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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29943/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3/3/2022 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] •

1. Con l'impugnata sentenza, la Cort: d'Appello di ancona confermava la sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, commesso rivolgendo frasi offensive e minacciose alla direttrice della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una seduta dell'organo di disciplina.

2. Avverso la suddetta pronuncia, sono stati formulati cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 471 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'intero giudizio di merito.

Si assume, infatti, che l'udienza dibattimentale non si era svolta nell'aula di tribunale, bensì all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], ove erano presenti il magistrato ed il pubblico ministero, mentre il ricorrente vi partecipava in videoconferenza ai sensi dell'art. 146 disp.att. cod. proc. pen.

Il fatto che l'udienza si fosse svolta all'interno di un carcere comportava la mancata pubblicità della stessa, con conseguente sussistenza della nullità prevista dall'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., tempestivamente dedotta dal difensore.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione rilevando che l'offesa sarebbe stata pronunciata al termine della seduta del Consiglio di disciplina e, quindi, in un momento in cui il pubblico ufficiale non stava esercitando le proprie funzioni.

2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem, posto che per la medesima condotta oggetto di imputazione era stata irrogata una sanzione disciplinare.

2.5. Con il quinto motivo, contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo all'assorbente primo motivo.

2. Il ricorrente lamenta la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancanza di pubblicità dell'udienza, svoltasi non già nell'aula del Tribunale di Ascoli, bensì all'interno della locale casa circondariale.

Tale modalità di celebrazione dell'udienza si era resa necessaria in quanto, essendo l'imputato sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen., lo stesso non poteva essere tradotto dinanzi al Tribunale, dovendo partecipare al processo nelle forme della videoconferenza ex art. 146, disp.att., cod. proc. pen.

Poiché il Tribunale di Ascoli non disponeva della strumentazione necessaria per espletare la videoconferenza, l'udienza veniva celebrata all'interno del carcere.Tale soluzione organizzativa comportava il venir meno della pubblicità dell'udienza, posto che la casa circondariale è necessariamente un luogo liberamente accessibile a qualsivoglia soggetto interessato a presenziare all'udienza.

2.1. La Corte di appello respingeva il motivo di impugnazione, sostenendo che l'art. 471, comma 1, cod. proc. pen. non impone a pena di null!tà che l'udienza si tenga in un'aula di tribunale, né la pubblicità dell'udienza era impedita dal fatto che la stessa si fosse tenuta in una struttura carceraria.

Il giudice di appello sottolineava, altresì, che non vi era prova alcuna che vi fossero stati soggetti esterni interessati ad assistere all'udienza, ai quali fosse stato impedito l'accesso al luogo di celebrazione del processo.

Infine, si sottolineava l'indisponibilità di strutture idonee a svolgere l'udienza in videoconferenza nel circondario del Tribunale di Ascoli, posto che il più vicino ufficio giudiziario a tal fine attrezzato era il Tribunale di Ancona, posto a 123 km da quello di Ascoli.

Sulla base di tali argomenti, si affermava che l'imputato non aveva subito alcuna lesione dei diritti di difesa e, quindi, l'eccezione di nullità veniva respinta.

3. Le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono condivisibili.

Deve in primo luogo evidenziarsi che il principio della pubblicità dell'udienza può essere limitato solo in presenza delle specifiche ipotesi che, a mente dell'art.471 cod. proc. pen., consentono la celebrazione del processo "a porte chiuse", tra le quali non rientra l'impossibilità di svolgere l'udienza in vicleoconferenza per mancanza di idonea attrezzatura.

3.1. Ciò detto, non è contestabile, nel caso di specie, il marcato rispetto della pubblicità dell'udienza, nel quale il processo si è svolto all'interno di un carcere, luogo per sua natura non liberamente aperto al pubblico.

A tale conclusione si giunge valorizzando la nozione di "pubblicità" dell'udienza e la funzione che tale garanzia è diretta ad assolvere.

