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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 10132/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11342/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliatoope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente– Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11342/2018 Cron.

Rep.

Ud.14/03/2023 - CC avverso la sentenza n. 324 /201 7 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 10/10/2017 R.G. n. 7/2012; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. c on sentenza pubblicata in data 10/10/2017, la Corte d'appello di Venezia ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha rigettato le domande proposte daglioriginari ricorrenti, collaboratori scolastici o docenti, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero; h a al contempo rigettato l'appello incidentale proposto dai lavoratori; afondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che ‒indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno dei dipendenti aveva svolto supplenze su posti in organico di diritto e/o in organico di fatto ‒era assorbente il rilievo che essi erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi da quelli esclusi dall'immissione in ruolo, derivanti anche da un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine;la Corte ha poi ritenuto insussistenti le condizioni per riconoscere l'anzianità di servizio, non essendo stata proposta in primo grado,ma solo in appello, la domanda volta a far valere il principio di non discriminazione sulla base della clausola 4 dell'accordo quadro;

2. c ontro la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi, assistiti da memoria; il Ministero e gli uffici scolastici regionale e provinciale hanno opposto difese con controricorso;

3. la difesa delle ricorrenti formulava, quindi, istanza di rimessione alle Sezioni Unite, che veniva respinta dalla Prima Presidente della Corte di cassazione con restituzione del fascicolo alla Sezione Lavoro per l’ulteriore corso nell’adunanza camerale già fissata.

Considerato che:

1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell'atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: assume parte ricorrente che, dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale, l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l'atto di riassunzione in modalità cartacea e non in via telematica, secondo quanto disposto dall'art. 16 bis del d.lgs. n. 179/2012;

2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., la partericorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez.

Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; - Violazione falsa ed erronea appl icazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela»;

2.1. s i contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd.

Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n.107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine; si sostiene che una siffatta conclusione contrasta con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte europea di Giustizia nella nota sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività;

3. il terzo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie»;

3.1. si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea perché si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia europea nella sentenza [OSCURATO:PERSONA];

4. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo»;

4.1. il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi;

5. c on il quinto motivo, a sua volta ripartito in cinque punti, s i denuncia a) la violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge a1) in tema di diritto all'integrale risarcimento dei danni, di accertamento e liquidazione del danno (artt. 115 c.p.c., 2727 c.c.), a2) in tema di interpretazione della domanda e onere della prova (artt. 112 e 115 c.p.c.), b) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente con riferimento al diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive, c) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, d) l'illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori, diversi rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione;

5.1. con questo motivo in particolare si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui leparti ricorrenti non avrebbero allegato né chiesto di provare l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto alla immissione in ruolo, a fronte di specifiche allegazioni contenute nel ricorso di primo grado in cui si era esposto che il danno non era limitato alla perdita delle retribuzioni e indennità varie, ma si sostanziava nell'impoverimento della capacità professionale, nel pregiudizio subito per perdita di chances, nella lesione del diritto all'integrità psicofisica, ovvero alla sua immagine e allavita di relazione, la cui quantificazione non poteva che essere equitativa ricorrendo se del caso anche alla prova presuntiva; l a Corte d'appello avrebbe dovuto interpretare correttamente la domanda nel suo contenuto sostanziale, e non avendolo fatto è incorso nel vizio di omesso esame, trascurando di ricercare l'effettivo contenuto della domanda; aggiunge la parte ricorrente che, a fronte di tali allegazioni, il Ministero non aveva specificamente contestato la loro fondatezza;

6. con il sesto motivo, si censura la sentenza per «violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 112 cod. p roc . c iv . e degli art. 1362 e segg. cod. c iv ., per aver illegittimamente escluso il diritto al pagamento delle differenze retributive, contributive e delle indennità dovute a causa ed in conseguenza dei continui contratti a termine»;

6.1. s i assume che nel ricorso di primo grado i ricorrenti avevano chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle «retribuzioni e delle indennità tutte non godute a causa ed in conseguenza dei continui contratti di lavoro a tempo determinato...» e sul punto il tribunale non aveva statuito.

