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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35056/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai delitti di cui agli artt.56, 628, co. 2, e 337, 582, 585, 576, n. 5 cod.pen., nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e dell'esclusione delle menzionate circostanze attenuanti (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 12 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai delitti di cui agli artt.56, 628, co. 2, e 337, 582, 585, 576, n. 5 cod.pen., nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, sono entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e dell'esclusione delle menzionate circostanze attenuanti (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 12 sett
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