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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26079/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624, 625, n.2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto da entrambi i ricorrenti, che ha a oggetto vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione del compendio probatorio, è inammissibile in quanto generico, considerato che si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 624, 625, n.2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso dedotto da entrambi i ricorrenti, che ha a oggetto vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione del compendio probatorio, è inammissibile in quanto generico, considerato che si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25
Sentenza Cassazione n. 26079/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris