CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico della medesima: avverso la ordinanza del 10/12/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la revoca, previa riqualificazione da delitto in contravvenzione, per intervenuta estinzione del reato ex art. 181 comma 1 bis del Dlgs. 42/04, della relativa sentenza di condanna, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Si rappresenta il vizio di motivazione contraddittoria ed illogica per avere la Corte di appello rigettato la domanda sul rilievo per cui la condanna sarebbe intervenuta per un manufatto abusivo di circa 41 mq. da qualificarsi quale nuova costruzione, sebbene tale manufatto, per queste sue stesse caratteristiche non rientri nella fattispecie ormai residuale di cui all'art. 181 comma 1 bis del Dlgs. 42/04 delineante un delitto paesaggistico e integrando piuttosto, alla luce della sentenza della corte Costituzionale n. 56/2016, una contravvenzione come tale idonea a giustificare la accoglimento della istanza presentata. 4. Il ricorso è fondato atteso che la ordinanza impugnata fa riferimento ad un manufatto, per cui è intervenuta sentenza di condanna, di limitate dimensioni (crca 41 mq.) e nel contempo specifica che trattasi di un'opera nuova. Se tale fosse l'abuso, quale opera realizzata senza alcuna preesistenza edilizia sui cui si sia intervenuto, esso non rientrerebbe nel valore soglia di oltre mille metri cubi, idoneo a configurare un'opera abusiva integrante, in area paesaggisticamente vincolata, un delitto. Infatti a seguito dell'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale, n. 56 del 26 marzo 2016, rientrano oggi nell'art. 181, comma 1- bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, unicamente i lavori «che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi». Nel contempo tuttavia, va precisato, in ragione della specificazione di cui alla ordinanza per cui si tratterebbe di una "nuova opera" senza altra precisazione, che non può chiarirsi aliunde, atteso che tra gli atti disponibili per questa Corte non risulta la sentenza di primo grado e sul punto non appare chiarificatrice la sentenza di secondo grado, che ove si tratti di opere nuova susseguente a previa demolizione di altro manufatto, vige il principio secondo il quale in tema di reati paesaggistici, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 12 gennaio 2004, n. 42, nel caso di abbattimento di una costruzione e di successiva edificazione, in zona vincolata, di un nuovo manufatto in assenza della prescritta autorizzazione, è integrata ove lo stesso abbia un volume superiore al trenta per cento rispetto a quello della costruzione originaria, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto sia inferiore a mille metri cubi, mentre, qualora tale limite percentuale non sia superato, il reato è configurabile allorchè siano superati i limiti volumetrici alternativamente previsti dalla norma con riferimento all'ampliamento e alla nuova costruzione . (Sez. 3, n. 16476 del 03/03/2020, Giordano, Rv. 278967 - 01). 5. Consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che si atterrà ai principi sopra riportati. L'eventuale decisione di revoca della sentenza di condanna sopra citata appare in linea con il principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione, adito con istanza di revoca t della sentenza definitiva di condanna, ha il potere-dovere di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, riqualificato come contravvenzione a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità di tale disposizione, da cui deriva l'illegalità della pena inflitta e la maturata prescrizione, non ravvisata e valutata dal giudice della cognizione, non essendo precluso detto intervento in executivis dal giudicato, neppure se formatosi sulla base di una decisione assunta successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Sez. 3, n. 12916 del 27/02/2019, Costantini, Rv. 275899 - 01). P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napol