CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 39452/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1485/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31751/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le statuizioni consequenziali; ricorso trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.L. 137 del 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 luglio 2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti de libertate, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli articoli 110, 319, 321 cod. pen., 391 ter commi 2 e 3 cod pen (rispettivamente capi 1, 2, 4a e 4b dell'imputazione cautelare) in parziale accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale del 3 giugno 2025, che, in accoglimento dell'istanza dalla difesa aveva revocato la custodia cautelare in carcere originariamente applicata all'indagato in relazione ai predetti reati e a quello di cui all'articolo 74 del dpr CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39452/2025 Roma, lì, 09/12/2025 309 del 1990 (capo 28), essendo venuta meno l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 1.1. Ad avviso del Tribunale, seppur era infondata la richiesta di ripristino della custodia cautelare con riferimento al più grave delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309 del 1990, difettando con riferimento a quest'ultima fattispecie un rassicurante quadro indiziario dell'operatività di un sodalizio avente caratteri di stabilità dedito alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di sostanze stupefacenti, la censura era invece certamente meritevole di accoglimento con riferimento ai restanti reati, per i quali, come già ritenuto dal Gip, il quadro indiziario, tenuto conto dell'esistenza di un fascio multilaterale di rapporti criminali coinvolgenti di volta in volta soggetti diversi (detenuti e non) e pubblici ufficiali corrotti, tutti i volti all'abusiva introduzione nella [OSCURATO:PERSONA] di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari e al loro successivo smercio, risultava indubbiamente solido, avuto riguardo alle numerose conversazioni intercettate, fra i cui interlocutori vi era anche il Di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si faceva esplicito riferimento a diversi conteggi di sostanze stupefacenti e imprecisati rapporti di dare e avere. 1.2. Era infatti concreto e attuale il pericolo di reiterazione criminosa, reso evidente: dalle stesse modalità della recente azione delittuosa, connotata da un minimo di organizzazione di mezzi e persone volta all'introduzione in carcere di beni vietati e sostanze stupefacenti, grazie alla decisiva collaborazione degli agenti penitenziari corrotti in prima persona dal [OSCURATO:PERSONA]; dalle competenze criminali e dai numerosi precedenti penali, anche specifici e infraquinquennali, del ricorrente il quale aveva manifestato una variegata propensione a delinquere, non limitata e anzi implementata dalla lunga restrizione carceraria, elementi che portavano a escludere una prognosi di segno positivo in ordine alla ricaduta nei reati di analogo tenore. L'unico elemento di novità costituito dalle dichiarazioni confessorie, rese nell'interrogatorio di garanzia, non era tale da giustificare la cessazione del regime cautelare, trattandosi di spiegazioni generiche, parziali, dichiaratamente reticenti con riguardo alla posizione dai coindagati, inverosimili, sostanzialmente tese a sminuire il proprio attivo coinvolgimento nei più gravi fatti ascritti, per di più certamente false, giacché smentite in atti - con riguardo alla sua estraneità al traffico di sostanze stupefacenti laddove al momento della esecuzione della misura trovato in possesso di ben 5 grammi di cocaina detenuti nella sua abitazione - ovvero dalle dichiarazioni confessorie di altri correi. 1.3. Quanto alla scelta della misura doveva concludersi che il pericolo di reiterazione criminosa, non potesse, nel caso di specie, essere contenuto mediante l'applicazione di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, sia in quanto occorreva recidere gli ulteriori contatti con numerosi altri soggetti coinvolti nella vicenda, sia in quanto doveva formularsi una prognosi radicalmente negativa in ordine le capacità di autocontrollo dell'indagato; anche eventualmente con ricorso alla procedura di controllo di cui all'articolo 275 bis c.p.p., presidio elettronico esclusivamente in grado di segnalare la violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione ma non anche di localizzare gli spostamenti, men che meno di impedire la trasgressione del divieto di comunicazione. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli art 274, 275 e 292, comma 2, lett. c), cod.proc.pen. per avere ripristinato la misura cautelare della custodia in carcere, già revocata dal Gip, in assenza di elementi sopravvenuti, ignorando il comportamento collaborativo tenuto dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e comunque in violazione del principio di gradualità e proporzionalità (si citano Cass. sezione 6, sentenza n. 19.745 del 2023; Sezione 2, sentenza n. 11.667 del 2022; Sezione 2, sentenza n. 24.744 del 2019). Si rileva ancora: che il provvedimento cautelare genetico, emesso il 21 maggio 2025, aveva ritenuto le esigenze cautelari esclusivamente per il capo 28) della rubrica, reato di cui all'articolo 74 del dpr 309 del 1990, escludendo in radice la configurabilità del concorrente reato di cui all'articolo 416 c.p. (capo 27); che il Gip, a seguito dell'istanza difensiva, aveva revocato la misura proprio perché, escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] anche in considerazione dell'ampia confessione, erano cessate le esigenze cautelari; che l'autonomo appello del PM – di cui quello parzialmente accolto con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso costituisce una mera riproposizione – avverso detto provvedimento genetico, nella parte in cui aveva escluso quest’ultimo reato associativo (capo 27), era stato invece rigettato dal Tribunale del riesame. 2.2. Col secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata è sostenuta da una motivazione apparente, in specie carente di un'analisi individualizzata dei comportamenti dell'indagato e della loro evoluzione nel tempo (si citano Cass, sezione 5, n. 30.284 del 2020; sezione 6, n. 41.938 del 2019). Il Tribunale della libertà si sarebbe infatti limitato a ribadire la gravità del fatto e la pericolosità dell'indagato senza analizzarne la condotta attuale, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia, e il fatto che si trovasse già in carcere per altro reato, il che renderebbe la misura del tutto inefficace. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Si rileva preliminarmente che il ricorrente nell'argomentare il primo motivo di ricorso cita tre diverse sentenze di questa Corte di legittimità, le quali non corrispondono in alcun modo al contenuto alle stesse attribuito, trattandosi non già di sentenze ma di semplici ordinanze della sezione settima, peraltro riguardanti tutt'altre materie; con riferimento poi al secondo motivo di ricorso, le pronunce, non massimate, di questa Corte di cui vengono richiamati gli estremi riguardano tutt'altre materie, quali la guida in stato di ebbrezza, la durata delle sanzioni accessorie della sospensione della patente in caso di omicidio stradale, la tempestività dell'impugnazione di un provvedimento del tribunale di sorveglianza. 2. È fondato, nei ristretti limiti di cui alla motivazione che segue, il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in quanto, oltre non essere stato adeguatamente considerato il comportamento collaborativo dell'indagato anche in violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura, sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari in relazione a reati diversi e ulteriori rispetto a quello di cui all'articolo 74 del DPR 309 del 1990 (capo 28 dell'imputazione cautelare) per il quale era stata originariamente applicata la custodia cautelare, revocata con l'ordinanza del 3 giugno 2025 oggetto dell'appello cautelare del pubblico ministero. 2.1. Se con riferimento al primo profilo, col quale si sostiene una presunta carenza motivazionale dell'ordinanza del Tribunale di Palermo, non si può fare a meno di rilevare che nel ricorso non appaiono minimamente considerate né, soprattutto, confutate, le ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero e la conseguente applicazione al [OSCURATO:PERSONA] della misura custodiale, limitandosi il ricorrente ad affermare apoditticamente il difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, viceversa individuate dal Tribunale di Palermo, oltre che nell’allarmante variegata propensione e capacità delinquere quale si trae dal certificato del casellario giudiziale, nelle specifiche modalità dei fatti avvenuti di una [OSCURATO:PERSONA], connotati da una minima organizzazione di mezzi e persone -non tale da integrare alcuna fattispecie associativa ma comunque rilevante e significativa sotto il profilo cautelare - e dalla decisiva collaborazione degli agenti penitenziari corrotti in prima persona dal [OSCURATO:PERSONA], dalla circostanza che anche da ultimo all'atto dell'esecuzione del titolo genetico, a seguito della perquisizione dell'abitazione - ove peraltro si trovava già sottoposto a custodia domiciliare - era stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di cocaina, dato quest'ultimo del tutto obnubilato dal ricorrente. E altresì che analoghe valutazioni devono esprimersi con riguardo alla considerazione, quanto al rilievo cautelare, della scelta difensiva di rispondere all'interrogatorio di garanzia: contrariamente all'assunto difensivo tale circostanza sopravvenuta non è stata affatto pretermessa dal Tribunale di Palermo, bensì puntualmente e adeguatamente valutata nell'ordinanza impugnata, evidenziandosi che, per via della natura parziale e generica delle dichiarazioni confessorie, inverosimili sotto plurimi aspetti oltre che addirittura false, in quanto smentite sotto gli specifici profili ivi puntualmente evidenziati, e tese in via pressoché esclusiva a sminuire il proprio attivo coinvolgimento nei fatti, in definitiva le stesse dovevano ritenersi totalmente ininfluenti a giustificare la disposta cessazione del regime cautelare. Tanto più che neppure nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 9417 del 22/01/2019 Cc., Rv. 276169 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 48875 del 02/10/2013 Cc. Rv. 257668 - 01). 2.2. Di converso è fondato il secondo rilievo difensivo, col quale si introduce il problema della cognizione del giudice dell'appello de libertate. Va rammentato in proposito che costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui la cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata non solo dai motivi dedotti con l'impugnazione, ma altresì dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che non possono con l'appello essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli articolati con l'istanza proposta al giudice che procede (Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 - 01; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01; Sez. :1, n. 20255 del 22/04/2013, Siwan, non mass.; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786 - 01; Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, Moledda, Rv. 214261 01). In altre parole la domanda stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv. 267209 - 01); il limite della "doppia devoluzione" è implicito nella regola posta dall'art. 597, comma 1, cod. 11 proc. pen., nel senso che tale disposizione, nel perimetrare la cognizione del giudice dell'appello «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti», logicamente presuppone che questi siano stati affrontati (ovvero avrebbero dovuto essere affrontati) dal provvedimento impugnato in quanto oggetto dell'istanza introduttiva dell'incidente cautelare. Dunque, come da ultimo ribadito nelle S.U. Galati (Sez. U - , Sentenza n. 15403 del 30/11/2023 Cc. , dep. 2024, Rv. 286155) nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art.127 cod. proc. pen., sia che sia introdotto dal pubblico ministero che dall'indagato, sono invalicabili i confini segnati dal devolutum, nel senso che possono financo essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi", ma ciò deve avvenire nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello. Nel caso in esame, con l'ordinanza del 3 giugno 2025, oggetto dell'appello, il Gip del Tribunale di Palermo aveva accolto l'istanza difensiva e revocato la misura cautelare a suo tempo disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto le sue dichiarazioni in merito alla totale estraneità al delitto associativo non apparivano smentite dagli elementi a suo carico, per cui non erano più ravvisabili le esigenze cautelari in origine ravvisate; in tali esatti termini si era espresso il Gip nella sintetica ordinanza, manoscritta in calce all'istanza difensiva dal 30 maggio 2023, ove parimenti si afferma che erano state ritenute sussistenti le esigenze cautelari esclusivamente con riferimento al delitto associativo. Di converso, il Tribunale, nell'ordinanza oggi impugnata ha ragionato sul presupposto che la misura cautelare revocata fosse stata originariamente applicata in quanto sussistevano le esigenze cautelari sia con riferimento al delitto associativo che ai reati fine oggetto dell'imputazione cautelare, invece non considerati, perlomeno nel provvedimento di revoca investito dall'appello cautelare del pubblico ministero. 3. Il secondo motivo d'appello è inammissibile per difetto di specificità. Le deduzioni proposte, con siffatto motivo (laddove si deduce la natura solo apparente della motivazione), sono aspecifiche, nella misura in cui non si confrontano con la puntuale ed elaborata motivazione alla base del provvedimento impugnato, oltre che macroscopicamente infondate, la motivazione offerta dal Tribunale di Palermo risultando invece priva di vizi logici, aderente alle emergenze procedimentali e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che non si presta a censure in questa sede. Con riguardo a quest'ultimo motivo è appena il caso di aggiungere che la Corte palermitana non si è sottratta all'onere motivazionale in punto di attualità delle esigenze cautelari anche in relazione alla dedotta circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse già in stato detentivo che per altra causa, correttamente evidenziando l'autonomia dei due giudizi e delle valutazioni. 4. Dagli argomenti che precedono, considerato che, nel giudizio di appello avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari l'oggetto della cognizione è in linea di principio delimitato, oltre che, evidentemente, dai motivi allo stesso sottoposti (salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, di impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare, nel qual caso essendo invece devoluta al giudice d'appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione, peraltro quali prospettate nella originaria richiesta. Vedi da ultimo Sez. 6 - , Sentenza n. 5332 del 06/12/2023 Cc., dep. 2024, Rv. 286061 - 01), ancor prima dai motivi e dagli elementi su cui è fondata la richiesta al giudice della cautela e su cui questi ha deciso, si pone pertanto la necessità di rinviare al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché rivaluti l'appello del pubblico ministero alla luce dei criteri e principi enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]