Il tema in esame, invero, è stato ampiamente affrontato dalla giurisprudenza convenzionale e nazionale, ma essenzialmente con riguardo alla verifica della compatibilità o meno con il dettato di cui all'art. 6 CEDU di tipologie di procedimenti penali che, per previsione normativa, non contemplano la pubblicità dell'udienza.

In particolare, la questione si è posta con riguardo ai procedimento di prevenzione, nonché al rito abbreviato.

I principi elaborati con riguardo a tali ipotesi, tuttavia, non sono direttamente rilevanti nella fattispecie in esame, nella quale non è in contestazione il fatto che il procedimento - consistendo in un ordinario giudizio dibattimentale - richiedesse la pubblicità dell'udienza; la questione riguarda, invero, la ilozione stessa di udienza pubblica e i presupposti a fronte dei quali la celebrazione dell'udienza al di fuori del tribunale possa effettivamente garantire tale presupposto.3.2.

Occorre premettere che il diritto alla celebrazione del processo in pubblica udienza, oltre ad essere previsto dall'art. 471 cod. proc. pen., trova fondamento nelle garanzie sottese all'equo processo e previste dall'art.

E CEDU, lì dove si prevede espressamente che l'imputato ha diritto a che il processo a suo carico si svolga "pubblicamente".

Si tratta di un diritto essenziale per garantire la correttezza del giudizio, posto che la pubblicità consente il controllo diffuso sull'operato del giudice e funge da prerequisito per evitare forme di abuso nell'esercizio della giurisdizione.

La pubblicità del processo, pertanto, non risponde esclusivamente ad un interesse dell'imputato, bensì garantisce a qualsivoglia cittadino di verificare direttamente come la giustizia viene amministrata.

La duplice finalità della pubblicità del giudizio è stata chiaramente espressa dalla Corte EDU, secondo cui la pubblicità della procedura tutela le persone sottoposte a giudizio da una giustizia segreta che si sottragga al controllo del pubblico; la pubblicità è anche uno dei mezzi che contribuiscono a preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali e, rendendo trasparente l'amministrazione della giustizia, concorre a realizzare lo scopo dell'articolo 6 CEDU.

Lo svolgimento delle udienze in pubblico costituisce, pertanto, un principio fondamentale in una società democratica (Corte EDU Riepan c.

Austria, § 27; Krestovskiy c.

Russia, § 24; Sutter c.

Svizzera, § 26).

3.3. La sentenza Riepan c.Austria del 14 novembre 2000, oltre che per le richiamate affermazioni di principio, risulta di particolare utilità alla risoluzione del caso in esame, in quanto riguardava una fattispecie similare, concernente il processo celebrato in un istituto penitenziario, a carico di un detenuto per reati commessi contro agenti penitenziari.

In quel caso, la Corte EDU ha ritenuto che, ove pure la pubblicità dell'udienza non sia stata formalmente esclusa, la violazione può ugualmente derivare dal fatto che il processo si sia svolto con modalità tali da impedire, in c:oncreto, che terzi interessati potessero assistervi.

In astratto, infatti, si è ritenuto che il semplice fatto che il processo si sia svolto in un carcere non porta necessariamente alla conclusione che esso sia privo di pubblicità, non rappresentando un impedimento assoluto neppure il fatto che ogni potenziale spettatore avrebbe dovuto sottoporsi a determinati controlli di identità e di sicurezza.

Trattatasi di un principio pienamente condivisibile e che, peraltro, legittima la celebrazione dei processi nelle cosiddette "aule-bunker" spesso collocate nei perimetri di istituti carcerari ed alle quali è consentito l'accesso solo dopo aver superato controlli di sicurezza.

Sottolinea la Corte EDU, tuttavia, che «un processo risponde al requisito della pubblicità solo se il pubblico è in grado di ottenere informazioni sulla sua data e sul suo luogo e se questo luogo è facilmente accessibile al pubblico.

In molti casi queste condizioni saranno soddisfatte dal semplice fatto che un'udienza si svolge in un'aula di tribunale regolare abbastanza grande da accogliere gli spettatori.

