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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 43358/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/5/2022 del Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., risultato dell'accordo delle parti e non involgente pena illegale e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di p(._ euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/5/2022 del Tribunale di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., risultato dell'accordo delle parti e non involgente pena illegale e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di p(._ euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris