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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 10012/2023

Testo disponibile della fonte

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Marco, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 216/2019 dell a Corte di Appello di BOLOGNA, depositata il 13.3.2019, R.G. n. 83/2018;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna rigettava l ’appello che l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Modena che aveva respinto tutte le domande che il Franchini aveva spiegato nei confronti della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., domande relative: 1) alla indennità sostitutiva del preavviso ex art. 10 dell’AEC; 2) all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. o in subordine all’indennità suppletiva di clientela, quale minimo garantito, e FIRR; 3) alle provvigioni sugli affari promossi direttamente dalla mandante nella sua zona e presso la sua clientela ex art. 1749, comma 3, c.c.; 4) al rimborso spese per le attività accessorie al contratto di agenzia e precisamente quelle di c.d. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per l’informazione medica area Nord; 5) al compenso per l’attività di [OSCURATO:PERSONA] (ADCF).

Condannava, quindi, l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate,e poneva a carico dello stesso ilc.d. raddoppio del contributo unificato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva anzitutto il motivo d’appello relativo al contestato recesso per giusta causa della preponente; respingeva, inoltre, il motivo d’appello a mezzo del quale il Franchini si doleva del rigetto della sua domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi accessori, rilevando che in proposito alcuna istanza era stata formulata in primo grado in via di arricchimento senza causa, e dichiarando, quindi,inammissibile la domanda in tale chiave proposta in subordine solo nel ricorso in appello.

Rigettava altresì il motivo d’appello del Franchini relativo al rigetto della sua domanda avente ad oggetto il compenso per l’attività di ADCF (detto anche [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, respingeva il motivo relativo al regolamento delle spese di primo grado, comprese quelle della C.T.U.

3. Avverso tale decisioneFranchini Marco ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a quattromotivi.

4. Ha resistito l’intimatacon controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conil primo motivo, il ricorrente denunci a “Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità parziale della sentenza”.

Tanto per avere la Corte felsinea, in ordine alla dedotta insussistenza della giusta causa del recesso, motivato “per relationem” alla sentenza di primo grado, condividendo genericamente le argomentazioni s volte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame.

2. Con il se condo motivo, denu ncia “Omessa pronuncia e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.

In subordine violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.; mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

In ulteriore subordine violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2041-2042-2697 c.c.- 99 - 112 - 115 - 163 - 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Sotto il profilo principaledella censura, si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che al Franchini non competesse alcun rimborso spese per attività estranee al rapporto di agenzia.

In subordine, deduce che la stessa Corte aveva erroneamente ritenuto che la domanda di arricchimento senza causa era stata proposta in primo grado con esclusivo riferimento al compenso per le provvigioni anziché con riferimento alle spese sostenute per il disbrigo delle attività dei tre contratti allegati.

In ulteriore subordine, sostiene la violazione delle norme indicate in rubrica per avere la medesima Corte erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ancorché fondata sulle stesse circostanze di fatto fatte valere nel giudizio di primo grado.

3. Con il terzo motivo, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 primo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. – Errore processuale In subordine violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”.

Sostiene che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non istituita la figura di [OSCURATO:PERSONA] – e quindi non dovuto al Franchini il relativo compenso – non considerando che la mandante gli aveva conferito per iscritto detto incarico con ciò riconoscendone la sussistenza.

Ivi in subordine lamenta che detta Corte, da un lato, aveva escluso il conferimento al Franchini di detto incarico (e quindi esclusa l’esistenza di un contratto in tal senso) e, dall’altro, aveva escluso il ricorrente dal diritto all’indennizzo per essere lo stesso titolare delle relative azioni contrattuali.

4. Con il quarto ed ultimo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 per avere la Corte d’appello posto ad esclusivo carico del ricorrente le spese di c.t.u. a fronte della dichiarata totale compensazione tra le parti delle generali spese processuali”.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisca espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

Dunque, se è vero che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado, occorre pur sempre che il giudice del gravame dia conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre deve essere cassata la decisione di mera adesione alla decisione di primo grado senza che emerga dalla sentenza di appello che a tale risultato il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (così, ex plurimis, di recente Cass. civ., sez. lav., 24.6.2020, n. 12486).