Il giudice del merito avrebbe dovuto interpretare la domanda, anche a prescindere dall'omesso espresso riferimento alla clausola n. 4 dell'accordo quadro, e tener conto del suo contenuto sostanziale, ivi comprese le domande implicitamente contenute, e ciò in ossequio al principio di corrispondenza fra il chiesto il pronunciato, nonché a quello di conservazione degli atti processuali, in forza del quale, in caso di dubbio circa l'enunciazione del contenuto dell'atto, deve propendersi per la soluzione favorevole alla sua efficacia piuttosto che per la sua invalidità, secondo quanto dispongono anche gli artt. 1362 ss. cod.civ.

Aggiungono che la domanda era stata poi riproposta in appello, nella memoria difensiva e nulla sul punto aveva obiettato il Ministero;

7. il primo motivo è manifestamente infondato; la questione è stata già sollevata in precedenti ricorsi ed è stata risolta da questa Corte, da ultimo, nell'ordinanza 25/11/2020, n. 26861, alla quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ; i n particolare, si richiama il principio espresso con riferimento al caso inverso di deposito telematico piuttosto che cartaceo da Cass. 12/05/2016, n. 9772, e da Cass.23/01/2019, n. 1717, secondo cui si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 cod. p roc . c iv ., e ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato Cass. 29/01/2015, n. 1676);

8. i l secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte(da ultimo Cass., Sez.

L, 11 febbraio 2021, n. 3411)e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia;

8.1. questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 cod.proc. c iv . e 118 disp. att. cod. proc. civ. ; l'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella [OSCURATO:PERSONA]494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A.

Bonporti (di seguito solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati;

8.2. sulle specifiche questioni poste nei motivi di ricorso in esame, questa corte si è poi di recente pronunciata nell'ordinanza 14/1/2021 n. 489, alla quale si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.;

8.3. in particolare , si è richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia (p. 45), secondo cui «l’accordo quadro non impone agli Statimembri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

9. a fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016); il principio va ribadito anche nel caso in cui l'immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016), poiché «il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato»;

9.1. l'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d'altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37);

10. il quinto motivo è inammissibile; anche questo motivo è stato oggetto di esame da parte di questa Corte con la ordinanza n. 489/2021, citata, alla quale si rinvia integralmente non ravvisandosi nel ricorso e nella memoria illustrativa elementi idonei a determinare un ripensamento dei principi in essa affermati;

10.1. nel caso in esame, al pari di quello esaminato nell'ordinanza citata, la Corte ha ritenuto generiche e comunque non provate le allegazioni dei ricorrenti circa i danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall'intervenuta stabilizzazione; ha altresì escluso che vi sia stata allegazione di un uso improprio o distorto, da parte del Ministero, della tipologia delle supplenze su organico di fatto temporanee; il motivo è nella sua complessità inidoneo a scalfire queste affermazioni, presentando evidenti profili di inammissibilità oltre che di infondatezza, sia per la promiscuità e la mescolanza dei motivi, sia con riguardo alla violazione di legge prospettata con riferimento ad una pluralità di norme, senza che risultino indicate con chiarezza le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme di legge indicate; è inconferente il richiamo all'art. 112 cod.p roc . c iv ., giacché non vi è stata alcuna omessa pronuncia (o extra o ultra-petizione), ma solo una interpretazione della domanda, non denunciabile (tantomeno) ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 11/10/2019, n. 25690);

10.2. q uanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, anch'esso è inammissibile, non risultando indicato quale sia il fatto - principale o secondario - di cui si predica la decisività e la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non potendo rientrare nella nozione di «fatto» la valutazione compiuta dal giudice degli atti processuali;

10.3. la ritenuta genericità delle allegazioni assorbe ogni ulteriore valutazione circa la presunta violazione dell'art. 1226 cod. civ., giacché il ricorso alla liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass.n.13288 del 2007; Cass. n. 28742/2018); o nere nella specie non assolto;

10.4. neppure è ravvisabile un'ipotesi di nullità della sentenza perché la motivazione è fisicamente (oltre che logicamente ed esaustivamente esistente), non presenta alcuna incongruenza o illogicità, peraltro neppure indicata dai ricorrenti (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014); 11.il sesto motivo è del pari inammissibile; i ricorrenti assumono di aver proposto fin dal pr imo grado la domanda avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni e delle indennità spettanti ai lavoratori a tempo determinato in forza del principio di non discriminazione, e che su tale capo il tribunale aveva omesso ogni pronuncia; il motivo difetta di autosufficienza, dal momento che la parte non trascrive il ricorso introduttivo del giudizio nella sua interezza, e ciò in violazione dell'onere prescritto dall'articolo 366, comma primo, n. 6, cod.proc. civ., il che da un lato, non consente di val utare ex ante la veridicità dell'assunto circa l'effettiva proposizione ed il contenuto della domanda, dall'altro, impedisce a questa Corte di valutare la natura, l'ampiezza e l'autonomia della domanda, nel senso della sua ricollegabilità ad una causa petendi autonoma rispetto alla domanda avente ad oggetto la conversione del rapporto a tempo indeterminato; l'adempimento di tale onere di specificità si imponeva con più forte ragione, dal momento che la Corte territoriale ha rigettato l'appello incidentale sul punto ritenendo, in via anche assorbente , la mancata proposizione nel ricorso di primo grado della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base della clausola 4 dell'accordo; la parte inoltre non trascrive la sentenza di primo grado, sicché non è dato di valutare se su tale domanda vi sia stata o meno la pronuncia, né riporta il motivo dell'appello incidentale sottoposto alla C orte territoriale nei suoi esatti termini;

