puòessere in questa sede presa in considerazione, in base ai criteri dell’art. 606, lett.e (in particolare, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), cod.proc. pen., riducendosi, in sostanza, alla proposizione di una ipotesi alternativa.Tanto in primo che in secondo grado, i giudicanti hanno correttamenterecepito ed analizzato il documento oggetto della sentenza, giungendo allaconclusione della sua evidente falsificazione e, nonostante l’assoluzioneconseguita dalla imputata dall’accusa nei suoi confronti, ribadendo laimpossibilità per la stessa, alla luce della situazione complessiva, di ignorare lanatura apocrifa e spuria del documento osteso.D’altra parte, non è ravvisabile alcuna contraddizione, e tanto meno unamanifesta illogicità, nel valorizzare (pg. 18) la mancanza della protocollazione ola assenza dell’istanza di cui il documento dovrebbe costituire la risposta o,ancora, la anomalia di una attestazione pervenuta in pochi giorni a fronte di unaccertamento (quello relativo ad un credito superiore ai cento milioni di euro)che avrebbe richiesto ben maggior impegno di verifica. Né – evidenzia la Corte dimerito - alcun elemento di senso contrario può desumersi dalla perizia Bordignon(per rispondere al secondo motivo della memoria con motivi nuovi a firma Avv.D’Anzi) che, sulla base di un mandato limitato e di una analisi parziale (cfr. pg.19 della sentenza) non ha compiuto alcuna indagine forense sugli indirizzi diposta elettronica di [OSCURATO:SOCIETA]. o della Agenzia delle Entrate, per verificarel’effettivo scambio del ‘carteggio elettronico” in relazione al documento. Conl’ulteriore corollario, pure sottolineato nella decisione, se anche il documentofosse stato dotato di apparente regolarità e sottoscritto da un funzionario inservizio, esso sarebbe stato comunque falso nel contenuto, certificandovisi lasussistenza di un credito inesistente. Aspetto, quest’ultimo, che consente dirispondere anche all’ulteriore motivo (il secondo) della memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Anzi, sulla mancata assunzione di una prova decisiva, escludendone larilevanza.In definitiva, per le ragioni sopradette, la svalutazione da parte della Cortedi merito della conclusione assolutoria adottata dal giudice meneghino,incentrata sulla insufficienza del quadro conoscitivo fornito dal pubblico ministerodell’epoca ad affermare la consapevolezza della falsità, costituisce, a fronte di unquadro probatorio complessivo assai più corposo nel presente processo,un’operazione del tutto legittima e insindacabile in questa sede in quantocongruamente giustificata.Occorre sottolineare che la enfatizzazione della vicenda attinente allaapparente dichiarazione della Agenzia delle Entrate, posta, tanto nel ricorsocentro della argomentazione difensiva, risulta fuorviante e, comunque nondecisiva poiché la falsità della dichiarazione e la relativa consapevolezza dellaimputata non è che un tassello di un mosaico ben più ampio, che le sentenze dimerito colgono nella essenza, dimostrando - come correttamente rilevato dallaCorte d’appello - che la limitatezza della visuale degli altri giudici che si sonointeressati alla vicenda (del solo documento) fosse sufficiente di per sé agiustificare il differente esito.Analogamente, la posizione difensiva, che concentra su tale segmentoprobatorio la chiave di interpretazione dell’intera truffa, è meramentestrumentale alla parcellizzazione ricostruttiva e, quindi, alla perdita di focus sulvero oggetto dell’accusa. Laddove, per contro, lo scenario venga ampliato, comericostruito nelle due sentenze di merito, si giunge a comprendere che la stessatruffa non è altro che uno dei momenti attuativi di un piano dal respiro più ampioed organizzato, di cui gli Abilone erano gli esecutori, propaggine finale di unaorganizzazione ben più strutturata (cfr. pg. 16). Un piano che prevedeva lacreazione di enormi crediti di imposta (oltre 100 milioni di euro per operazionicommerciali fittizie extra EU del valore superiore a mezzo miliardo in una solaannualità) da spacchettare e vendere a prezzo di saldo del tutto fuori da ognilogica di mercato, al fine di creare profitti vuoi ai danni di acquirenti ignari (conconseguente danno del privato – come, nel caso, i [OSCURATO:PERSONA]) o compiacenti (comela [OSCURATO:PERSONA] e D’Amore - con conseguente trasferimento del danno sull’Erario). Sitratta di operazioni macroscopicamente anomale: la rivendita di crediti ad unquinto del loro valore (come quello attuato a favore degli imputati, per oltre unmilione di euro, con dilazione senza interessi e nessuna garanzia) comporta laperdita immediata della gran parte del capitale in tesi già speso, una operazioneche nessun operatore economico porrebbe in essere. A meno di non voler darcredito alle parole della stessa imputata [OSCURATO:PERSONA] che, alle richieste di chiarimentidi [OSCURATO:PERSONA], una volta che il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva letto dell’arresto degliAbilone per frode fiscale, l’aveva rassicurata parlando di una ripicca da parte disoggetti invidiosi ai danni di chi stava “cercando di fare del bene a imprenditori …che si trovavano in difficoltà economiche” (sentenza di primo grado, pg. 13).Come le sentenze hanno ben colto (in particolare quella d'appello) un'operadi tale impegno non può essere supportata in maniera occasionale daprofessionisti reclutati ad hoc, ma richiede professionalità ‘disponibili’ (pg. 17).In tal senso, dimostrativo della consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dellailliceità dell’intera operazione è la circostanza per cui, una volta scoppiata la bolla(non prima di aver prodotto profitti), invece di sentirsi tradita due volte (comeprofessionista e come cliente, avendo apparentemente acquistato crediti IVA percentinaia di migliaia di euro) e di distanziarsi da chi risultava aver truffato, oltrealla controparte, anche la professionista che lo assisteva, la [OSCURATO:PERSONA] si siaimpegnata, per anni, nella difesa degli Abilone.Ancora, le difese (secondo motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e D’Amore) denuncianola mancanza di cogenza indiziaria e la insufficienza probatoria degli elementianalizzati nella sentenza per concludere nel senso della consapevolezza, da partedella [OSCURATO:PERSONA], della falsità del documento e, più in generale, della naturafraudolenta della attività degli Abilone, elementi non desumibili – in tesi difensiva- dal fascicolo processuale e smentiti dalla apparente richiesta di informazioni (ilcertificato tributario). Sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la prospettazionedifensiva non pare considerare i rilievi delle sentenze, in particolare quella diprimo grado, sulla natura fittizia e strumentale dell’intera costituzione e gestionedella società (la Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA].) il cui esclusivo fine era la truffa (allecasse dell’erario o dei privati) con una endemica e sistematica attività difalsificazione (di bilanci, di dichiarazioni dei redditi, di documenti fiscali a fini IVAed altro) protrattasi per un triennio.Non sussiste, pertanto, nemmeno la dedotta violazione dello standardprobatorio dell’al di là del ragionevole dubbio (secondo e terzo motivo D’Amore),avendo le due istanze di merito compiutamente e correttamente esaminato glielementi indiziari disponibili, fornendo una ricostruzione olistica e complessivadella vicenda, rispettando i criteri della univocità, precisione e concordanzaindiziaria.Per le stesse ragioni è manifestamente infondato, oltre che generico, il quartomotivo del ricorso D’Amore, che ha omesso di indicare in quale tra le ipotesi,affatto differenti, previste dall’art. 603 cod. proc. pen. sia da collocare larinnovazione istruttoria asseritamente indebitamente negata, e che nonconsidera i principi cardine che governano la materia. Costituisce, infatti, iusreceptum l’affermazione per cui tanto l’integrazione istruttoria che l’istanza dirinnovazione anche parziale del dibattimento hanno carattere eccezionale epossono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allaluce delle acquisizioni disponibili. Pertanto, mentre la decisione di procedere arinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'usodel potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poterdecidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione puòessere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nellastessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicandola sussistenza degli elementi già sufficienti per una valutazione - in sensopositivo o negativo - sulla responsabilità (sul mancato esercizio del potereufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.259272; Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280301- 01).Parimenti destituite di fondamento risultano le doglianze attinenti allamancata assunzione di una prova decisiva ovvero al travisamento della prova(primi due motivi della memoria con motivi nuovi della [OSCURATO:PERSONA]) dato che laprova richiesta non assume alcun elemento di decisività rispetto al tema indicatoe, d’altro canto, il travisamento dedotto non sussiste, ravvisandosi, al più, unaricostruzione dei fatti non condivisa dalla difesa. Occorre in proposito ribadire cheil vizio di travisamento della prova chiama in causa, in linea generale, non giàpretese deficienze motivazionali – come avviene nel presente caso - quanto ledistorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto aquello effettivamente acquisito nel giudizio, laddove non si tratta direinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n.39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Esso vede circoscritta lacognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nelragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una fotografia, neutrae a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistentedivieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez.1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Elemento travisato che, peraltro, deveassumere portata decisiva, aspetto sul quale non vi è sostanzialmenteelaborazione da parte della difesa.3.3 I motivi relativi alla affermazione di responsabilità per il reato di truffa,sia in relazione all’elemento oggettivo che soggettivo, come pure in relazione alconcorso dei correi ovvero alle circostanze aggravanti, meritano di essere trattatiunitariamente (motivi 2, 3, 4 e 6 del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e 3, 4, 5 e 8 del ricorsoD’Amore).Occorre innanzi tutto osservare che i due ricorrenti, all’epoca coniugati eassociati, nella prospettiva accusatoria, in una imputazione che li vede sodali,hanno entrambi contestato la responsabilità a titolo concorsuale per il delitto ditruffa.Le due difese, fondate su motivi manifestamente infondati, hanno trovatoampia confutazione nella motivazione del provvedimento impugnato, (pg. 16 –23).Ivi la Corte di merito, ha accertato che:- i due imputati hanno operato congiuntamente in ogni fase della vicenda,fin dalle fasi degli incontri preliminari. La Corte di merito ha affermato, sulla basedi quanto riferito non solo dalle persone offese, ma anche dalla moglie di PaoloCarrara, [OSCURATO:PERSONA], presente alla firma del rogito notarile, e del collega distudio, Tosca, la presenza congiunta degli imputati, nell’ambito delle rispettivecompetenze (di avvocato per la [OSCURATO:PERSONA] e di collaboratore per il D’Amore); si èchiarito, sulla base delle deposizioni, che il supporto reciproco ed ilcoinvolgimento fu, da sempre e per tutta la durata del rapporto, essenziale ecostante; la tesi di iniziative individuali, vuoi della sola [OSCURATO:PERSONA] o del soloD’Amore, è del tutto destituita di fondamento; sotto questo aspetto, dunque,inconducente risulta anche il primo motivo del ricorso D’Amore, incentrato sullapretesa erroneità della applicazione della legge penale in relazioneall’accertamento dell’elemento psicologico: i due imputati, avvinti da una unitariaintenzionalità truffaldina fin dall’inizio, hanno posto in essere una serie dicondotte, strumentali e decettive, anche successivamente alla stipula del rogitoiniziale, che gli hanno consentito di perpetuare l’inganno ai danni dei [OSCURATO:PERSONA] perquasi un triennio (si pensi alla risposta data ai primi segnali di allarme, per tenercalme le persone offese, fino alla prospettazione della necessità di corrisponderei bonifici a favore di conti non vincolati da sequestri, dei quali avevanol’operatività), sì da qualificare la truffa come reato a consumazione prolungata;- in relazione all’elemento psicologico doloso degli imputati, oltre a quantoosservato in precedenza, con riferimento al sistema associativo posto in esseredagli Abilone, che richiedeva, per la messa a profitto dei crediti IVA, l’assistenzadi professionisti compiacenti e consapevoli, viene evidenziato come la tesi delprofessionista ignaro strumento delle iniziative delittuose altrui sia sconfessatadalla condotta contemporanea e susseguente tenuta dagli imputati, da un lato,con l’assunzione della difesa degli Abilone nel procedimento di Varese, quando iprofili di inesistenza del credito e la montatura finanziaria sono stati disvelati, e,dall’altro, con la ‘deviazione’ dei pagamenti dai conti degli Abilone a contiriferibili al D’Amore o ad intestatari fittizi, comunque all’imputato collegati; sitratta, all’evidenza, di due condotte che dimostrano non solo la perdurantesolidità dell’accordo criminale (essendo del tutto inverosimile che i coniugi noncondividessero le indicazioni sui nuovi conti ove effettuare i versamenti), maanche la consapevolezza da parte di entrambi, fin dall’inizio, della naturafraudolenta della operazione di brokeraggio del credito fittizio. Infatti in casocontrario, dopo aver scoperto la truffa posta in essere dagli Abilone, i ricorrenti sisarebbero associati ai [OSCURATO:PERSONA] nel lamentare di essere stati, a loro volta truffatiper l’acquisto di crediti IVA per oltre un milione, piuttosto che chiedere loro dipagare su conti a sé riferibili.Si tratta, in entrambi i casi, di valutazioni relative ai fatti di causa, effettuatedalla Corte di merito sulla base della completa e congrua valutazione dellecircostanze, immuni da critiche di legittimità perché del tutto prive di profili dicontraddittorietà o di manifesta illogicità.Sulla tardività della querela e sulle aggravanti (art. 61, n. 7 e n. 11, cod.pen.), appare appropriata una risposta unica, per ragioni di economia e di logicaespositiva, essendo i temi, in una qualche misura, interconnessi. Va innanzi tuttorilevato che, in relazione alla condizione di procedibilità, i motivi (tanto nelricorso di D’Amore – n. 7 - che nei motivi nuovi di [OSCURATO:PERSONA] – n. 3) sonoinammissibili perché non devoluti in grado di appello (secondo quanto risultadalla pur ampia sintesi dei motivi d’appello contenuta nella sentenza che non èstata contestata come, altrimenti, avrebbe dovuto: Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01): essi, perciò, violano la catenadevolutiva, dovendo trovare applicazione la regola del combinato disposto degliartt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possaessere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado conriguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello,perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012,Bonaffini, Rv. 256631).D’altro canto, si tratta di un motivo manifestamente infondato attesa lapresenza delle parti civili (equipollente, per giurisprudenza costante, allaproposizione di querela, in caso di mutamento in itinere del regime diprocedibilità – Sez. 5, n. 14851 del 20/03/2026, Bidognetti, Rv. 289893 – 01).Manifestamente infondati sono anche i motivi che contestano la sussistenzadelle circostanze.Quanto alla aggravante dell’abuso della prestazione professionale, correttirisultano gli argomenti adottati dalle sentenze di merito, che ne hannoriconosciuto la sussistenza a prescindere dalla anteriore sottoscrizione, rispetto alcontratto di acquisto del credito IVA, di uno specifico mandato, essendo del tuttosufficiente, per la creazione del rapporto di speciale fiducia che costituisce lapremessa della aggravante, che vi fosse stata, da parte della professionista,l’assunzione dell’incarico di condurre trattative stragiudiziali con un istituto dicredito (come riconosciuto, d’altra parte, dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]), poiché ciò ètestimonianza, senza dubbio, dell’individuazione, da parte delle persone offese,nella [OSCURATO:PERSONA] del soggetto professionalmente qualificato, meritevole di fiducia,cui assegnare la gestione dei propri affari. È stato infatti evidenziato, anche conrecente decisione di questa stessa Sezione, che l’aggravante non afferisce allesole situazioni derivanti da un rapporto di prestazione d’opera (professionale, inquesto caso), ma risulta configurabile anche nel caso in cui l’agente, percommettere