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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 1960

Cassazione n. 09859/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione come pronunciata.

Depo....,,b.,a in CariCeliCria Oggi, 1 6 MARI 2026 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Grosseto nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per plurime violazioni degli artt. 4 e 5 d.

Igs. 74/00, con cui questi è stato assolto per insussistenza del fatto dai punti 5), 7) e 8) dell'imputazione, con contestuale dichiarazione di non doversi procedere per le residue contestazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dell'imputazione, per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Il ricorso è circoscritto alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e, quindi limitata ai capi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dell'imputazione, censurandosi la sentenza gravata per violazione di legge, in particolare dell'art. 157 cod. pen..

Si evidenzia, in particolare, che il Tribunale di Grosseto non ha tenuto conto della specifica previsione di cui all'art. 17 comma 1-bis d.

Lgs. 74/00 che prevede che il termine base di prescrizione per i reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del citato decretò legislativo, sia elevato di un terzo (norma applicabile ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011 e, per l'effetto, alle condotte oggetto di contestazione nel presente procedimento) e che neppure sia stato calcolato il periodo di sospensione del dibattimento, peraltro indicato dallo stesso giudice in sentenza.

Quanto alla deduzione dell'interesse ad impugnare, il ricorrente adduce che a fronte di un diverso esito condannatorio in primo grado, sarebbe stata disposta confisca con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. in grado di appello.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione pronunciata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In particolare, dalla lettura della imputazione risulta che i fatti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dell'unitaria imputazione sono relativi rispettivamente: 1- Art. 4 d. .Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2014 nella dichiarazione presentata in data 30.09.2015; 2- Art. 4 d.

Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2014 nella dichiarazione IVA presentata in data 30.09.2015; 3- Art. 4 d.

Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2015 nella dichiarazione presentata in data 30.09.2016;< 4- Art. 5 d.

Igs. 74/00- omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2015, con individuazione del termine al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione e, per l'effetto, al 29.12.2016; 6- Art. 4 d.

Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2016 nella dichiarazione IVA presentata in data 28.02.2017.

La sentenza impugnata dà atto della sospensione dei termini di prescrizione in esito al rinvio delle udienze dal 29 settembre 2022 al 10 gennaio 2023 e poi alle successive udienze del 14 marzo e del 24 maggio 2023, per complessivi 187 giorni.

Posta tale premessa, si osserva che il termine di prescrizione dei reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10 del d.

Ig.s 74/2000, soggiace alla disciplina speciale di cui all'art. 17 comma 1-bis d.

Ig.s 74/2000, nel testo introdotto dal D.L. 13 AGOSTO 2011, n. 138, applicabile ai fatti commessi dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione, legge n. 148 del 14 settembre 2011 (pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2011 con espressa previsione dell'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]), e, quindi, anche ai fatti oggetto del presente processo.

In particolare, il citato comma 1-bis dell'art. 17 d.

Igs. 74/00 prevede che i termini siano elevati di un terzo e che conseguentemente il termine base di prescrizione sia pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che di tale particolare disciplina della prescrizione non si sia tenuto conto e che ad oggi il termine di prescrizione non sia decorso con riferimento ad alcuno dei capi dichiarati prescritti, anche tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione disposta nel corso del dibattimento.

Si impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento ai capi per i quali è stata dichiarata la prescrizione, rispettivamente indicati in sentenza come punti 1), 2), 3), 4) e 6).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai punti nn 1,2,3,4,6 di cui all'imputazione con rinvio per nuovo giudizio, al Tribunale di Grosseto, in diversa persona fisica.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione come pronunciata. Depo....,,b.,a in CariCeliCria Oggi, 1 6 MARI 2026 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Grosseto nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per plurime violazioni degli artt. 4 e 5 d. Igs. 74/00, con cui questi è stato assolto per insussistenza del fatto dai punti 5), 7) e 8) dell'imputazione, con contestuale dichiarazione di non doversi procedere per le residue contestazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dell'imputazione, per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorso è circoscritto alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e, quindi limitata ai capi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dell'imputazione, censurandosi la sentenza gravata per violazione di legge, in particolare dell'art. 157 cod. pen.. Si evidenzia, in particolare, che il Tribunale di Grosseto non ha tenuto conto della specifica previsione di cui all'art. 17 comma 1-bis d. Lgs. 74/00 che prevede che il termine base di prescrizione per i reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del citato decretò legislativo, sia elevato di un terzo (norma applicabile ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011 e, per l'effetto, alle condotte oggetto di contestazione nel presente procedimento) e che neppure sia stato calcolato il periodo di sospensione del dibattimento, peraltro indicato dallo stesso giudice in sentenza. Quanto alla deduzione dell'interesse ad impugnare, il ricorrente adduce che a fronte di un diverso esito condannatorio in primo grado, sarebbe stata disposta confisca con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. in grado di appello. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione pronunciata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In particolare, dalla lettura della imputazione risulta che i fatti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 6) dell'unitaria imputazione sono relativi rispettivamente: 1- Art. 4 d. .Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2014 nella dichiarazione presentata in data 30.09.2015; 2- Art. 4 d. Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2014 nella dichiarazione IVA presentata in data 30.09.2015; 3- Art. 4 d. Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2015 nella dichiarazione presentata in data 30.09.2016;< 4- Art. 5 d. Igs. 74/00- omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2015, con individuazione del termine al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione e, per l'effetto, al 29.12.2016; 6- Art. 4 d. Igs. 74/00- sottrazione a tassazione di maggiori redditi prodotti nell'anno 2016 nella dichiarazione IVA presentata in data 28.02.2017. La sentenza impugnata dà atto della sospensione dei termini di prescrizione in esito al rinvio delle udienze dal 29 settembre 2022 al 10 gennaio 2023 e poi alle successive udienze del 14 marzo e del 24 maggio 2023, per complessivi 187 giorni. Posta tale premessa, si osserva che il termine di prescrizione dei reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10 del d. Ig.s 74/2000, soggiace alla disciplina speciale di cui all'art. 17 comma 1-bis d. Ig.s 74/2000, nel testo introdotto dal D.L. 13 AGOSTO 2011, n. 138, applicabile ai fatti commessi dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione, legge n. 148 del 14 settembre 2011 (pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2011 con espressa previsione dell'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]), e, quindi, anche ai fatti oggetto del presente processo. In particolare, il citato comma 1-bis dell'art. 17 d. Igs. 74/00 prevede che i termini siano elevati di un terzo e che conseguentemente il termine base di prescrizione sia pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che di tale particolare disciplina della prescrizione non si sia tenuto conto e che ad oggi il termine di prescrizione non sia decorso con riferimento ad alcuno dei capi dichiarati prescritti, anche tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione disposta nel corso del dibattimento. Si impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento ai capi per i quali è stata dichiarata la prescrizione, rispettivamente indicati in sentenza come punti 1), 2), 3), 4) e 6). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai punti nn 1,2,3,4,6 di cui all'imputazione con rinvio per nuovo giudizio, al Tribunale di Grosseto, in diversa persona fisica. Così è
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