Tuttavia, la Corte osserva che lo svolgimento di un processo al di fuori di un'aula di tribunale regolare, in particolare in un luogo come una prigione, al quale il pubblico in generale non ha accesso in linea di principio, rappresenta un serio ostacolo al suo carattere pubblico.

In tal caso, lo Stato ha l'obbligo di adottare misure compensative per garantire che il pubblico e i media siano debitamente informati del luogo dell'udienza e che sia loro concesso un accesso effettivo».

3.4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche desumibili dalla citata pronuncia, è agevole ritenere che il rispetto del principio di pubblicità dell'udienza dibattimentale presuppone che, in concreto, il giudizio si svolga in un luogo facilmente accessibile, idoneo ad accogliere il pubblico e ordinariamente destinato alla celebrazione dei processi.

Ove il dibattimento si tenga in un luogo diverso dalle aule del Tribunale, pertanto, è necessario che vi siano accorgimenti tali da garantire ugualmente l'effettiva pubblicità dell'udienza, il che presuppone non solo la predisposizione, ove necessario, di sistemi di agevole accesso, ma anche l'effettiva conoscenza e conoscibilità della celebrazione del giudizio in un determinato luogo, diverso da quello abitualmente a ciò deputato.

In buona sostanza, la pubblicità dell'udienza presuppone che il quisque de populo sia posto concretamente nelle condizioni di poter agevolmente esercitare il diritto alla partecipazione all'udienza.

La possibilità di assistere all'udienza deve essere libera e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, deve potersi esercitare senza l'aggravio di particolari formalità e verifiche, se non quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico e, infine, presuppone che l'udienza si svolga in un luogo a ciò deputato.

Quest'ultimo requisito sussiste non solo quando l'udienza si svolge nelle aule dell'ufficio giudiziario, ma anche nel caso in cui - rendendosi necessaria la celebrazione in una struttura diversa -- tale fatto presenti i requisiti della notorietà.

Lì dove l'esercizio della facoltà di assistere all'udienza risulti eccessivamente gravosa, come avviene nel caso in cui occorra richiedere permessi preventivi, ovvero non esercitabile in ragione della mancanza di conoscibilità del luogo di svolgimento dell'udienza, deve ritenersi leso il requisito di pubblicità richiesto dall'art. 471 cod. proc. pen. 3.g.

Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere sussistente la violazione della pubblicità dell'udienza, posto che questa si è svolta all'interno di un carcere, luogo non abitualmente deputato alla celebrazione del dibattimento e, peraltro, lo svolgimento presso il carcere era noto alle sole parti interessate.

La Corte di appello ha ritenuto di superare la dedotta nullità, ritenendo che fosse sufficiente la possibilità di assistere da parte di coloro che erano all'interno della struttura carceraria, ma tale affermazione è errata nella misura in cui non considera che la pubblicità dell'udienza presuppone un generalizzato diritto di assistervi, non potendo ritenersi garantita lì dove i soggetti potenzialmente ammessi a presenziare siano solo un ristretto numero di persone, peraltro necessariamente appartenenti al personale operante all'interno del carcere.

Né, infine, rileva che non vi sia la prova di soggetti esterni che, pur interessati a presenziare all'udienza, non vi siano stati ammessi.

Il principio di pubblicità dell'udienza, invero, presuppone I libero accesso di chiunque all'aula di udienza, senza che eventuali interessati debbano premunirsi di autorizzazioni specifiche ed eccessivamente gravose rispetto alla regola per cui tutti i soggetti maggiorenni hanno libero accesso all'aula.

Peraltro, l'assenza di potenziali soggetti interessati richiederebbe la sussistenza del prerequisito della conoscenza del fatto che l'udienza si celebri in un luogo di norma a ciò non deputato.

In assenza di tale presupposto, viene meno la possibilità stessa, per un soggetto eventualmente interessato, di chiedere di partecipare.

4. La Corte di appello ha anche evidenziato come il difetto di pubblicità dell'udienza non avrebbe comportato, in concreto, alcuna limitazione delle garanzie e facoltà difensive riconosciute all'imputato.

Anche tale argomentazione non è condivisibile.

Come già evidenziato in precedenza, la giurisprudenza convenzionale ha da tempo sottolineato come la pubblicità del giudizio è funzionale a rendere trasparente l'amministrazione della giustizia (si veda, con riguardo al procedimento applicativo delle misure di prevenzione Corte EDU sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia; sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella contro Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia).

Sulla scorta di tali indicazioni, la Corte costituzionale, anche recentemente con la sentenza n. 109 del 2015, ha ribadito che la pubblicità del giudizio penale rappresenta un principio connaturato ad un ordinamento democratico, che ammette deroghe solo a fronte di esigenze di tutela di valori costituzionali e sulla base di apposite previsioni normative. 4.1 Una volta accertata la violazione dell'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., si ritiene che la nullità non possa essere esclusa sulla base di una valutazione in concreto dell'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della parte interessata.

Si tratta di un'affermazione non condivisibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, deve considerarsi che le nullità soggiacciono al principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. peri., per effetto del quale, ove sia riscontrata una violazione di legge sanzionata ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., non è richiesto al giudice un ulteriore vaglio circa gli effetti prodotti dalla violazione di legge.

Nel codice di procedura penale, infatti, non è prevista la regola del "raggiungimento dello scopo dell'atto", contemplata dall'art. 156 cod.proc.civ., che consente di escludere la nullità in mancanza della dimostrazione di un'effettiva conseguenza negativa derivate dal vizio processuale.

Ciò comporta che, una volta riscontrata la sussistenza di una nullità, la stessa può essere sanata solo in presenza di una delle ipotesi disciplinate dagli art. 183 e 184 cod. proc. pen. che, nel caso in esame, non ricorrono.

4.2. Occorre aggiungere che non è pertinente il riferimento all'insussistenza, in concreto, di una lesione del diritto di difesa, posto che il principio di pubblicità dell'udienza - per le ragioni sopra esposte - non è affermato esclusivamente a garanzia dell'imputato, bensì rappresenta un principio valevole in generale e volto a consentire l'esercizio del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione.

Ciò comporta che il principio di pubblicità non può essere letto esclusivamente quale un corollario delle garanzie difensive riconosciute all'imputato, avendo una portata generale e rappresentando una regola posta a tutela di un interesse collettivo alla verifica delle modalità di esercizio della giurisdizione.

Quanto detto comporta, quindi, che è del tutto irrilevante verificare se l'imputato abbia o meno risentito un pregiudizio concreto per effetto della celebrazione non pubblica dell'udienza, in quanto la nullità è integrata per il semplice fatto che non è stata garantita la pubblicità dell'udienza.

5. Per quanto concerne la natura della nullità in esame, si ritiene che la stessa vada ricondotta nell'alveo di quelle relative, trattandosi di nullità speciale, non riconducibile alle categorie generali descritte dall'art. 178 cod. proc. pen.

In particolare, per le ragioni in precedenza esposte, la mancanza di pubblicità non può essere ricollegata all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, concernendo un valore fondante della legalità dell'intero procedimento.

La nullità dettata dall'art. 471 cod. proc. pen., pur qualificata quale relativa, non pone questioni in ordine alla tempestività della deduzione, avendo la difesa dell'imputato eccepito la violazione della pubblicità fin dalla prima udienza dibattimentale, sicchè non si è verificata alcuna preclusione ex art 182 cod. proc. pen.6.

L'accertata sussistenza della nullità, verificatasi nella prima udienza dibattimentale, determina l'invalidità dell'intero procedimento con conseguente annullamento delle sentenze di primo e secondo grado.

Ciò comporta la regressione del procedimento al Tribunale, dovendosi procedere alla nuova celebrazione del dibattimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3/3/2022 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con l'impugnata sentenza, la Cort: d'Appello di ancona confermava la sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, commesso rivolgendo frasi offensive e minacciose alla direttrice della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una seduta dell'organo di disciplina. 2. Avverso la suddetta pronuncia, sono stati formulati cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 471 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'intero giudizio di merito. Si assume, infatti, che l'udienza dibattimentale non si era svolta nell'aula di tribunale, bensì all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], ove erano presenti il magistrato ed il pubblico ministero, mentre il ricorrente vi partecipava in videoconferenza ai sensi dell'art. 146 disp.att. cod. proc. pen. Il fatto che l'udienza si fosse svolta all'interno di un carcere comportava la mancata pubblicità della stessa, con conseguente sussistenza della nullità prevista dall'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., tempestivamente dedotta dal difensore. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione rilevando che l'offesa sarebbe stata pronunciata al termine della seduta del Consiglio di disciplina e, quindi, in un momento in cui il pubblico ufficiale non stava esercitando le proprie funzioni. 2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem, posto che per la medesima condotta oggetto di imputazione era stata irrogata una sanzione disciplinare. 2.5. Con il quinto motivo, contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo all'assorbente primo motivo. 2. Il ricorrente lamenta la nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancanza di pubblicità dell'udienza, svoltasi non già nell'aula del Tribunale di Ascoli, bensì all'interno della locale casa circondariale. Tale modalità di celebrazione dell'udienza si era resa necessaria in quanto, essendo l'imputato sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord.pen., lo stesso non poteva essere tradotto dinanzi al Tribunale, dovendo partecipare al processo nelle forme della videoconferenza ex art. 146, disp.att., cod. proc. pen. Poiché il Tribunale di Ascoli non disponeva della strumentazione necessaria per espletare la videoconferenza, l'udienza veniva celebrata all'interno del carcere.Tale soluzione organizzativa comportava il venir meno della pubblicità dell'udienza, posto che la casa circondariale è necessariamente un luogo liberamente accessibile a qualsivoglia soggetto interessato a presenziare all'udienza. 2.1. La Corte di appello respingeva il motivo di impugnazione, sostenendo che l'art. 471, comma 1, cod. proc. pen. non impone a pena di null!tà che l'udienza si tenga in un'aula di tribunale, né la pubblicità dell'udienza era impedita dal fatto che la stessa si fosse tenuta in una struttura carceraria. Il giudice di appello sottolineava, altresì, che non vi era prova alcuna che vi fossero stati soggetti esterni interessati ad assistere all'udienza, ai quali fosse stato impedito l'accesso al luogo di celebrazione del processo. Infine, si sottolineava l'indisponibilità di strutture idonee a svolgere l'udienza in videoconferenza nel circondario del Tribunale di Ascoli, posto che il più vicino ufficio giudiziario a tal fine attrezzato era il Tribunale di Ancona, posto a 123 km da quello di Ascoli. Sulla base di tali argomenti, si affermava che l'imputato non aveva subito alcuna lesione dei diritti di difesa e, quindi, l'eccezione di nullità veniva respinta. 3. Le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono condivisibili. Deve in primo luogo evidenziarsi che il principio della pubblicità dell'udienza può essere limitato solo in presenza delle specifiche ipotesi che, a mente dell'art.471 cod. proc. pen., consentono la celebrazione del processo "a porte chiuse", tra le quali non rientra l'impossibilità di svolgere l'udienza in vicleoconferenza per mancanza di idonea attrezzatura. 3.1. Ciò detto, non è contestabile, nel caso di specie, il marcato rispetto della pubblicità dell'udienza, nel quale il processo si è svolto all'interno di un carcere, luogo per sua natura non liberamente aperto al pubblico. A tale conclusione si giunge valorizzando la nozione di "pubblicità" dell'udienza e la funzione che tale garanzia è diretta ad assolvere. Il tema in esame, invero, è stato ampiamente affrontato dalla giurisprudenza convenzionale e nazionale, ma essenzialmente con riguardo alla verifica della compatibilità o meno con il dettato di cui all'art. 6 CEDU di tipologie di procedimenti penali che, per previsione normativa, non contemplano la pubblicità dell'udienza. In particolare, la questione si è posta con riguardo ai procedimento di prevenzione, nonché al rito abbreviato. I principi elaborati con riguardo a tali ipotesi, tuttavia, non sono direttamente rilevanti nella fattispecie in esame, nella quale non è in contestazione il fatto che il procedimento - consistendo in un ordinario giudizio dibattimentale - richiedesse la pubblicità dell'udienza; la questione riguarda, invero, la ilozione stessa di udienza pubblica e i presupposti a fronte dei quali la celebrazione dell'udienza al di fuori del tribunale possa effettivamente garantire tale presupposto.3.2. Occorre premettere che il diritto alla celebrazione del processo in pubblica udienza, oltre ad essere previsto dall'art. 471 cod. proc. pen., trova fondamento nelle garanzie sottese all'equo processo e previste dall'art. E CEDU, lì dove si prevede espressamente che l'imputato ha diritto a che il processo a suo carico si svolga "pubblicamente". Si tratta di un diritto essenziale per garantire la correttezza del giudizio, posto che la pubblicità consente il controllo diffuso sull'operato del giudice e funge da prerequisito per evitare forme di abuso nell'esercizio della giurisdizione. La pubblicità del processo, pertanto, non risponde esclusivamente ad un interesse dell'imputato, bensì garantisce a qualsivoglia cittadino di verificare direttamente come la giustizia viene amministrata. La duplice finalità della pubblicità del giudizio è stata chiaramente espressa dalla Corte EDU, secondo cui la pubblicità della procedura tutela le persone sottoposte a giudizio da una giustizia segreta che si sottragga al controllo del pubblico; la pubblicità è anche uno dei mezzi che contribuiscono a preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali e, rendendo trasparente l'amministrazione della giustizia, concorre a realizzare lo scopo dell'articolo 6 CEDU. Lo svolgimento delle udienze in pubblico costituisce, pertanto, un principio fondamentale in una società democratica (Corte EDU Riepan c. Austria, § 27; Krestovskiy c. Russia, § 24; Sutter c. Svizzera, § 26). 3.3. La sentenza Riepan c.Austria del 14 novembre 2000, oltre che per le richiamate affermazioni di principio, risulta di particolare utilità alla risoluzione del caso in esame, in quanto riguardava una fattispecie similare, concernente il processo celebrato in un istituto penitenziario, a carico di un detenuto per reati commessi contro agenti penitenziari. In quel caso, la Corte EDU ha ritenuto che, ove pure la pubblicità dell'udienza non sia stata formalmente esclusa, la violazione può ugualmente derivare dal fatto che il processo si sia svolto con modalità tali da impedire, in c:oncreto, che terzi interessati potessero assistervi. In astratto, infatti, si è ritenuto che il semplice fatto che il processo si sia svolto in un carcere non porta necessariamente alla conclusione che esso sia privo di pubblicità, non rappresentando un impedimento assoluto neppure il fatto che ogni potenziale spettatore avrebbe dovuto sottoporsi a determinati controlli di identità e di sicurezza. Trattatasi di un principio pienamente condivisibile e che, peraltro, legittima la celebrazione dei processi nelle cosiddette "aule-bunker" spesso collocate nei perimetri di istituti carcerari ed alle quali è consentito l'accesso solo dopo aver superato controlli di sicurezza. Sottolinea la Corte EDU, tuttavia, che «un processo risponde al requisito della pubblicità solo se il pubblico è in grado di ottenere informazioni sulla sua data e sul suo luogo e se questo luogo è facilmente accessibile al pubblico. In molti casi queste condizioni saranno soddisfatte dal semplice fatto che un'udienza si svolge in un'aula di tribunale regolare abbastanza grande da accogliere gli spettatori. Tuttavia, la Corte osserva che lo svolgimento di un processo al di fuori di un'aula di tribunale regolare, in particolare in un luogo come una prigione, al quale il pubblico in generale non ha accesso in linea di principio, rappresenta un serio ostacolo al suo carattere pubblico. In tal caso, lo Stato ha l'obbligo di adottare misure compensative per garantire che il pubblico e i media siano debitamente informati del luogo dell'udienza e che sia loro concesso un accesso effettivo». 3.4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche desumibili dalla citata pronuncia, è agevole ritenere che il rispetto del principio di pubblicità dell'udienza dibattimentale presuppone che, in concreto, il giudizio si svolga in un luogo facilmente accessibile, idoneo ad accogliere il pubblico e ordinariamente destinato alla celebrazione dei processi. Ove il dibattimento si tenga in un luogo diverso dalle aule del Tribunale, pertanto, è necessario che vi siano accorgimenti tali da garantire ugualmente l'effettiva pubblicità dell'udienza, il che presuppone non solo la predisposizione, ove necessario, di sistemi di agevole accesso, ma anche l'effettiva conoscenza e conoscibilità della celebrazione del giudizio in un determinato luogo, diverso da quello abitualmente a ciò deputato. In buona sostanza, la pubblicità dell'udienza presuppone che il quisque de populo sia posto concretamente nelle condizioni di poter agevolmente esercitare il diritto alla partecipazione all'udienza. La possibilità di assistere all'udienza deve essere libera e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, deve potersi esercitare senza l'aggravio di particolari formalità e verifiche, se non quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico e, infine, presuppone che l'udienza si svolga in un luogo a ciò deputato. Quest'ultimo requisito sussiste non solo quando l'udienza si svolge nelle aule dell'ufficio giudiziario, ma anche nel caso in cui - rendendosi necessaria la celebrazione in una struttura diversa -- tale fatto presenti i requisiti della notorietà. Lì dove l'esercizio della facoltà di assistere all'udienza risulti eccessivamente gravosa, come avviene nel caso in cui occorra richiedere permessi preventivi, ovvero non esercitabile in ragione della mancanza di conoscibilità del luogo di svolgimento dell'udienza, deve ritenersi leso il requisito di pubblicità richiesto dall'art. 471 cod. proc. pen. 3.g. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole ritenere sussistente la violazione della pubblicità dell'udienza, posto che questa si è svolta all'interno di un carcere, luogo non abitualmente deputato alla celebrazione del dibattimento e, peraltro, lo svolgimento presso il carcere era noto alle sole parti interessate. La Corte di appello ha ritenuto di superare la dedotta nullità, ritenendo che fosse sufficiente la possibilità di assistere da parte di coloro che erano all'interno della struttura carceraria, ma tale affermazione è errata nella misura in cui non considera che la pubblicità dell'udienza presuppone un generalizzato diritto di assistervi, non potendo ritenersi garantita lì dove i soggetti potenzialmente ammessi a presenziare siano solo un ristretto numero di persone, peraltro necessariamente appartenenti al personale operante all'interno del carcere. Né, infine, rileva che non vi sia la prova di soggetti esterni che, pur interessati a presenziare all'udienza, non vi siano stati ammessi. Il principio di pubblicità dell'udienza, invero, presuppone I libero accesso di chiunque all'aula di udienza, senza che eventuali interessati debbano premunirsi di autorizzazioni specifiche ed eccessivamente gravose rispetto alla regola per cui tutti i soggetti maggiorenni hanno libero accesso all'aula. Peraltro, l'assenza di potenziali soggetti interessati richiederebbe la sussistenza del prerequisito della conoscenza del fatto che l'udienza si celebri in un luogo di norma a ciò non deputato. In assenza di tale presupposto, viene meno la possibilità stessa, per un soggetto eventualmente interessato, di chiedere di partecipare. 4. La Corte di appello ha anche evidenziato come il difetto di pubblicità dell'udienza non avrebbe comportato, in concreto, alcuna limitazione delle garanzie e facoltà difensive riconosciute all'imputato. Anche tale argomentazione non è condivisibile. Come già evidenziato in precedenza, la giurisprudenza convenzionale ha da tempo sottolineato come la pubblicità del giudizio è funzionale a rendere trasparente l'amministrazione della giustizia (si veda, con riguardo al procedimento applicativo delle misure di prevenzione Corte EDU sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia; sentenza 17 maggio 2011, Capitani e Campanella contro Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; sentenza 8 luglio 2008, Perre e altri contro Italia). Sulla scorta di tali indicazioni, la Corte costituzionale, anche recentemente con la sentenza n. 109 del 2015, ha ribadito che la pubblicità del giudizio penale rappresenta un principio connaturato ad un ordinamento democratico, che ammette deroghe solo a fronte di esigenze di tutela di valori costituzionali e sulla base di apposite previsioni normative. 4.1 Una volta accertata la violazione dell'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., si ritiene che la nullità non possa essere esclusa sulla base di una valutazione in concreto dell'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della parte interessata. Si tratta di un'affermazione non condivisibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, deve considerarsi che le nullità soggiacciono al principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. peri., per effetto del quale, ove sia riscontrata una violazione di legge sanzionata ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., non è richiesto al giudice un ulteriore vaglio circa gli effetti prodotti dalla violazione di legge. Nel codice di procedura penale, infatti, non è prevista la regola del "raggiungimento dello scopo dell'atto", contemplata dall'art. 156 cod.proc.civ., che consente di escludere la nullità in mancanza della dimostrazione di un'effettiva conseguenza negativa derivate dal vizio processuale. Ciò comporta che, una volta riscontrata la sussistenza di una nullità, la stessa può essere sanata solo in presenza di una delle ipotesi disciplinate dagli art. 183 e 184 cod. proc. pen. che, nel caso in esame, non ricorrono. 4.2. Occorre aggiungere che non è pertinente il riferimento all'insussistenza, in concreto, di una lesione del diritto di difesa, posto che il principio di pubblicità dell'udienza - per le ragioni sopra esposte - non è affermato esclusivamente a garanzia dell'imputato, bensì rappresenta un principio valevole in generale e volto a consentire l'esercizio del controllo diffuso sull'esercizio della giurisdizione. Ciò comporta che il principio di pubblicità non può essere letto esclusivamente quale un corollario delle garanzie difensive riconosciute all'imputato, avendo una portata generale e rappresentando una regola posta a tutela di un interesse collettivo alla verifica delle modalità di esercizio della giurisdizione. Quanto detto comporta, quindi, che è del tutto irrilevante verificare se l'imputato abbia o meno risentito un pregiudizio concreto per effetto della celebrazione non pubblica dell'udienza, in quanto la nullità è integrata per il semplice fatto che non è stata garantita la pubblicità dell'udienza. 5. Per quanto concerne la natura della nullità in esame, si ritiene che la stessa vada ricondotta nell'alveo di quelle relative, trattandosi di nullità speciale, non riconducibile alle categorie generali descritte dall'art. 178 cod. proc. pen. In particolare, per le ragioni in precedenza esposte, la mancanza di pubblicità non può essere ricollegata all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, concernendo un valore fondante della legalità dell'intero procedimento. La nullità dettata dall'art. 471 cod. proc. pen., pur qualificata quale relativa, non pone questioni in ordine alla tempestività della deduzione, avendo la difesa dell'imputato eccepito la violazione della pubblicità fin dalla prima udienza dibattimentale, sicchè non si è verificata alcuna preclusione ex art 182 cod. proc. pen.6. L'accertata sussistenza della nullità, verificatasi nella prima udienza dibattimentale, determina l'invalidità dell'intero procedimento con conseguente annullamento delle sentenze di primo e secondo grado. Ciò comporta la regressione del procedimento al Tribunale, dovendosi procedere alla nuova celebrazione del dibattimento. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 29943/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris