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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 11531/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.

Udienza del 1/3/2023 PU33 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 1/4/2022, pronunciando sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania av- verso la sentenza con cui in data 30/11/2016 il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, in riforma di quella, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equiva- lenza rispetto alle contestate aggravanti, riuniti i reati sotto ili vincolo della conti- nuazione, ha condanno l'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa, nonché alla rifusione in favore della parte civile costi- tuite delle spese dalla predetta sostenute in relazione al primo grado di giudizio, in quanto riconosciutolo colpevole dei reati di furto aggravato in concorso consu- mato all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e indebito utilizzo della carta bancomat rubata (artt. 110 cod. pen., 55 d.lgs 231/2007) mediante prelievo di euro 600 presso lo sportello ATM dell'ufficio postale di Omignano, commesso il Pollica il 19/4/2023.

Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 27/4/2022 il dispositivo della sentenza veniva integrato con l'indicazione della condanna a ri- sarcire i danni, da liquidarsi in separata sede, a favore della parte civile costituita.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale sottolineando che il teste Funicelli ha riconosciuto il Marotta ad Orni- gnano, nei filmati che lo ritraggono insieme a [OSCURATO:PERSONA], ma il prelievo al bancomat è avvenuto a Pollica e non ad Omignano, comuni diversi e distanti tra loro, per cui l'orario in cui è stato fatto il prelievo sarebbe incompatibile con la distanza da percorrere tra le due località.

Il ricorrente evidenzia, peraltro, come vi sarebbe motivazione soltanto in re- lazione all'indebito utilizzo del bancomat ma non in relazione al furto dello stesso.

Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale si deduce che la sentenza è nulla quanto alla cor- rezione dell'errore materiale fatto con ordinanza fuori udienza e de plano.

Si sostiene che non si trattava di una correzione di errore materiale e che l'omessa pronuncia sarebbe stata emendabile soltanto col ricorso per Cassazione della parte civile.Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. e per la mancata previsione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. In premessa va rilevato, ai fini della procedibilità che, nel presente pro- cesso, oltre ad esservi stata querela, c'è stata costituzione di parte civile, il che rende assolutamente indubbia la volontà punitiva da parte della persona offesa.

Peraltro, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assumerebbe in ogni caso rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui con- divisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Quanto al primo motivo, in ordine ad una denunciata violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per i reati di furto e di indebito utilizzo di carte di credito, lo stesso è incentrato su doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove, in aperto contrato al perimetro della giurisdizione di legittimità che non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'ap- prezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (tra le altre, Sez. 2 n. 27866 del 17.6.2019, rv. 276976), Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito adottano un ragionamento probatorio com- pleto e privo di incongruenze rispetto alla valutazione dell'attendibilità dei ricono- scimenti effettuati dagli operanti nei confronti dell'imputato e dei suoi spostamenti (da Omignano, ove è avvenuto il furto, a Pollica, ove vi è stato l'utilizzo del ban- comat).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Il secondo motivo di ricorso, attinente ad una pretesa violazione dell'art.523 co. 2 cod. proc. pen. per essersi provveduto a liquidare il risarcimento del danno a favore della parte civile nonostante il mancato deposito delle conclusioni e della nota spese nonché per avere proceduto a tale fine mediante correzione di errore materiale (con l'allegazione di apposita ordinanza), palesa la sua genericità, oltre che la manifesta infondatezza nel momento in cui non si rapporta ad una pronuncia di risarcimento ai sensi dell'art. 539 cod. proc. pen. le cui conclusioni sono state depositate all'esito della pronuncia - assolutoria - di primo grado e di rifusione delle spese limitatamente al primo grado di giudizio (stante l'assenza della parte civile in secondo grado).

Non si versa, peraltro, in errore concettuale, posto che nella parte motiva- zionale la Corte assume le proprie determinazioni in punto risarcimento danno, con la conseguenza che il ricorso alla procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. per emendare tale errore (mediante la allegazione di un'ordinanza alla sentenza con il dispositivo corretto) pare legittimo

5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.

E' vero che la Corte territoriale non fa riferimento al possibile riconosci- mento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e alla circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., ma le stesse non erano state oggetto di richiesta difensiva in caso di riforma del provvedimento impugnato, rendendo così privo di fondamento un preteso vizio motivazionale rispetto a dei temi non dedotti (cfr. Sez. 5 n. 2727 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278557).

Dal corpo motivazionale, d'altronde, può escludersi che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame, facendosi esplicito riferimento all'esistenza di precedenti penali e alla pluralità di fatti di reato, in sé ostativi ai presupposti di cui all'art. 131 bis c.p. (rispetto, tra l'altro, al requisito della abitualità).

Né emergono elementi da cui desumere che il danno cagionato alla persona offesa sia di particolare tenuità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Udienza del 1/3/2023 PU33 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 1/4/2022, pronunciando sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania av- verso la sentenza con cui in data 30/11/2016 il GUP del Tribunale di Vallo della Lucania aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, in riforma di quella, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equiva- lenza rispetto alle contestate aggravanti, riuniti i reati sotto ili vincolo della conti- nuazione, ha condanno l'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa, nonché alla rifusione in favore della parte civile costi- tuite delle spese dalla predetta sostenute in relazione al primo grado di giudizio, in quanto riconosciutolo colpevole dei reati di furto aggravato in concorso consu- mato all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e indebito utilizzo della carta bancomat rubata (artt. 110 cod. pen., 55 d.lgs 231/2007) mediante prelievo di euro 600 presso lo sportello ATM dell'ufficio postale di Omignano, commesso il Pollica il 19/4/2023. Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 27/4/2022 il dispositivo della sentenza veniva integrato con l'indicazione della condanna a ri- sarcire i danni, da liquidarsi in separata sede, a favore della parte civile costituita. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale sottolineando che il teste Funicelli ha riconosciuto il Marotta ad Orni- gnano, nei filmati che lo ritraggono insieme a [OSCURATO:PERSONA], ma il prelievo al bancomat è avvenuto a Pollica e non ad Omignano, comuni diversi e distanti tra loro, per cui l'orario in cui è stato fatto il prelievo sarebbe incompatibile con la distanza da percorrere tra le due località. Il ricorrente evidenzia, peraltro, come vi sarebbe motivazione soltanto in re- lazione all'indebito utilizzo del bancomat ma non in relazione al furto dello stesso. Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale si deduce che la sentenza è nulla quanto alla cor- rezione dell'errore materiale fatto con ordinanza fuori udienza e de plano. Si sostiene che non si trattava di una correzione di errore materiale e che l'omessa pronuncia sarebbe stata emendabile soltanto col ricorso per Cassazione della parte civile.Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. e per la mancata previsione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. In premessa va rilevato, ai fini della procedibilità che, nel presente pro- cesso, oltre ad esservi stata querela, c'è stata costituzione di parte civile, il che rende assolutamente indubbia la volontà punitiva da parte della persona offesa. Peraltro, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assumerebbe in ogni caso rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui con- divisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Quanto al primo motivo, in ordine ad una denunciata violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per i reati di furto e di indebito utilizzo di carte di credito, lo stesso è incentrato su doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove, in aperto contrato al perimetro della giurisdizione di legittimità che non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'ap- prezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (tra le altre, Sez. 2 n. 27866 del 17.6.2019, rv. 276976), Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito adottano un ragionamento probatorio com- pleto e privo di incongruenze rispetto alla valutazione dell'attendibilità dei ricono- scimenti effettuati dagli operanti nei confronti dell'imputato e dei suoi spostamenti (da Omignano, ove è avvenuto il furto, a Pollica, ove vi è stato l'utilizzo del ban- comat). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Il secondo motivo di ricorso, attinente ad una pretesa violazione dell'art.523 co. 2 cod. proc. pen. per essersi provveduto a liquidare il risarcimento del danno a favore della parte civile nonostante il mancato deposito delle conclusioni e della nota spese nonché per avere proceduto a tale fine mediante correzione di errore materiale (con l'allegazione di apposita ordinanza), palesa la sua genericità, oltre che la manifesta infondatezza nel momento in cui non si rapporta ad una pronuncia di risarcimento ai sensi dell'art. 539 cod. proc. pen. le cui conclusioni sono state depositate all'esito della pronuncia - assolutoria - di primo grado e di rifusione delle spese limitatamente al primo grado di giudizio (stante l'assenza della parte civile in secondo grado). Non si versa, peraltro, in errore concettuale, posto che nella parte motiva- zionale la Corte assume le proprie determinazioni in punto risarcimento danno, con la conseguenza che il ricorso alla procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. per emendare tale errore (mediante la allegazione di un'ordinanza alla sentenza con il dispositivo corretto) pare legittimo 5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. E' vero che la Corte territoriale non fa riferimento al possibile riconosci- mento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e alla circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., ma le stesse non erano state oggetto di richiesta difensiva in caso di riforma del provvedimento impugnato, rendendo così privo di fondamento un preteso vizio motivazionale rispetto a dei temi non dedotti (cfr. Sez. 5 n. 2727 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278557). Dal corpo motivazionale, d'altronde, può escludersi che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame, facendosi esplicito riferimento all'esistenza di precedenti penali e alla pluralità di fatti di reato, in sé ostativi ai presupposti di cui all'art. 131 bis c.p. (rispetto, tra l'altro, al requisito della abitualità). Né emergono elementi da cui desumere che il danno cagionato alla persona offesa sia di particolare tenuità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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