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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02231/2024

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23539/2022 del ruolo generale, proposto DA C IARLETTA P IETRO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62S11 H501 S), residente ad Ancona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74M03 G157 U) del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma (RM), al Viale G. Mazzini n. 11. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – RINUNCIA – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 249/5/2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 3 marzo 2022, notificata il 3 marzo 2022; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 settembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale delle Marche dichiarava «l’estinzione della causa, ai sensi dell’art. 46 D.lgs n. 546/1992, per intervenuta cessazione della materia del contendere»,compensando le spese di lite;

1.1. a tale soluzione il Giudice dell’appello perveniva, premettendo che «[…] con istanza, qui depositata il dì 11.06.2021 la medesima A.E., parte appellante, rinunciava espressamente all’appello, con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere» e che «[…] la medesima A.E., peraltro, in esecuzione della sentenza della C.T.P. di Ancona […] aveva emesso decreto di sgravio e, conseguentemente, l’Agente della Riscossione aveva disposto il rimborso di quanto versato […]», così concludendo, sulla base di tali sopravvenute circostanze, per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

1.2. la Commissione regionale compensava, infine, le spese del giudizio, «in quanto la medesima A.E., qui appellante, anche se in extremis, ha riconosciuto, in buona sostanza, la validità delle argomentazioni, così esposte dalla difesa del soggetto contribuente», considerando l’intervenuto sgravio ed il rimborso di quanto versato dal Ciarletta, la nota dell’11 giugno 2021 con cui l’Agenzia aveva espressamente rinunciato all’appello, concludendo, quindi, nel senso che «le spese del giudizio ben possono essere qui compensate tra le parti in causa», essendosi pervenuti alla «conclusione di decidere per la emissione di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 D.lgs. n. 546/1992, per cessata materia del contendere, e che, comunque, nessun ulteriore importo risulta dovuto dal Fisco al soggetto contribuente […]» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] notificava ricorso per cassazione in data 30 settembre 2022, formulando due motivi di impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ;

3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso notificato il 9 novembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata […] per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, 15, comma 1 e 46 Dec.

Leg.vo 546/1992» (così a pagina n. 5 del ricorso), assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, l’Agenzia delle Entrate aveva motivato la rinuncia al giudizio di appello (non per effetto del provvedimento di sgravio in esecuzione della sentenza di primo grado, ma) richiamando la risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate con la quale l’ente impositore si era adeguato all'insegnamento giurisprudenziale, confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 4 novembre 2003, n. 16495, in termini poi ribaditi con le pronunce del 5 settembre 2019, n. 22198 e del 9 marzo 2020 nn. 6671 e 6677, con la conseguenza che la Commissione regionale avrebbe dovuto estinguere il giudizio, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e non a mente dell’art. 46 del medesimo d.lgs.), ponendo a carico dell’ente impositore le spese di giudizio;

1.1. sotto altro profilo, l’istante, anche a voler considerare il giudizio estinto ai sensi dell’art. 46 d.lgs. citato, ha considerato errata pure la decisione di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della manifesta illegittimità ab origine del provvedimento, in quanto le ragioni della pretesa si fondavano, al momento dell’instaurazione del giudizio, su interpretazioni dell’Amministrazione già smentite da due sentenze emesse dal giudice tributario e dalla pronuncia n. 16485 del 4 novembre 2003 della Corte di cassazione che avevano chiarito che la maggiore aliquota del 15% dell’imposta di registro non poteva essere applicata all’atto di costituzione di servitù, poiché esso non comportava alcun trasferimento di diritti reali sul bene;

2. con la seconda censura, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la «erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata […] per omesso esame di un fatto decisivo» (così a pagina n. 10 del ricorso), costituito dall’atto con cui il notaio Ciarletta aveva accettato, con atto depositato il 20 settembre 2021, la rinuncia al giudizio, insistendo però per la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ., segnalando che dall’esame di tale atto emergeva che l’annullamento in sede di autotutela era stato contestato dal contribuente e che, pertanto, era errato ricondurre la fattispecie alla previsione dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, invece, ricevere applicazione l’art. 44 del citato d.lgs. con le relative conseguenze sulla regolamentazione delle spese di giudizio;

3. il primo motivo di ricorso risulta fondato nella sua versione alternativa e cioè nella parte in cui l’istante ha censurato la sentenza impugnata «[…] anche laddove si voglia considerare corretta la scelta di dichiarare l'estinzione del giudizio essenza dell'art. 46 Dec.

Leg.vo 546/1992 per intervenuta cessazione della materia del contendere conseguente al provvedimento di sgravio adottato dall'ente impositore a seguito della sentenza di primo grado favorevole al contribuente», assumendo sul punto che «la sentenza sarebbe errata per non avere la CTR condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. », citando sul punto l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez.

T., 13 aprile 2016, n. 7273) secondo cui «la rinuncia al giudizio da parte dell'ente impositore conseguente annullamento in autotutela dell'atto impugnato può giustificare una compensazione delle spese legali del giudizio solo laddove il provvedimento impugnato non si manifesti palesemente illegittimo sin dalla sua emanazione» (così alle pagine nn. 7 ed 8 del ricorso);

4. non possono, infatti, essere condivise le argomentazioni poste a sostegno della prima parte del motivo in rassegna, volte a sostenere che l’Agenzia aveva motivato la scelta di rinunciare al giudizio sulla base della Risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021 della [OSCURATO:PERSONA] con cui l’ente impositore si era adeguato al citato orientamento giurisprudenziale favorevole alle tesi del contribuente;

4.1. le circostanza di fatto considerate dal Giudice dell’appello per ritenere cessata la materia del contendere sono stati il provvedimento di sgravio della pretesa, convalidato il 4 febbraio 2016, all’esito della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’atto impugnato, nonché il rimborso da parte dell’Agenzia di quanto versato dal contribuente, oltre alla rinuncia all’appello giusta nota dell’11 giugno 2021, che richiamava la risoluzione n. 4/E con cui la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava che dovevano ritenersi superate le diverse indicazioni contenute nella precedente risoluzione n. 18/E del 26 maggio 2013;

4.2. nel delineato contesto correttamente il Giudice di appello ha applicato l’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’Amministrazione finanziaria non si è limitata a rinunciare al gravame proposto avverso la sentenza di primo grado e, quindi, al processo in corso, ma, preso atto dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e del mutamento della stessa posizione dell’Agenzia delle Entrate, ha radicalmente rinunciato alla maggiore pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente, consolidando quindi gli effetti del già operato sgravio e del rimborso al contribuente della somma da questi versate, ponendo così fine ad ogni ragione sostanziale del contendere;

5. coglie, invece, nel segno la doglianza del ricorrente nella parte in cui il Giudice dell’appello ha provveduto a compensare le spese del giudizio in ragione della mera presa d’atto della suddette circostanze, quale conseguenza cioè della cessazione della materia del contendere e del rimborso operato dall’Amministrazione finanziaria a favore del contribuente, omettendo, tuttavia, di prendere in considerazione, da un lato, il principio della soccombenza virtuale e, dall’altro, di individuare le gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di giudizio, come richiesto dall’art. 15, s comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

5.1. va, infatti, ricordato che « Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione […] (Cass. n. 22231/11, ma vedi anche Cass. n. 19947/10)» (così Cass., Sez.

T, 13 aprile 2016, n. 7273);

5.2. deve osservarsi come già la Corte costituzionale con la sentenza del 4 luglio 2005, n. 274, dichiarando incostituzionale l’originaria versione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sostituita dal d.lgs. n. 156 del 2015 con quella attuale), avesse chiarito che la compensazione ex legedelle spese di lite non potesse operare in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, ma solo «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (così la citata disposizione);

5.3. la giurisprudenza di questa Corte poi ha precisato che «in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (dovuta all'accoglimento di uno dei motivi preliminari d'invalidità dedotti dal contribuente,), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003»(così, Cass., Sez.

V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama Cass. 21 aprile 2010, n.19947 e Cass. 31 aprile 2011, n. 9174);

6. nella specie, la sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi, avendo disposto la compensazione delle spese solo per effetto delle circostanze che avevano giustificato la cessazione della materia del contendere, senza farsi carico di misurare la valutazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la deroga al principio di soccombenza virtuale (cfr., sul principio, Cass., Sez.

VI/V, 28 aprile 2021, n. 2484, Cass., Sez.

V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama, altresì, Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883 e Cass., Sez.

Un., 22 febbraio 2012, n. 2572, nonché, tra le stesse parti, Cass., Sez.

T, 4 ottobre 2023, nn. 28029 e 28026 e Cass., Sez.

T., 3 ottobre 2023, n. 27854, Cass., Sez.