12. i n definitiva, il ricorso deve essere rigettato ; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono regolate in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte ‒ ritenendo non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, cod. proc. civ. ‒ rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11342/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliatoope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente– Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11342/2018 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC avverso la sentenza n. 324 /201 7 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 10/10/2017 R.G. n. 7/2012; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. c on sentenza pubblicata in data 10/10/2017, la Corte d'appello di Venezia ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha rigettato le domande proposte daglioriginari ricorrenti, collaboratori scolastici o docenti, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero; h a al contempo rigettato l'appello incidentale proposto dai lavoratori; afondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che ‒indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui ciascuno dei dipendenti aveva svolto supplenze su posti in organico di diritto e/o in organico di fatto ‒era assorbente il rilievo che essi erano stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali, ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi da quelli esclusi dall'immissione in ruolo, derivanti anche da un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine;la Corte ha poi ritenuto insussistenti le condizioni per riconoscere l'anzianità di servizio, non essendo stata proposta in primo grado,ma solo in appello, la domanda volta a far valere il principio di non discriminazione sulla base della clausola 4 dell'accordo quadro; 2. c ontro la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi, assistiti da memoria; il Ministero e gli uffici scolastici regionale e provinciale hanno opposto difese con controricorso; 3. la difesa delle ricorrenti formulava, quindi, istanza di rimessione alle Sezioni Unite, che veniva respinta dalla Prima Presidente della Corte di cassazione con restituzione del fascicolo alla Sezione Lavoro per l’ulteriore corso nell’adunanza camerale già fissata. Considerato che: 1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce l'estinzione del procedimento di appello per il mancato tempestivo deposito dell'atto di riassunzione del processo dopo la sua sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale che, con ordinanza del 3/7/2013, aveva sollevato questione di pregiudizialità dinanzi alla Corte di giustizia: assume parte ricorrente che, dopo il deposito della sentenza della Corte costituzionale, l'Avvocatura distrettuale dello Stato aveva depositato l'atto di riassunzione in modalità cartacea e non in via telematica, secondo quanto disposto dall'art. 16 bis del d.lgs. n. 179/2012; 2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., la partericorrente deduce «Violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; - Violazione falsa ed erronea appl icazione del "principio di equivalenza" e del principio di effettività della tutela»; 2.1. s i contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd. Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n.107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine; si sostiene che una siffatta conclusione contrasta con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte europea di Giustizia nella nota sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività; 3. il terzo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie»; 3.1. si chiede a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea perché si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia europea nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]; 4. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce la «Illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo»; 4.1. il motivo censura la normativa scolastica nazionale rispetto ai principi costituzionali richiamati in rubrica, in base al rilievo che la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore scolastico avviene per il futuro, senza alcuna eventuale tutela risarcitoria del danno subito dal lavoratore prima della sua immissione nei ruoli amministrativi; 5. c on il quinto motivo, a sua volta ripartito in cinque punti, s i denuncia a) la violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge a1) in tema di diritto all'integrale risarcimento dei danni, di accertamento e liquidazione del danno (artt. 115 c.p.c., 2727 c.c.), a2) in tema di interpretazione della domanda e onere della prova (artt. 112 e 115 c.p.c.), b) la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente con riferimento al diritto al riconoscimento delle differenze retributive e contributive, c) l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, d) l'illegittima esclusione del risarcimento dei danni ulteriori, diversi rispetto a quelli risarciti con la stabilizzazione; 5.1. con questo motivo in particolare si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui leparti ricorrenti non avrebbero allegato né chiesto di provare l'esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto alla immissione in ruolo, a fronte di specifiche allegazioni contenute nel ricorso di primo grado in cui si era esposto che il danno non era limitato alla perdita delle retribuzioni e indennità varie, ma si sostanziava nell'impoverimento della capacità professionale, nel pregiudizio subito per perdita di chances, nella lesione del diritto all'integrità psicofisica, ovvero alla sua immagine e allavita di relazione, la cui quantificazione non poteva che essere equitativa ricorrendo se del caso anche alla prova presuntiva; l a Corte d'appello avrebbe dovuto interpretare correttamente la domanda nel suo contenuto sostanziale, e non avendolo fatto è incorso nel vizio di omesso esame, trascurando di ricercare l'effettivo contenuto della domanda; aggiunge la parte ricorrente che, a fronte di tali allegazioni, il Ministero non aveva specificamente contestato la loro fondatezza; 6. con il sesto motivo, si censura la sentenza per «violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 112 cod. p roc . c iv . e degli art. 1362 e segg. cod. c iv ., per aver illegittimamente escluso il diritto al pagamento delle differenze retributive, contributive e delle indennità dovute a causa ed in conseguenza dei continui contratti a termine»; 6.1. s i assume che nel ricorso di primo grado i ricorrenti avevano chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle «retribuzioni e delle indennità tutte non godute a causa ed in conseguenza dei continui contratti di lavoro a tempo determinato...» e sul punto il tribunale non aveva statuito. Il giudice del merito avrebbe dovuto interpretare la domanda, anche a prescindere dall'omesso espresso riferimento alla clausola n. 4 dell'accordo quadro, e tener conto del suo contenuto sostanziale, ivi comprese le domande implicitamente contenute, e ciò in ossequio al principio di corrispondenza fra il chiesto il pronunciato, nonché a quello di conservazione degli atti processuali, in forza del quale, in caso di dubbio circa l'enunciazione del contenuto dell'atto, deve propendersi per la soluzione favorevole alla sua efficacia piuttosto che per la sua invalidità, secondo quanto dispongono anche gli artt. 1362 ss. cod.civ. Aggiungono che la domanda era stata poi riproposta in appello, nella memoria difensiva e nulla sul punto aveva obiettato il Ministero; 7. il primo motivo è manifestamente infondato; la questione è stata già sollevata in precedenti ricorsi ed è stata risolta da questa Corte, da ultimo, nell'ordinanza 25/11/2020, n. 26861, alla quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ; i n particolare, si richiama il principio espresso con riferimento al caso inverso di deposito telematico piuttosto che cartaceo da Cass. 12/05/2016, n. 9772, e da Cass.23/01/2019, n. 1717, secondo cui si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 cod. p roc . c iv ., e ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato Cass. 29/01/2015, n. 1676); 8. i l secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte(da ultimo Cass., Sez. L, 11 febbraio 2021, n. 3411)e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia; 8.1. questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 cod.proc. c iv . e 118 disp. att. cod. proc. civ. ; l'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella [OSCURATO:PERSONA]494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (di seguito solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati; 8.2. sulle specifiche questioni poste nei motivi di ricorso in esame, questa corte si è poi di recente pronunciata nell'ordinanza 14/1/2021 n. 489, alla quale si rinvia anche ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.; 8.3. in particolare , si è richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia (p. 45), secondo cui «l’accordo quadro non impone agli Statimembri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; 9. a fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016); il principio va ribadito anche nel caso in cui l'immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016), poiché «il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato»; 9.1. l'equivalenza e l'effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d'altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37); 10. il quinto motivo è inammissibile; anche questo motivo è stato oggetto di esame da parte di questa Corte con la ordinanza n. 489/2021, citata, alla quale si rinvia integralmente non ravvisandosi nel ricorso e nella memoria illustrativa elementi idonei a determinare un ripensamento dei principi in essa affermati; 10.1. nel caso in esame, al pari di quello esaminato nell'ordinanza citata, la Corte ha ritenuto generiche e comunque non provate le allegazioni dei ricorrenti circa i danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall'intervenuta stabilizzazione; ha altresì escluso che vi sia stata allegazione di un uso improprio o distorto, da parte del Ministero, della tipologia delle supplenze su organico di fatto temporanee; il motivo è nella sua complessità inidoneo a scalfire queste affermazioni, presentando evidenti profili di inammissibilità oltre che di infondatezza, sia per la promiscuità e la mescolanza dei motivi, sia con riguardo alla violazione di legge prospettata con riferimento ad una pluralità di norme, senza che risultino indicate con chiarezza le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme di legge indicate; è inconferente il richiamo all'art. 112 cod.p roc . c iv ., giacché non vi è stata alcuna omessa pronuncia (o extra o ultra-petizione), ma solo una interpretazione della domanda, non denunciabile (tantomeno) ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 11/10/2019, n. 25690); 10.2. q uanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi, anch'esso è inammissibile, non risultando indicato quale sia il fatto - principale o secondario - di cui si predica la decisività e la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa, non potendo rientrare nella nozione di «fatto» la valutazione compiuta dal giudice degli atti processuali; 10.3. la ritenuta genericità delle allegazioni assorbe ogni ulteriore valutazione circa la presunta violazione dell'art. 1226 cod. civ., giacché il ricorso alla liquidazione in via equitativa presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno (Cass. n. 16202 del 2002; Cass.n.13288 del 2007; Cass. n. 28742/2018); o nere nella specie non assolto; 10.4. neppure è ravvisabile un'ipotesi di nullità della sentenza perché la motivazione è fisicamente (oltre che logicamente ed esaustivamente esistente), non presenta alcuna incongruenza o illogicità, peraltro neppure indicata dai ricorrenti (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); 11.il sesto motivo è del pari inammissibile; i ricorrenti assumono di aver proposto fin dal pr imo grado la domanda avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni e delle indennità spettanti ai lavoratori a tempo determinato in forza del principio di non discriminazione, e che su tale capo il tribunale aveva omesso ogni pronuncia; il motivo difetta di autosufficienza, dal momento che la parte non trascrive il ricorso introduttivo del giudizio nella sua interezza, e ciò in violazione dell'onere prescritto dall'articolo 366, comma primo, n. 6, cod.proc. civ., il che da un lato, non consente di val utare ex ante la veridicità dell'assunto circa l'effettiva proposizione ed il contenuto della domanda, dall'altro, impedisce a questa Corte di valutare la natura, l'ampiezza e l'autonomia della domanda, nel senso della sua ricollegabilità ad una causa petendi autonoma rispetto alla domanda avente ad oggetto la conversione del rapporto a tempo indeterminato; l'adempimento di tale onere di specificità si imponeva con più forte ragione, dal momento che la Corte territoriale ha rigettato l'appello incidentale sul punto ritenendo, in via anche assorbente , la mancata proposizione nel ricorso di primo grado della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio sulla base della clausola 4 dell'accordo; la parte inoltre non trascrive la sentenza di primo grado, sicché non è dato di valutare se su tale domanda vi sia stata o meno la pronuncia, né riporta il motivo dell'appello incidentale sottoposto alla C orte territoriale nei suoi esatti termini; 12. i n definitiva, il ricorso deve essere rigettato ; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono regolate in ossequio al principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte ‒ ritenendo non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, cod. proc. civ. ‒ rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma
Sentenza Cassazione n. 10132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris