CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 30652/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'Il giugno 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Rimini il 26 ottobre 2022, ha rideterminato in 1 anno e 6 mesi di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A); fatto commesso in Coriano il 30 settembre 2014 in relazione all'annualità 2013, essendo stato il medesimo reato dichiarato estinto per prescrizione in secondo grado con riferimento alle condotte commesse, rispettivamente, il 30 settembre 2012 (annualità 2011) e il 30 settembre 2013 (annualità 2012). Letta la memoria del 25 marzo 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma "del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto, oltre ad essere ripropositivo di profili di censura già puntualmente vagliati e disattesi dai giudici di merito, è volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata) hanno valorizzato gli elementi cristallizzati, all'esito delle relative acquisizioni documentali, negli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che non hanno trovato serie smentite ex adverso, e ciò anche rispetto all'esistenza di eventuali operazioni passive e di costi non registrati. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali a carico dell'imputato e la reiterazione delle omissioni degli adempimenti fiscali (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roman