T, 2 ottobre 2023, nn. 27810, 27784);

7. ne consegue, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, trattandosi di attività presupponente un accertamento in fatto non esigibile nella sede che occupa, nonché per provvedere a liquidare le spese del presente grado di giudizio;

8. resta assorbito nelle valutazioni che precede l’esame del secondo motivo di ricorso; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23539/2022 del ruolo generale, proposto DA C IARLETTA P IETRO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62S11 H501 S), residente ad Ancona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74M03 G157 U) del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma (RM), al Viale G. Mazzini n. 11. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – RINUNCIA – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 249/5/2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 3 marzo 2022, notificata il 3 marzo 2022; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 settembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale delle Marche dichiarava «l’estinzione della causa, ai sensi dell’art. 46 D.lgs n. 546/1992, per intervenuta cessazione della materia del contendere»,compensando le spese di lite; 1.1. a tale soluzione il Giudice dell’appello perveniva, premettendo che «[…] con istanza, qui depositata il dì 11.06.2021 la medesima A.E., parte appellante, rinunciava espressamente all’appello, con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere» e che «[…] la medesima A.E., peraltro, in esecuzione della sentenza della C.T.P. di Ancona […] aveva emesso decreto di sgravio e, conseguentemente, l’Agente della Riscossione aveva disposto il rimborso di quanto versato […]», così concludendo, sulla base di tali sopravvenute circostanze, per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; 1.2. la Commissione regionale compensava, infine, le spese del giudizio, «in quanto la medesima A.E., qui appellante, anche se in extremis, ha riconosciuto, in buona sostanza, la validità delle argomentazioni, così esposte dalla difesa del soggetto contribuente», considerando l’intervenuto sgravio ed il rimborso di quanto versato dal Ciarletta, la nota dell’11 giugno 2021 con cui l’Agenzia aveva espressamente rinunciato all’appello, concludendo, quindi, nel senso che «le spese del giudizio ben possono essere qui compensate tra le parti in causa», essendosi pervenuti alla «conclusione di decidere per la emissione di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 D.lgs. n. 546/1992, per cessata materia del contendere, e che, comunque, nessun ulteriore importo risulta dovuto dal Fisco al soggetto contribuente […]» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] notificava ricorso per cassazione in data 30 settembre 2022, formulando due motivi di impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso notificato il 9 novembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata […] per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, 15, comma 1 e 46 Dec. Leg.vo 546/1992» (così a pagina n. 5 del ricorso), assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, l’Agenzia delle Entrate aveva motivato la rinuncia al giudizio di appello (non per effetto del provvedimento di sgravio in esecuzione della sentenza di primo grado, ma) richiamando la risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate con la quale l’ente impositore si era adeguato all'insegnamento giurisprudenziale, confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 4 novembre 2003, n. 16495, in termini poi ribaditi con le pronunce del 5 settembre 2019, n. 22198 e del 9 marzo 2020 nn. 6671 e 6677, con la conseguenza che la Commissione regionale avrebbe dovuto estinguere il giudizio, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e non a mente dell’art. 46 del medesimo d.lgs.), ponendo a carico dell’ente impositore le spese di giudizio; 1.1. sotto altro profilo, l’istante, anche a voler considerare il giudizio estinto ai sensi dell’art. 46 d.lgs. citato, ha considerato errata pure la decisione di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della manifesta illegittimità ab origine del provvedimento, in quanto le ragioni della pretesa si fondavano, al momento dell’instaurazione del giudizio, su interpretazioni dell’Amministrazione già smentite da due sentenze emesse dal giudice tributario e dalla pronuncia n. 16485 del 4 novembre 2003 della Corte di cassazione che avevano chiarito che la maggiore aliquota del 15% dell’imposta di registro non poteva essere applicata all’atto di costituzione di servitù, poiché esso non comportava alcun trasferimento di diritti reali sul bene; 2. con la seconda censura, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la «erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata […] per omesso esame di un fatto decisivo» (così a pagina n. 10 del ricorso), costituito dall’atto con cui il notaio Ciarletta aveva accettato, con atto depositato il 20 settembre 2021, la rinuncia al giudizio, insistendo però per la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ., segnalando che dall’esame di tale atto emergeva che l’annullamento in sede di autotutela era stato contestato dal contribuente e che, pertanto, era errato ricondurre la fattispecie alla previsione dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, invece, ricevere applicazione l’art. 44 del citato d.lgs. con le relative conseguenze sulla regolamentazione delle spese di giudizio; 3. il primo motivo di ricorso risulta fondato nella sua versione alternativa e cioè nella parte in cui l’istante ha censurato la sentenza impugnata «[…] anche laddove si voglia considerare corretta la scelta di dichiarare l'estinzione del giudizio essenza dell'art. 46 Dec. Leg.vo 546/1992 per intervenuta cessazione della materia del contendere conseguente al provvedimento di sgravio adottato dall'ente impositore a seguito della sentenza di primo grado favorevole al contribuente», assumendo sul punto che «la sentenza sarebbe errata per non avere la CTR condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. », citando sul punto l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. T., 13 aprile 2016, n. 7273) secondo cui «la rinuncia al giudizio da parte dell'ente impositore conseguente annullamento in autotutela dell'atto impugnato può giustificare una compensazione delle spese legali del giudizio solo laddove il provvedimento impugnato non si manifesti palesemente illegittimo sin dalla sua emanazione» (così alle pagine nn. 7 ed 8 del ricorso); 4. non possono, infatti, essere condivise le argomentazioni poste a sostegno della prima parte del motivo in rassegna, volte a sostenere che l’Agenzia aveva motivato la scelta di rinunciare al giudizio sulla base della Risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021 della [OSCURATO:PERSONA] con cui l’ente impositore si era adeguato al citato orientamento giurisprudenziale favorevole alle tesi del contribuente; 4.1. le circostanza di fatto considerate dal Giudice dell’appello per ritenere cessata la materia del contendere sono stati il provvedimento di sgravio della pretesa, convalidato il 4 febbraio 2016, all’esito della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’atto impugnato, nonché il rimborso da parte dell’Agenzia di quanto versato dal contribuente, oltre alla rinuncia all’appello giusta nota dell’11 giugno 2021, che richiamava la risoluzione n. 4/E con cui la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava che dovevano ritenersi superate le diverse indicazioni contenute nella precedente risoluzione n. 18/E del 26 maggio 2013; 4.2. nel delineato contesto correttamente il Giudice di appello ha applicato l’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’Amministrazione finanziaria non si è limitata a rinunciare al gravame proposto avverso la sentenza di primo grado e, quindi, al processo in corso, ma, preso atto dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e del mutamento della stessa posizione dell’Agenzia delle Entrate, ha radicalmente rinunciato alla maggiore pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente, consolidando quindi gli effetti del già operato sgravio e del rimborso al contribuente della somma da questi versate, ponendo così fine ad ogni ragione sostanziale del contendere; 5. coglie, invece, nel segno la doglianza del ricorrente nella parte in cui il Giudice dell’appello ha provveduto a compensare le spese del giudizio in ragione della mera presa d’atto della suddette circostanze, quale conseguenza cioè della cessazione della materia del contendere e del rimborso operato dall’Amministrazione finanziaria a favore del contribuente, omettendo, tuttavia, di prendere in considerazione, da un lato, il principio della soccombenza virtuale e, dall’altro, di individuare le gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di giudizio, come richiesto dall’art. 15, s comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 5.1. va, infatti, ricordato che « Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione […] (Cass. n. 22231/11, ma vedi anche Cass. n. 19947/10)» (così Cass., Sez. T, 13 aprile 2016, n. 7273); 5.2. deve osservarsi come già la Corte costituzionale con la sentenza del 4 luglio 2005, n. 274, dichiarando incostituzionale l’originaria versione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sostituita dal d.lgs. n. 156 del 2015 con quella attuale), avesse chiarito che la compensazione ex legedelle spese di lite non potesse operare in tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, ma solo «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (così la citata disposizione); 5.3. la giurisprudenza di questa Corte poi ha precisato che «in tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, primo comma del d.lgs n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (dovuta all'accoglimento di uno dei motivi preliminari d'invalidità dedotti dal contribuente,), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione "ope legis" prevista dal terzo comma dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2003»(così, Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama Cass. 21 aprile 2010, n.19947 e Cass. 31 aprile 2011, n. 9174); 6. nella specie, la sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi, avendo disposto la compensazione delle spese solo per effetto delle circostanze che avevano giustificato la cessazione della materia del contendere, senza farsi carico di misurare la valutazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la deroga al principio di soccombenza virtuale (cfr., sul principio, Cass., Sez. VI/V, 28 aprile 2021, n. 2484, Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama, altresì, Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883 e Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572, nonché, tra le stesse parti, Cass., Sez. T, 4 ottobre 2023, nn. 28029 e 28026 e Cass., Sez. T., 3 ottobre 2023, n. 27854, Cass., Sez. T, 2 ottobre 2023, nn. 27810, 27784); 7. ne consegue, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per la regolamentazione delle spese del giudizio di merito, trattandosi di attività presupponente un accertamento in fatto non esigibile nella sede che occupa, nonché per provvedere a liquidare le spese del presente grado di giudizio; 8. resta assorbito nelle valutazioni che precede l’esame del secondo motivo di ricorso; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara a
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