Per altro verso, è stato specificato che, in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex articolo 366, n. 6, del c.p.c., occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (in tal senso Cass. civ., sez.

III, 3.11.2021, n. 31314).

5.2. Ritiene il Collegio che nella specie non si è assolutamente in presenza di una motivazione del giudice d’appello in parte qua meramente per relationemalla decisione di primo grado.

5.3. In primo luogo, la Corte distrettuale, nel considerare il motivo d’appello a mezzo del quale il Franchini aveva impugnato la sentenza del Tribunale “nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto provati gli inadempimenti posti alla base del recesso idonei ad integrare giusta causa”, ha anche preliminarmente trascritto passi dell’atto di appello relativi a talecensura (cfr. tra la pag. 6 e la pag. 7 della sua sentenza).Ebbene, il ricorrente assume che la Corte avrebbe descritto “(male e con vistose lacune) le censure” dello stesso, ma tale assunto non è meglio specificato.

5.4. Inoltre, la Corte territoriale, nel ripercorrere la motivazione del primo giudice a riguardo, aveva osservato che essa seguiva “un iter logico giuridico coerente, in alcuni passaggi nemmeno censurato dall’attuale appellante”(così alla fine di pag. 7).

La stessa Corte, ancora, aveva sì riportato testualmente talune parti dei motivi della decisione del Tribunale, ma aveva rilevato che “le difese del ricorrente”, che già secondo il primo giudice non valevano “a mutare le conclusioni raggiunte”dallo stesso, erano state solo “reiterate in questa sede”, vale a dire, in appello (cfr. pag. 8 dell’impugnata sentenza).

5.5. Infine, la Corte d’appello ha considerato che: “Nessuna incidenza sulla valutazione della gravità dell’addebito può poi avere la reiezione della domanda risarcitoria, trattandosi di due piani non necessariamente coincidenti (l’inadempimento idoneo ad integrare giusta causa non sempre crea danno) ed essendo il rigetto della pretesa riconvenzionale stato determinato dalla carenza di allegazione e prova del lamentato pregiudizio.

Va dunque confermata sul punto la pronuncia gravata, non operando l’eccezione ex art. 1375 c.c. invocata dall’attuale appellante, dato che non sono configurabili inadempimenti di non scarsa importanza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. (le provvigioni sono state integralmente erogate, tanto che l’attuale appellante ha rinunciato alla domanda nelle more del giudizio e per quanto attiene al rimborso spese ed al compenso di ADCF vedi infra)” (così alla pag. 10 della sua sentenza).

5.6. Resta, perciò, confermato che la motivazione resa non è affatto apparente, perché costituisce risposta pertinente e completa al relativo motivo d’appello, e nella quale il richiamo a talune parti delle ragioni della decisione del giudice di primo grado atteneva soprattutto alle deduzioni dell’istante che erano state meramente reiterate con detta censura, ma, secondo la Corte, già esaminate dal Tribunale.

In tale motivazione, infine, la Corte d’appello non ha mancato di esporre il proprio autonomo convincimento sui punti di censura che lo richiedevano. 6.Parimenti infondato nel suo complesso è il secondo motivo.

6.1. La versione principale in cui si articola tale motivo (pagg. 20-21 del ricorso) è inammissibile laddove si riferisce anche all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

Secondo questa Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico- fenomenica, principale o secondario, e non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483; ma v. anche id., sez. un., 26.7.2019, n. 20399).

Ebbene, ciò cuila Corte territoriale non avrebbe risposto era solo un’ “obiezione del ricorrente” (cfr. pag. 20 del ricorso).

Va da sé che neppure è configurabile a riguardo l’omessa pronuncia alternativamente profilata dall’impugnante, perché la Corte di merito si è certamente espressa sul motivo d’appello che riguardava il tema del rimborso spese reclamato dal Franchini, ribadendo quanto già accertato dal Tribunale, ossia che in nessuno dei contratti sottoscritti tra le parti era previsto un rimborso spese e che non poteva ritenersi intervenuta neppure una pattuizione verbale, alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, in quanto generiche o contrastanti (vedi pagina 13 della sentenza).6.2.

Quanto, poi, alle ulteriori e subordinate deduzioni del ricorrente nell’ambito delsecondo motivo di ricorso, volte a censurare il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte territoriale in ordine alla domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c., ed incentrate sull’assunto attoreo secondo cui tale domanda sarebbe stata proposta con riferimento alle pretese attinenti sia alle provvigioni, sia al le spese per le attività collaterali, sembra sufficiente rilevare che un siffatto assunto non è sorretto da puntuali indicazion i , e d è pertan to privo di specificità , non avendo il ricorrente trascritto la parte espositivadel ricorso introduttivo che sarebbe stata espressiva di tale domanda in ipotesi subordinata,e che il giudice di appello ha invece interpretato come riferita esclusivamente al compenso richiesto a fronte dell’attività di ADCF, che tanto il tribunale quanto la corte hanno escluso essere stata svolta (vedi pagina 12della sentenza).

Ne risultano incensurabili i rilievi della Corte territoriale che ha concluso nel senso dell’assenza di una domanda in questa chiave, attenendosi alle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo.

Lo stesso deficit di specificità si riscontra anche e a maggior ragione con riguardo alla domanda che sarebbe stata (ri)proposta ex novo in appello e sulla quale la Corte non avrebbe deciso , essendosi sul punto il ricorrente limitato ad una sintesi del motivo (rectius: della domanda) senza alcuna altra precisazione circa l’atto in cui essa sarebbe stata svolta e la sua attuale collocazione negli atti di causa.

Va invero ricordato che, perchépossa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, quindi, si deduca laviolazione, nel giudizio di merito, del citato art.112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'oneredi indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 15367/2014; n .28072 del 14/10/2021).

7. Inammissibile è il terzo motivo per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

7.1. In una prima parte di tale doglianza si deduce che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che la figura professionale del [OSCURATO:PERSONA], non solo era stata prevista dall’organigramma aziendale, ma pure istituita, tanto che le relative funzioni erano state espressamente conferite al Franchini.

Non considera, però, il ricorrente che la Corte di merito aveva risposto alla medesima censura che era statagià da lui rivolta quale appellante alla decisione di primo grado (cfr. pag. 14 della sua sentenza), ritenendo dimostrato in base alle prove considerate “che il ruolo di ADCF – nel quale sarebbero dovuti confluire i compiti di clinical monitor e di capo area con conseguente abolizione di tali posizioni –non è poi stato in concreto istituito” (cfr. in extenso tra la pag. 14 e la pag. 15 della stessa sentenza).

7.2. Analoghe considerazioni valgono per la seconda parte di tale motivo, nella quale è addebitata alla Corte territoriale una contraddizione, che, in disparte il rilievo che in questa sede di legittimità doveva essere altrimenti fatta valere, era stata già denunciata in appello nei medesimi termini, per essere motivatamente esclusa da detta Corte (cfr. pagg. 15-16 della sua sentenza), in base ad argomentineanche considerati dal ricorrente.

8. E’ infondato, infine, l’ultimo motivo di ricorso.

8.1. Il regolamento delle spese del primo grado di giudizio, che formava oggetto di apposito motivo d’appello del Franchini, è stato motivatamente confermato dalla Corte territoriale e sfugge a qualsiasi rilievo in questa sede di legittimità.

Secondo questa Corte, infatti, non viola l’art. 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo aver dichiaratola compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell’attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale (così Cass. civ., sez.

III, 13.9.2019, n. 22868).

9. Il ricorrente, pertanto, di nuovo so ccombente, de v’essere condannato al pa gamento, in favore della controricor rente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6 .000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Marco, elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 216/2019 dell a Corte di Appello di BOLOGNA, depositata il 13.3.2019, R.G. n. 83/2018;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna rigettava l ’appello che l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale di Modena che aveva respinto tutte le domande che il Franchini aveva spiegato nei confronti della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., domande relative: 1) alla indennità sostitutiva del preavviso ex art. 10 dell’AEC; 2) all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. o in subordine all’indennità suppletiva di clientela, quale minimo garantito, e FIRR; 3) alle provvigioni sugli affari promossi direttamente dalla mandante nella sua zona e presso la sua clientela ex art. 1749, comma 3, c.c.; 4) al rimborso spese per le attività accessorie al contratto di agenzia e precisamente quelle di c.d. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per l’informazione medica area Nord; 5) al compenso per l’attività di [OSCURATO:PERSONA] (ADCF). Condannava, quindi, l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate,e poneva a carico dello stesso ilc.d. raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva anzitutto il motivo d’appello relativo al contestato recesso per giusta causa della preponente; respingeva, inoltre, il motivo d’appello a mezzo del quale il Franchini si doleva del rigetto della sua domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi accessori, rilevando che in proposito alcuna istanza era stata formulata in primo grado in via di arricchimento senza causa, e dichiarando, quindi,inammissibile la domanda in tale chiave proposta in subordine solo nel ricorso in appello. Rigettava altresì il motivo d’appello del Franchini relativo al rigetto della sua domanda avente ad oggetto il compenso per l’attività di ADCF (detto anche [OSCURATO:PERSONA]). Infine, respingeva il motivo relativo al regolamento delle spese di primo grado, comprese quelle della C.T.U. 3. Avverso tale decisioneFranchini Marco ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a quattromotivi. 4. Ha resistito l’intimatacon controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo, il ricorrente denunci a “Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità parziale della sentenza”. Tanto per avere la Corte felsinea, in ordine alla dedotta insussistenza della giusta causa del recesso, motivato “per relationem” alla sentenza di primo grado, condividendo genericamente le argomentazioni s volte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse sulla base dei motivi di gravame. 2. Con il se condo motivo, denu ncia “Omessa pronuncia e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c. In subordine violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.; mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. In ulteriore subordine violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2041-2042-2697 c.c.- 99 - 112 - 115 - 163 - 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Sotto il profilo principaledella censura, si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che al Franchini non competesse alcun rimborso spese per attività estranee al rapporto di agenzia. In subordine, deduce che la stessa Corte aveva erroneamente ritenuto che la domanda di arricchimento senza causa era stata proposta in primo grado con esclusivo riferimento al compenso per le provvigioni anziché con riferimento alle spese sostenute per il disbrigo delle attività dei tre contratti allegati. In ulteriore subordine, sostiene la violazione delle norme indicate in rubrica per avere la medesima Corte erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ancorché fondata sulle stesse circostanze di fatto fatte valere nel giudizio di primo grado. 3. Con il terzo motivo, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 primo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. – Errore processuale In subordine violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. Sostiene che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non istituita la figura di [OSCURATO:PERSONA] – e quindi non dovuto al Franchini il relativo compenso – non considerando che la mandante gli aveva conferito per iscritto detto incarico con ciò riconoscendone la sussistenza. Ivi in subordine lamenta che detta Corte, da un lato, aveva escluso il conferimento al Franchini di detto incarico (e quindi esclusa l’esistenza di un contratto in tal senso) e, dall’altro, aveva escluso il ricorrente dal diritto all’indennizzo per essere lo stesso titolare delle relative azioni contrattuali. 4. Con il quarto ed ultimo motivo, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 per avere la Corte d’appello posto ad esclusivo carico del ricorrente le spese di c.t.u. a fronte della dichiarata totale compensazione tra le parti delle generali spese processuali”. 5. Il primo motivo è infondato. 5.1. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisca espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. Dunque, se è vero che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado, occorre pur sempre che il giudice del gravame dia conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre deve essere cassata la decisione di mera adesione alla decisione di primo grado senza che emerga dalla sentenza di appello che a tale risultato il giudice sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (così, ex plurimis, di recente Cass. civ., sez. lav., 24.6.2020, n. 12486). Per altro verso, è stato specificato che, in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex articolo 366, n. 6, del c.p.c., occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (in tal senso Cass. civ., sez. III, 3.11.2021, n. 31314). 5.2. Ritiene il Collegio che nella specie non si è assolutamente in presenza di una motivazione del giudice d’appello in parte qua meramente per relationemalla decisione di primo grado. 5.3. In primo luogo, la Corte distrettuale, nel considerare il motivo d’appello a mezzo del quale il Franchini aveva impugnato la sentenza del Tribunale “nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto provati gli inadempimenti posti alla base del recesso idonei ad integrare giusta causa”, ha anche preliminarmente trascritto passi dell’atto di appello relativi a talecensura (cfr. tra la pag. 6 e la pag. 7 della sua sentenza).Ebbene, il ricorrente assume che la Corte avrebbe descritto “(male e con vistose lacune) le censure” dello stesso, ma tale assunto non è meglio specificato. 5.4. Inoltre, la Corte territoriale, nel ripercorrere la motivazione del primo giudice a riguardo, aveva osservato che essa seguiva “un iter logico giuridico coerente, in alcuni passaggi nemmeno censurato dall’attuale appellante”(così alla fine di pag. 7). La stessa Corte, ancora, aveva sì riportato testualmente talune parti dei motivi della decisione del Tribunale, ma aveva rilevato che “le difese del ricorrente”, che già secondo il primo giudice non valevano “a mutare le conclusioni raggiunte”dallo stesso, erano state solo “reiterate in questa sede”, vale a dire, in appello (cfr. pag. 8 dell’impugnata sentenza). 5.5. Infine, la Corte d’appello ha considerato che: “Nessuna incidenza sulla valutazione della gravità dell’addebito può poi avere la reiezione della domanda risarcitoria, trattandosi di due piani non necessariamente coincidenti (l’inadempimento idoneo ad integrare giusta causa non sempre crea danno) ed essendo il rigetto della pretesa riconvenzionale stato determinato dalla carenza di allegazione e prova del lamentato pregiudizio. Va dunque confermata sul punto la pronuncia gravata, non operando l’eccezione ex art. 1375 c.c. invocata dall’attuale appellante, dato che non sono configurabili inadempimenti di non scarsa importanza in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. (le provvigioni sono state integralmente erogate, tanto che l’attuale appellante ha rinunciato alla domanda nelle more del giudizio e per quanto attiene al rimborso spese ed al compenso di ADCF vedi infra)” (così alla pag. 10 della sua sentenza). 5.6. Resta, perciò, confermato che la motivazione resa non è affatto apparente, perché costituisce risposta pertinente e completa al relativo motivo d’appello, e nella quale il richiamo a talune parti delle ragioni della decisione del giudice di primo grado atteneva soprattutto alle deduzioni dell’istante che erano state meramente reiterate con detta censura, ma, secondo la Corte, già esaminate dal Tribunale. In tale motivazione, infine, la Corte d’appello non ha mancato di esporre il proprio autonomo convincimento sui punti di censura che lo richiedevano. 6.Parimenti infondato nel suo complesso è il secondo motivo. 6.1. La versione principale in cui si articola tale motivo (pagg. 20-21 del ricorso) è inammissibile laddove si riferisce anche all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. Secondo questa Corte, infatti, l’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico- fenomenica, principale o secondario, e non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483; ma v. anche id., sez. un., 26.7.2019, n. 20399). Ebbene, ciò cuila Corte territoriale non avrebbe risposto era solo un’ “obiezione del ricorrente” (cfr. pag. 20 del ricorso). Va da sé che neppure è configurabile a riguardo l’omessa pronuncia alternativamente profilata dall’impugnante, perché la Corte di merito si è certamente espressa sul motivo d’appello che riguardava il tema del rimborso spese reclamato dal Franchini, ribadendo quanto già accertato dal Tribunale, ossia che in nessuno dei contratti sottoscritti tra le parti era previsto un rimborso spese e che non poteva ritenersi intervenuta neppure una pattuizione verbale, alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, in quanto generiche o contrastanti (vedi pagina 13 della sentenza).6.2. Quanto, poi, alle ulteriori e subordinate deduzioni del ricorrente nell’ambito delsecondo motivo di ricorso, volte a censurare il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte territoriale in ordine alla domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c., ed incentrate sull’assunto attoreo secondo cui tale domanda sarebbe stata proposta con riferimento alle pretese attinenti sia alle provvigioni, sia al le spese per le attività collaterali, sembra sufficiente rilevare che un siffatto assunto non è sorretto da puntuali indicazion i , e d è pertan to privo di specificità , non avendo il ricorrente trascritto la parte espositivadel ricorso introduttivo che sarebbe stata espressiva di tale domanda in ipotesi subordinata,e che il giudice di appello ha invece interpretato come riferita esclusivamente al compenso richiesto a fronte dell’attività di ADCF, che tanto il tribunale quanto la corte hanno escluso essere stata svolta (vedi pagina 12della sentenza). Ne risultano incensurabili i rilievi della Corte territoriale che ha concluso nel senso dell’assenza di una domanda in questa chiave, attenendosi alle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo. Lo stesso deficit di specificità si riscontra anche e a maggior ragione con riguardo alla domanda che sarebbe stata (ri)proposta ex novo in appello e sulla quale la Corte non avrebbe deciso , essendosi sul punto il ricorrente limitato ad una sintesi del motivo (rectius: della domanda) senza alcuna altra precisazione circa l’atto in cui essa sarebbe stata svolta e la sua attuale collocazione negli atti di causa. Va invero ricordato che, perchépossa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca laviolazione, nel giudizio di merito, del citato art.112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'oneredi indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 15367/2014; n .28072 del 14/10/2021). 7. Inammissibile è il terzo motivo per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 7.1. In una prima parte di tale doglianza si deduce che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che la figura professionale del [OSCURATO:PERSONA], non solo era stata prevista dall’organigramma aziendale, ma pure istituita, tanto che le relative funzioni erano state espressamente conferite al Franchini. Non considera, però, il ricorrente che la Corte di merito aveva risposto alla medesima censura che era statagià da lui rivolta quale appellante alla decisione di primo grado (cfr. pag. 14 della sua sentenza), ritenendo dimostrato in base alle prove considerate “che il ruolo di ADCF – nel quale sarebbero dovuti confluire i compiti di clinical monitor e di capo area con conseguente abolizione di tali posizioni –non è poi stato in concreto istituito” (cfr. in extenso tra la pag. 14 e la pag. 15 della stessa sentenza). 7.2. Analoghe considerazioni valgono per la seconda parte di tale motivo, nella quale è addebitata alla Corte territoriale una contraddizione, che, in disparte il rilievo che in questa sede di legittimità doveva essere altrimenti fatta valere, era stata già denunciata in appello nei medesimi termini, per essere motivatamente esclusa da detta Corte (cfr. pagg. 15-16 della sua sentenza), in base ad argomentineanche considerati dal ricorrente. 8. E’ infondato, infine, l’ultimo motivo di ricorso. 8.1. Il regolamento delle spese del primo grado di giudizio, che formava oggetto di apposito motivo d’appello del Franchini, è stato motivatamente confermato dalla Corte territoriale e sfugge a qualsiasi rilievo in questa sede di legittimità. Secondo questa Corte, infatti, non viola l’art. 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo aver dichiaratola compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell’attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale (così Cass. civ., sez. III, 13.9.2019, n. 22868). 9. Il ricorrente, pertanto, di nuovo so ccombente, de v’essere condannato al pa gamento, in favore della controricor rente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6 .000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d
Sentenza Cassazione n. 10012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris