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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27073/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 11696/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge Procedura DOCFA – Rideterminazione della rendita catastale N. 11696/21 R.G. - Controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 3149/17/2020depositata in data 21.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. del Lazio , con la sentenza in epigrafe, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Roma: ciò per difetto di specificità, non essendo state proposte analitiche censura avverso la sentenza di primo grado; con detta ultima, in particolare, era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento in rettifica di rendita catastale di un immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, così recuperandosi a tassazione maggiore IRPEF e addizionali per€ 18.993,57; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , in particolare per aver la C.T.R. affermato che “a fronte di adeguate motivazioni del primo Giudice non risultano spuntiper una diversa decisione”, assumendosi che, invece, con i motivi d’appello essa ricorrente aveva puntualmente ricostruito N. 11696/21 R.G. l’intera vicenda alla base dell’accertamento,fornendo tutti gli elementi a riprova dell’errore in cui era incorso l’Ufficio, a seguito del riallineamento delle mappe catastali; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 ss. c.c., risultando la decisione in contrasto con le “chiare risultanze documentali”; 1.3 – con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, deld.lgs. n. 504/1992, ancora per non aver la C.T.R. preso in considerazione tutti gli spunti da essa ricorrente forniti per evidenziare l’errore in cui era incorso l’Ufficio; 1.4 – con il quarto motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per essersi limitata la C.T.R. a richiamare, a sostegno della decisione, la sentenza di primo grado, senza però argomentare sul perché essa intendeva discostarsi dall’orientamento della Suprema Corte; 2.1 – i l ricorso è inammissibile, perché la ricorrente non ha colto la ratio decidendi; infatti, nel disattendere il gravame della Donorascenzi, la C.T.R. ha evidenziato che i motivi di doglianza proposti con l’appello costituivano mere ripetizioni di tesi già disattese dal giudice di primo grado- che pure aveva adeguatamente ed analiticamente motivato al riguardo - senza che però la ricorrente si fosse premurata di censurare specificamente le stesse; la Donorascenzi, anche in questa sede, prescinde totalmente dalla linea motivazionale della decisione impugnata, proseguendo in un proprio percorso N. 11696/21 R.G. concernente il merito della questione, che con ogni evidenza, tenuto conto del carattere vincolato del giudizio di legittimità, non può essere affrontato ove il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità, come è appunto nella specie; pertanto, il ricorso è inammissibile, in quanto la statuizione sulla sostanziale inammissibilità dell’appello per difetto di specificità (benché il dispositivo della C.T.R. sancisca il rigetto dell’appello stesso) non è stata censurata ed è quindi divenuta definitiva; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presuppos ti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11696/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge Procedura DOCFA – Rideterminazione della rendita catastale N. 11696/21 R.G. - Controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 3149/17/2020depositata in data 21.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. del Lazio , con la sentenza in epigrafe, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Roma: ciò per difetto di specificità, non essendo state proposte analitiche censura avverso la sentenza di primo grado; con detta ultima, in particolare, era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento in rettifica di rendita catastale di un immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, così recuperandosi a tassazione maggiore IRPEF e addizionali per€ 18.993,57; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente si duole della nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , in particolare per aver la C.T.R. affermato che “a fronte di adeguate motivazioni del primo Giudice non risultano spuntiper una diversa decisione”, assumendosi che, invece, con i motivi d’appello essa ricorrente aveva puntualmente ricostruito N. 11696/21 R.G. l’intera vicenda alla base dell’accertamento,fornendo tutti gli elementi a riprova dell’errore in cui era incorso l’Ufficio, a seguito del riallineamento delle mappe catastali; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 ss. c.c., risultando la decisione in contrasto con le “chiare risultanze documentali”; 1.3 – con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, deld.lgs. n. 504/1992, ancora per non aver la C.T.R. preso in considerazione tutti gli spunti da essa ricorrente forniti per evidenziare l’errore in cui era incorso l’Ufficio; 1.4 – con il quarto motivo, infine, si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per essersi limitata la C.T.R. a richiamare, a sostegno della decisione, la sentenza di primo grado, senza però argomentare sul perché essa intendeva discostarsi dall’orientamento della Suprema Corte; 2.1 – i l ricorso è inammissibile, perché la ricorrente non ha colto la ratio decidendi; infatti, nel disattendere il gravame della Donorascenzi, la C.T.R. ha evidenziato che i motivi di doglianza proposti con l’appello costituivano mere ripetizioni di tesi già disattese dal giudice di primo grado- che pure aveva adeguatamente ed analiticamente motivato al riguardo - senza che però la ricorrente si fosse premurata di censurare specificamente le stesse; la Donorascenzi, anche in questa sede, prescinde totalmente dalla linea motivazionale della decisione impugnata, proseguendo in un proprio percorso N. 11696/21 R.G. concernente il merito della questione, che con ogni evidenza, tenuto conto del carattere vincolato del giudizio di legittimità, non può essere affrontato ove il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità, come è appunto nella specie; pertanto, il ricorso è inammissibile, in quanto la statuizione sulla sostanziale inammissibilità dell’appello per difetto di specificità (benché il dispositivo della C.T.R. sancisca il rigetto dell’appello stesso) non è stata censurata ed è quindi divenuta definitiva; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. dichiara il ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presuppos ti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st
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