CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6336-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MOSCA & C., elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4634/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (già [OSCURATO:PERSONA] della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] & c.) ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 4634/2020 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 20 luglio 2020. 2. Hanno notificato distinti controricorsi la Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. 3.1. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Hanno depositato memorie la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (ora [OSCURATO:PERSONA] della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.). 4. La sentenza n. 4634/2020 del Consiglio di Stato ha respinto l’appello avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] & c. e da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 5557 del 2 maggio 2019 del [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, concernente l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione n. 158/2017 all’apertura di farmacia in favore delle dottoresse [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Le F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 dottoresse Antiochia e Mosca avevano partecipato in forza associata al concorso pubblico per l’assegnazione di 274 sedi farmaceutiche di cui alla determinazione dirigenziale Regione Lazio B07698, pubblicata il 18/10/2012, collocandosi in posizione utile all’esito della procedura selettiva. Adempiendo a quanto prescritto dalla Regione Lazio nel provvedimento di assegnazione con riserva della sede farmaceutica, le dottoresse Antiochia e Mosca costituirono una società, ex art. 7 della legge n. 362 del 1991, ai fini della gestione della farmacia, ferma la titolarità della stessa in capo ai soci. Di tale società, denominata “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, rivestiva la qualità di socia accomandataria la dottoressa Mosca, che assumeva anche la direzione tecnica della farmacia, mentre la dottoressa Antiochia rivestiva la qualità di socia accomandante. Entrambe le socie presentarono poi a [OSCURATO:PERSONA], in data 27 giugno 2016, apposite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, dichiarando “di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previste dall’art. 13, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni secondo cui: “[i]l titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni”. Rilasciata con provvedimento sindacale del 26 settembre 2017 l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della nuova sede farmaceutica, con successiva nota del 13 marzo 2018 la Regione Lazio comunicò a [OSCURATO:PERSONA] che la dottoressa Antiochia prestava servizio in qualità di professore associato a tempo pieno presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della Facoltà di Farmacia e Medicina presso l’Università degli Studi di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Roma “[OSCURATO:PERSONA]”. Instaurato il procedimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi adottato il provvedimento n. 113 del 27 giugno 2018, con il quale venivano disposti l’annullamento dell’autorizzazione e la chiusura dell’esercizio farmaceutico. Il ricorso per l’annullamento di tale provvedimento è stato respinto dal TAR per il Lazio, ed il successivo appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato. 5.Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (pagine da 38 a 48) denuncia il diniego di giurisdizione, avendo il Consiglio di Stato omesso del tutto di statuire sul secondo motivo di appello, con cui si denunciava l’eccesso e lo sviamento di potere da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Si richiamano le doglianze sui vizi del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990 quanto alla tardiva comunicazione dell’iter intrapreso per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia ed all’incompetenza del Comune di Roma a conoscere della questione della “incompatibilità”, e poi si ripercorre la disciplina legislativa in tema di titolarità e gestione delle farmacie, di gestione societaria e correlate incompatibilità, di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991. Il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (pagine da 48 a 66) denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale, per aver il Consiglio di Stato ritenuto che, nel caso del concorso straordinario, in base all’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, la gestione associata deve essere paritaria, con la conseguenza che, “nonostante la tipologia di società prescelta (…), la prof.ssa Antiochia non può ritenersi estranea alla gestione della farmacia, essendo tenuta per legge alla co- gestione di essa per almeno tre anni per effetto della partecipazione congiunta alla procedura selettiva”, sicché sussisterebbe l’incompatibilità per la professoressa Antiochia con la condizione di [OSCURATO:PERSONA] a tempo pieno presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della Facoltà di Farmacia e Medicina presso l’Università degli Studi di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Roma “[OSCURATO:PERSONA]”. Per le ricorrenti in tal modo i giudici amministrativi avrebbero compiuto un “sindacato di merito” che non gli spettava. Anche in questa censura vengono affrontate le questioni poste dalla legge n. 362 del 1991, dalla disciplina in tema di concorrenza nei servizi professionali di cui al d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e poi dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza). La vicenda di causa viene poi confrontata con i principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato ad. plen., 17 gennaio 2020, n. 1, in materia proprio di partecipazione di farmacisti in forma associata al concorso straordinario previsto dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche; la conclusione che ne traggono le ricorrenti è che la professoressa Antiochia, titolare della quota del 50% della s.a.s. e socio accomandante, non poteva essere incorsa in alcuna incompatibilità. Il terzo motivo di ricorso (pagine da 66 a 70) deduce l’eccesso di potere giurisdizionale o, in subordine, la denegata giustizia, per avere il Consiglio di Stato invaso la sfera di competenza del legislatore, col ritenere la professoressa Antiochia non estranea alla gestione della farmacia. Il quarto motivo di ricorso (pagine da 70 a 77) lamenta il diniego di giurisdizione, per aver il Consiglio di Stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza il quesito che le appellanti avevano domandato di sottoporre alla Corte di Giustizia, circa la conformità agli “artt. 27 e ss. del Trattato CE” degli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, “se interpretati nel senso che è vietato ai dipendenti pubblici e privati di essere titolari del diritto all’apertura di una farmacia, anche quando l’autorizzazione rilasciata dal Comune prevede che titolare della gestione del servizio farmaceutico è una società di persone o di capitali di cui il pubblico dipendente è per legge socio privo di poteri di gestione”. Il quinto motivo di ricorso (pagine da 77 a 79) chiede in via subordinata di proporre in questa sede il quesito interpretativo alla Corte di Giustizia. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 Il sesto motivo di ricorso (pagine da 79 a 83) chiede infine ancora in via subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e dell’art. 11, comma 7, della legge n. 27 del 2012, anche in riferimento all’art. 13 della legge n. 475 del 1968. 5.1. È superabile l’eccezione sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa il “difetto di legittimazione attiva a ricorrere da parte della parafarmacia”. La sentenza impugnata era stata resa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (già [OSCURATO:PERSONA]) e dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque indicato la propria "legitimatio ad causam" ed ha fornito, nella memoria depositata il 25 marzo 2022 ai sensi dell’art. 380 bis. 1, c.p.c. (cui è allegata visura della Camera di Commercio), la dimostrazione delle vicende attinenti alle diverse denominazioni sociali, le quali hanno comportato soltanto una variazione di assetto senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. 6. I primi tre motivi del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili. 6.1. Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez. Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311). Parimenti, l’impugnazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduce l'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di gravame (come qui vie fatto col primo di ricorso), può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 c.p.c., solo se l'omissione sia giustificata dalla ritenuta estraneità alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo della domanda elusa, che non possa essere da lui conosciuta, e non quando, come avvenuto nella specie, essa si prospetti quale errore "in iudicando" o "in procedendo" incidente sulla legittimità del potere giurisdizionale del giudice speciale (Cass. Sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23395; Cass. Sez. Unite, 8 febbraio 2013, n. 3037). 6.2. La sentenza n. 4634/2020 del Consiglio di Stato ha considerato la specificità della disciplina relativa al concorso straordinario ex art. 11 d.l. n. 1/2012., applicabile al caso oggetto di lite (concernente l’annullamento dell’autorizzazione all’apertura della farmacia relativa a sede assegnata in associazione a due farmaciste), disciplina che prevede la necessaria co- titolarità e la co-gestione per almeno tre anni in caso di partecipazione in associazione alla procedura concorsuale. Il Consiglio di Stato ha quindi affermato che l’incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro pubblico o privato sussiste sia quando il socio di capitale gestisce la farmacia, sia quando il socio è comunque vincolato dalla legge ad esercitare l’attività gestoria, ovvero quando, in sede di sua assegnazione, risulti associato, o comunque coinvolto, nella gestione”, situazione che appunto ricorre nel caso di specie, in base alla previsione recata dall’art. 11, comma 7 del d.l. n. 1/2012, norma che impone non solo il vincolo della gestione associata, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 ma anche quello della gestione paritaria. Dalla specialità di questo contesto normativo, la sentenza impugnata ha allora ricavato la conclusione che, nonostante la tipologia di società prescelta, la professoressa Antiochia, [OSCURATO:PERSONA] presso l’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]”, non poteva ritenersi estranea alla gestione della farmacia, essendo tenuta per legge alla co-gestione di essa per almeno tre anni per effetto della partecipazione congiunta alla procedura selettiva. La sentenza del Consiglio di Stato non denota, dunque, neppure alcun vizio di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore. Il giudice speciale non ha certamente applicato una “norma da lui creata”, ma si è attenuto al doveroso compito interpretativo (costituente il proprium della funzione giurisdizionale) di ricercare la voluntas legis applicabile nel caso concreto, in coerenza, peraltro, con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto. Tale operazione ermeneutica potrebbe, al più, dare luogo ad un eventuale error in iudicando, ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (cfr. da ultimo Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36593; Cass. Sez. Unite, 26 novembre 2021, n. 36899). 7. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, sono del pari inammissibili. 7.1. Non è invero sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301). L’insindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA] e altri, [OSCURATO:PERSONA]497/20, non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fin di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Cass. Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass. Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121). 8. E’, infine, irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata nel sesto motivo di ricorso, in quanto la stessa investe la disciplina legislativa in tema di titolarità e gestione delle farmacie, di gestione societaria e correlate incompatibilità, che non deve essere applicata per la definizione del presente giudizio, afferente soltanto alla osservanza dei limiti esterni della giurisdizione. 9. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna in solido delle ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione negli importi rispettivamente liquidati in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 6336/2021 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 11549/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 cassazione, che liquida in favore della Regione Lazio in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2