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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27965/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5342-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 97, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in perso n a del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CAVERNIn. 6 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 1388/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/07/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.5.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Aosta per sentir accertare l’intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti, a carico del suo appartamento, dal sottostante esercizio di panificazione e vendita di prodotti da forno gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al contratto di vendita dell’immobile dell’attore, con conseguente risoluzione dello stesso o determinazione del minor valore del cespite e condanna di ambo le parti, per i rispettivi titoli, al risarcimento del danno.

Nella resistenza delle due società convenute il Tribunale, con sentenza n. 289/2017, resa all’esito di giudizio nel cuicorso era stato anche esperito un procedimento incidentale di urgenza ex art. 700 c.p.c., accoglieva la domanda, accertando l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che condannava al risarcimento del danno specifico da minorato valore della cosa venduta, pari ad € 50.000, e l’intollerabilità delle immissioni rumorose, con conseguente condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del correlato danno, pari ad € 33.091, e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a manlevare la predetta società.

Con la sentenza impugnata, n. 1388/2018, la Corte di Appello di Torino accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione del Tribunale, riformandola e rigettando sia la domanda originariamente formulata dal Lazzaro nei confronti della società appellante, che quella di manleva introdotta da quest’ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che dichiarava unica responsabile dei danni patiti dall’attore in prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.113, 115, 116 c.p.c. e 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dapprima confermato il superamento dei livelli di soglia previsti per la normale tollerabilità delle immissioni rumorose, e poi escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. perché non le era stata prospettata dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in sede di vendita del cespite poi adibito a panetteria, alcuna controindicazione all’esercizio della predetta attività commerciale.

Il motivo è fondato.

Va data continuità al principio richiamato dal ricorrente, secondo cui “In tema di immissioni, l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi, secondo i criteri all'uopo indicati dall'art. 844 c.c., cui è estraneo il criterio della colpa.

Pertanto, una volta accertata l'esistenza della propagazione molesta e stabilito, secondo i criteri dettati dall'art. 844 c.c., il suo grado di tollerabilità, l'individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14353 del 03/11/2000, Rv. 54 1337).

L’elemento soggettivo, dunque, non ha alcuna rilevanza, ai fini dell’affermazione della responsabilità per le conseguenze delle immissioni eccessivamente moleste, una volta accertato l’oggettivo superamento della soglia di tollerabilità prevista dalla legge.

Infatti “L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventualecontemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambitodelle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio.

Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio dicontemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018 , Rv. 650173; conf.

Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 5844 del 13/03/2007 , Rv. 597527; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 25/08/2005 , Rv. 584409).

Nella seconda eventualità, dunque, il giudice di merito è tenuto a riconoscere l’illiceità delle immissioni che superino la soglia di tollerabilità e può operare un contemperamento tra le esigenze del soggetto leso e quelle dell’attività produttiva solo nel senso di imporre all’esercente di quest’ultima l’adozione dei “… rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità” (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5564 del 08/03/2010, Rv. 611786, relativa ad una fattispecie di immissioni rumorose al di sopra della normale tollerabilità determinate da attività di ristorazione, caratterizzata dallo svolgimento di banchetti nuziali, con notevole afflusso di persone).

La Corte di Appello ha quindi errato nell’attribuire rilievo all’elemento della buona fede della [OSCURATO:SOCIETA].

Esso, infatti, rileva certamente nell’ambito del rapporto interno, tra la predetta società e la venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e dunque in relazione alla domanda di manleva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva spiegato nei confronti della sua dante causa, ma non anche in riferimento al rapporto corrente tra la società esercente l’attività rumorosa e il terzo danneggiato.

In quest’ultimo ambito, infatti, quel che è decisivo è l’accertamento dell’avvenuto superamento del livello soglia della normale tollerabilità, dal quale discende la responsabilità del soggetto che procura le immissioni rumorose e dunque il suo obbligo di risarcire il danno da esse derivante.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento degli altri tre, con i quali il ricorrente denunzia, rispettivamente, l’erronea valutazione delle prove e dei documenti allegati al giudizio di merito (secondo motivo) e l’erronea interpretazione dei fatti di causa (terzo e quarto motivo).

Il giudice del rinvio dovrà infatti operare una complessiva rivalutazione della fattispecie, tenendo conto dei principi sopra esposti, secondo cui la responsabilità del soggetto che dà origine alle immissioni sussiste, ove sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle stesse, a prescindere da qualsiasi considerazione dell’elemento soggettivo.

La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino, in diff

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5342-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 97, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in perso n a del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] CAVERNIn. 6 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 1388/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/07/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.5.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio le società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Aosta per sentir accertare l’intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti, a carico del suo appartamento, dal sottostante esercizio di panificazione e vendita di prodotti da forno gestita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al contratto di vendita dell’immobile dell’attore, con conseguente risoluzione dello stesso o determinazione del minor valore del cespite e condanna di ambo le parti, per i rispettivi titoli, al risarcimento del danno. Nella resistenza delle due società convenute il Tribunale, con sentenza n. 289/2017, resa all’esito di giudizio nel cuicorso era stato anche esperito un procedimento incidentale di urgenza ex art. 700 c.p.c., accoglieva la domanda, accertando l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che condannava al risarcimento del danno specifico da minorato valore della cosa venduta, pari ad € 50.000, e l’intollerabilità delle immissioni rumorose, con conseguente condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del correlato danno, pari ad € 33.091, e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a manlevare la predetta società. Con la sentenza impugnata, n. 1388/2018, la Corte di Appello di Torino accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione del Tribunale, riformandola e rigettando sia la domanda originariamente formulata dal Lazzaro nei confronti della società appellante, che quella di manleva introdotta da quest’ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che dichiarava unica responsabile dei danni patiti dall’attore in prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.113, 115, 116 c.p.c. e 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dapprima confermato il superamento dei livelli di soglia previsti per la normale tollerabilità delle immissioni rumorose, e poi escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. perché non le era stata prospettata dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in sede di vendita del cespite poi adibito a panetteria, alcuna controindicazione all’esercizio della predetta attività commerciale. Il motivo è fondato. Va data continuità al principio richiamato dal ricorrente, secondo cui “In tema di immissioni, l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi, secondo i criteri all'uopo indicati dall'art. 844 c.c., cui è estraneo il criterio della colpa. Pertanto, una volta accertata l'esistenza della propagazione molesta e stabilito, secondo i criteri dettati dall'art. 844 c.c., il suo grado di tollerabilità, l'individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14353 del 03/11/2000, Rv. 54 1337). L’elemento soggettivo, dunque, non ha alcuna rilevanza, ai fini dell’affermazione della responsabilità per le conseguenze delle immissioni eccessivamente moleste, una volta accertato l’oggettivo superamento della soglia di tollerabilità prevista dalla legge. Infatti “L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventualecontemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambitodelle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio dicontemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 21554 del 03/09/2018 , Rv. 650173; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 5844 del 13/03/2007 , Rv. 597527; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 25/08/2005 , Rv. 584409). Nella seconda eventualità, dunque, il giudice di merito è tenuto a riconoscere l’illiceità delle immissioni che superino la soglia di tollerabilità e può operare un contemperamento tra le esigenze del soggetto leso e quelle dell’attività produttiva solo nel senso di imporre all’esercente di quest’ultima l’adozione dei “… rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità” (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 5564 del 08/03/2010, Rv. 611786, relativa ad una fattispecie di immissioni rumorose al di sopra della normale tollerabilità determinate da attività di ristorazione, caratterizzata dallo svolgimento di banchetti nuziali, con notevole afflusso di persone). La Corte di Appello ha quindi errato nell’attribuire rilievo all’elemento della buona fede della [OSCURATO:SOCIETA]. Esso, infatti, rileva certamente nell’ambito del rapporto interno, tra la predetta società e la venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e dunque in relazione alla domanda di manleva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva spiegato nei confronti della sua dante causa, ma non anche in riferimento al rapporto corrente tra la società esercente l’attività rumorosa e il terzo danneggiato. In quest’ultimo ambito, infatti, quel che è decisivo è l’accertamento dell’avvenuto superamento del livello soglia della normale tollerabilità, dal quale discende la responsabilità del soggetto che procura le immissioni rumorose e dunque il suo obbligo di risarcire il danno da esse derivante. L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento degli altri tre, con i quali il ricorrente denunzia, rispettivamente, l’erronea valutazione delle prove e dei documenti allegati al giudizio di merito (secondo motivo) e l’erronea interpretazione dei fatti di causa (terzo e quarto motivo). Il giudice del rinvio dovrà infatti operare una complessiva rivalutazione della fattispecie, tenendo conto dei principi sopra esposti, secondo cui la responsabilità del soggetto che dà origine alle immissioni sussiste, ove sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle stesse, a prescindere da qualsiasi considerazione dell’elemento soggettivo. La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino, in diff
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