il reato, si avvalga, strumentalizzandoli, dell’ufficio ricoperto o dellaprestazione svolta, a prescindere da una relazione diretta con la persona offesa(Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, Rv. 288461 – 01). In relazioneall’aggravante in questione, va, inoltre, dichiarato inammissibile, per manifestainfondatezza, il motivo n. 8 del ricorso D’Amore, che mira a distanziare la propriaposizione da quella della ex moglie affermando di non aver stipulato alcuncontratto e di non aver avuto alcun rapporto professionale con i [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. èestendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o che ignorino per colpa talequalità, secondo il criterio generale di imputazione di cui all’art. 59, commasecondo, cod. pen., non rientrando essa tra le circostanze soggettive da valutarecon riguardo alla sola persona cui si riferiscono (Sez. 2, n. 45077 del10/10/2023, Occhipinti, Rv. 285415 – 01). Nel caso concreto, il rapporto diconiugio (all’epoca dei fatti ancora integro), la collaborazione professionale e lapartecipazione ad ogni incontro, impongono di escludere che D’Amore ignorasseincolpevolmente la condizione professionale della consorte.Quanto, infine, all’aggravante relativa all’entità del danno, correttamente siè evidenziato, da parte della Corte di merito, l’impossibilità di opporre unacompensatio lucri cum damno non potendosi ‘defalcare’, dall’entità del dannocagionato dalla truffa (superiore, solo per quanto corrisposto agli Abilone, agli €182.000,00) né il lucro rappresentato dalla temporanea esposizione dei creditiinesistenti, né il minor debito derivante ai [OSCURATO:PERSONA] dalla transazione sulle postedebitorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3.4 I motivi avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli altri due reati a leiascritti, sono manifestamente infondati e generici, in quanto ripetitivi di rilievi giàadeguatamente scrutinati e disattesi in sede di merito.Sul reato di uso di atto falso, la ricorrente reitera doglianze già spese in sededi appello, senza un reale confronto, anche in relazione alla consulenzaBordignon, con quanto rilevato dalla Corte in ordine alla mancanza diaccertamenti forensi sulla origine del documento. Questo argomento, utilizzatocongruamente dalla Corte per fondare il proprio convincimento della falsità deldocumento (unitamente ad altri elementi), non può considerarsi superato dallaconstatazione che l’indirizzo impresso sul documento corrispondesse a quellodella relativa Agenzia delle Entrate, in difetto di prova circa l’esistenza di unatraccia telematica dell’uscita del documento dall’account menzionato, dalmomento che l’indirizzo apposto sulla stampata di un documento cartaceo nonpuò costituire prova adeguata della correttezza o della tracciabilità deldocumento, tanto più in una vicenda connotata da strutturale fraudolenza qualequella a giudizio. Si tratta di accertamento non eseguito dal consulenteBordignon mentre il teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto richiesta all’Agenzia delleEntrate competente per verificare l’eventuale emissione del documento, avevaricevuto risposta negativa da parte della stessa.A ciò si aggiunge, come ribadito dalla Corte di merito, che l’utilizzazione deldocumento risale al dicembre del 2018, vale a dire a distanza di due anni dalmanifestarsi (con l’applicazione delle misure cautelari ed il blocco dei conti dellaLDV s.r.l.) della indagine a carico degli Abilone, e della nomina della [OSCURATO:PERSONA] adifensore degli stessi, con partecipazione della professionista ad ogniconseguente fase difensionale, fin dal 2016, con conseguente consapevolezzache i dati rappresentati dalla dichiarazione non potessero corrispondere allarealtà.Analoghe censure di genericità e di manifesta infondatezza riguardano ilmotivo relativo alla imputazione per infedele patrocinio.La Corte di merito, in linea con la contestazione, ha circoscritto l’infedeltàprofessionale alla procedura tributaria. Non può sostenersi, come pure si leggenel motivo di ricorso (pg. 17) che la Corte sia caduta in contraddizione sulmomento in cui la condotta è stata posta in essere, avendo i giudici di appellosolamente evidenziato che le premesse per il successivo intervento infedelefossero da ravvisarsi già nell’aver consigliato e favorito l’acquisto di un creditoinesistente, nella prospettiva della successiva compensazione tributaria, dallaprofessionista stessa suggerita come possibile soluzione ai gravi problemi diesposizione debitoria nei confronti dell’Erario della società dei [OSCURATO:PERSONA].La Corte puntualmente osserva che l’infedeltà si è materializzatanell’assunzione del mandato professionale dopo aver convinto le parti lese aregolare la propria posizione fiscale mediante una compensazione basata su unpresupposto artificioso, cui ha fatto seguito la produzione di un atto di cui siconosceva la falsità.Da tale condotta, in violazione dei doveri professionali, ed in diretto conflittocon l’interesse del cliente, perché destinata a ‘prender tempo’ ma non a risolverein radice il problema, è derivato il danno rappresentato dall’aggravio dell’oneresanzionatorio e di interessi che il protrarsi della procedura ed il suo esitonegativo inevitabilmente avrebbe comportato.3.5 In relazione all’ultimo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], se ne rileva laassoluta genericità, a fronte di una motivazione (riportata nell’impugnazione inmaniera selettiva e riduttiva) incentrata sulla gravità del fatto e del dannocagionato alle persone offese, sulla durata e severità della violazione degliobblighi inerenti all’esercizio della professione legale, nonché sull’assenza diripensamento e revisione critica della propria condotta.Si tratta di una motivazione del tutto congrua, che si sottrae a critiche dicontraddittorietà o di manifesta illogicità, nemmeno formulate, e che quindisoddisfa pienamente i parametri di congruità giustificativa posti a base delladiscrezionalità del giudice di merito in materia sanzionatoria, ambito dal qualequesta Corte è, per ragioni ordinamentali, esclusa.3.6 L’eccezione incentrata sulla pretesa violazione della regola del ne bis inidem (ultima della memoria [OSCURATO:PERSONA]), ancor prima che manifestamente infondata(per la diversità dei fatti oggetto dei distinti procedimenti), non è consentita,perché non dedotta in precedenza: anche in questo caso, come per il motivosulla querela, la violazione della catena devolutiva comporta l’applicazione delcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.3.7 Residuano i motivi formulati da D’Amore sul mancato conseguimento diun profitto da parte dell’imputato (motivo sei), sulle statuizioni civili (motivonove) nonché sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo dieci).Il primo motivo non è consentito, in quanto non risulta formulato con l’attodi appello. Introdotto in questa sede, viola la consequenzialità devolutiva e vapertanto dichiarato inammissibile.Il secondo ed il terzo sono manifestamente infondati, avendo la Corte dimerito rassegnato su detti punti una motivazione congrua, esente da profili dicontraddittorietà e illogicità manifesta. Infatti, le due statuizioni contestate sonostate adeguatamente giustificate, sin dal primo grado, con riferimento sia aldiniego delle attenuanti (per l’assenza di elementi di segno positivospecificamente valorizzabili e per il ruolo non marginale assunto da D’Amore nelmomento in cui il mutare delle circostanze ha suggerito agli imputati di dirottarei pagamenti da parte dei [OSCURATO:PERSONA] su conti da loro stessi controllati) sia alladeterminazione del risarcimento (costituito dal danno emergente del pagamentodi € 182.000,00, cui vanno aggiunti i danni prospettici richiesti dall’Agenzia delleEntrate a seguito del fallimentare esercizio della azione di tutela tributaria,nonché il danno morale, giudicato in sentenza di particolare rilievo, conseguenteall’esercizio, nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dell’azione penaleper uso indebito del credito in compensazione) con valutazioni che si sottraggonoal vaglio di legittimità.4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidatenella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e alla nota spese. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CarraraSimona, che liquida in complessivi euro 4200, oltre accessori di legge.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris