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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06238/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26957-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto Lavoro somministrato R.G.N.26957/2022 Cron.

Rep.

Ud.04/12/2025 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2304/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2022 R.G.N. 3317/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri quattro lavoratori sopra indicati contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 3945/2019 che, espletata prova testimoniale, aveva rigettato il ricorso dei suddetti.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che i ricorrenti avevano premesso: - di aver lavorato per i periodi specificamente indicati nell’atto introduttivo, presso lo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] poi, a seguito di cessione di ramo d’azienda, [OSCURATO:PERSONA], di via Argine in qualità di addetti al magazzino; -di essere stati, fino al 30 giugno 2010, dipendenti delle varie società che gestivano appalti per conto di [OSCURATO:PERSONA]; - di aver stipulato, in data 28 giugno 2010, un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato con la Quanta Agenzia per essere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma di aver continuato a lavorare nel medesimo magazzino di [OSCURATO:PERSONA]; - di aver ricevuto comunicazione di conclusione della missione a seguito della cessazione dell’appalto gestito dalla [OSCURATO:PERSONA]; - di non essere stati, a differenza di tutti gli altri addetti all’appalto, assunti né alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], che aveva internalizzato il servizio di logistica, né dalla società Leonardo, controllante della Fata; - di percepire dalla Quanta Agenzia l’indennità di disponibilità per il periodo previsto dal c.c.n.l.; - di aver impugnato stragiudizialmente la qualificazione del rapporto di lavoro e di aver chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, della Fata; b) che, tanto premesso, i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale adito: - in via principale, previa declaratoria della illiceità o illegittimità dell’appalto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, che fosse dichiarata la giuridica sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra essi e la [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in subordine, [OSCURATO:PERSONA]; - sempre, in via principale, che fosse accertata l’illegittimità del ricorso al lavoro in somministrazione con conseguente costituzione, a decorrere dal 1 luglio 2010, di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle utilizzatrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ovvero FATA; - in ogni caso, che fosse accertata la natura subordinata del rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, con [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dalla medesima data e con conseguente inquadramento nel V livello del c.c.n.l. metalmeccanici od in quello diverso accertato in corso di causa, con conseguente ordine alle convenute di ricevere le prestazioni lavorative ovvero di reintegrarli nel posto di lavoro; c) come si fossero difese le quattro società convenute in primo grado.

3. Tanto premesso, la Corte giudicava anzitutto infondati i profili di doglianza dei lavoratori in ordine alla domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto nei confronti dell’utilizzatore da loro proposta ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, confermando che l’appalto intercorso tra le società era genuino.

4. La Corte considerava, altresì, infondati i profili di doglianza relativi al contratto di somministrazione di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Quanta a decorrere dal giugno 2010.

5. Avverso tale decisione i cinque lavoratori in epigrafe indicato hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

6. Resistono le quattro società intimate con distinti controricorsi e successive memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

“violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al d.lgs. 276/2003”.

Deducono che i “Giudici di appello hanno completamente omesso di considerare che, nel casodi specie, è vero che si verte in materia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato – inteso quale rapporto fra lavoratore ed agenzia di somministrazione – ma che, contestualmente, non è venuto meno il principio di temporaneità della prestazione che deve caratterizzare il rapporto fra il lavoratore e l’utilizzatore.

Gli stessi hanno semplicemente motivato solo in ordine alle motivazioni dei contratti di somministrazione e non anche in ordine alla temporaneità dei rapporti di lavoro”.

Sottolineano che: “Nella specie, invece, ci troviamo ad affrontare il caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Quanta, ma inviati in un’unica missione presso lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA] della durata di 7 anni per complessivi 84 mesi”.

2. Il motivo è inammissibile in una duplice prospettiva.

3. Anzitutto, per costante orientamento di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (in tal senso, explurimis, Cass., sez.

I, 2.9.2021, n. 23792).

4. Ebbene, come emerge dalla narrativa che precede, alla Corte territoriale (come già al primo giudice) non era stata assolutamente posta la questione attualmente delineata nella censura sopra riportata; né i ricorrenti, del resto, deducono di aver formulato un motivo d’appello che riguardasse detta questione e che i giudici di secondo grado non si fossero espressi su tale ipotetico motivo (nel qual caso avrebbero dovuto far valere il vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.).

La Corte d’appello – come anticipato in narrativa - si è, piuttosto, motivatamente espressa, prima, sulle censure dei lavoratori che attenevano alla reiezione della loro domanda che si fondava sulla sostenuta violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, e, poi, sulle ulteriori censure degli stessi che riguardavano esclusivamente il contratto c.d. commerciale di somministrazione a tempo indeterminato intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Quanta (cfr. dalla sesta all’undicesima facciata dell’impugnata sentenza).

Non era stata, invece, dedotta dai lavoratori appellanti la ben differente questione della legittimità dei rapporti di lavoro sottesi a quel contratto sotto il profilo della loro durata e/o reiterazione.

E con ciò si spiega che i giudici del doppio grado nel merito abbiano omesso di considerare il principio, invocato dai ricorrenti, della temporaneità della prestazione che dovrebbe caratterizzare il rapporto fra l’utilizzatore e il lavoratore.

5. Per completezza, nota il Collegio che i ricorrenti non specificano di quale norma del d.lgs. n. 276/2003 denuncino la violazione e perché.

5.1. In ogni caso, va sottolineato che la giurisprudenza della Corte UE e nazionale che i ricorrenti richiamano, in relazione alla Direttiva 2008/104/CE, non è assolutamente riferibile al caso che ci occupa, come accertato dai giudici di merito.

In particolare, Cass., sez. lav., sent. 21.7.2022, n. 22861, citata dai ricorrenti, ha affermato il principio che missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice potrebbero eludere l’essenza stessa delle disposizioni della direttiva Ce 2008/104 e potrebbero costituire abuso di tale forma di lavoro, specialmente quando non viene fornita alcuna spiegazione al fatto che un’impresa utilizzatrice ricorra a tale successione di contratti, e che in tal caso spetta al giudice nazionale verificare se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata (in termini, tra le altre, Cass., sez. lav., sent. 11.10.2022, n. 29570).

Ma tanto al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della cit.

Direttiva.

Nella fattispecie in esame, invece, sono gli stessi ricorrenti ad evidenziare che essi “erano stati inviati in un’unica missione”, sia pure di considerevole lunghezza, senza tuttavia neanche allegare in questa sede che nei gradi di merito avessero fatto valere l’illegittimità della stessa unica missione (e non del relativo contratto commerciale di somministrazione tra le due società) per una sua sostenuta finalità elusiva dei principi della citata direttiva comunitaria.

6. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento in favore di ognuna delle controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese processuali, che liquida, per ognuna di esse, in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dei ricorrenti,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26957-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto Lavoro somministrato R.G.N.26957/2022 Cron. Rep. Ud.04/12/2025 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2304/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2022 R.G.N. 3317/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri quattro lavoratori sopra indicati contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 3945/2019 che, espletata prova testimoniale, aveva rigettato il ricorso dei suddetti. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che i ricorrenti avevano premesso: - di aver lavorato per i periodi specificamente indicati nell’atto introduttivo, presso lo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] poi, a seguito di cessione di ramo d’azienda, [OSCURATO:PERSONA], di via Argine in qualità di addetti al magazzino; -di essere stati, fino al 30 giugno 2010, dipendenti delle varie società che gestivano appalti per conto di [OSCURATO:PERSONA]; - di aver stipulato, in data 28 giugno 2010, un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato con la Quanta Agenzia per essere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma di aver continuato a lavorare nel medesimo magazzino di [OSCURATO:PERSONA]; - di aver ricevuto comunicazione di conclusione della missione a seguito della cessazione dell’appalto gestito dalla [OSCURATO:PERSONA]; - di non essere stati, a differenza di tutti gli altri addetti all’appalto, assunti né alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], che aveva internalizzato il servizio di logistica, né dalla società Leonardo, controllante della Fata; - di percepire dalla Quanta Agenzia l’indennità di disponibilità per il periodo previsto dal c.c.n.l.; - di aver impugnato stragiudizialmente la qualificazione del rapporto di lavoro e di aver chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, della Fata; b) che, tanto premesso, i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale adito: - in via principale, previa declaratoria della illiceità o illegittimità dell’appalto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, che fosse dichiarata la giuridica sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra essi e la [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in subordine, [OSCURATO:PERSONA]; - sempre, in via principale, che fosse accertata l’illegittimità del ricorso al lavoro in somministrazione con conseguente costituzione, a decorrere dal 1 luglio 2010, di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle utilizzatrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ovvero FATA; - in ogni caso, che fosse accertata la natura subordinata del rapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, con [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dalla medesima data e con conseguente inquadramento nel V livello del c.c.n.l. metalmeccanici od in quello diverso accertato in corso di causa, con conseguente ordine alle convenute di ricevere le prestazioni lavorative ovvero di reintegrarli nel posto di lavoro; c) come si fossero difese le quattro società convenute in primo grado. 3. Tanto premesso, la Corte giudicava anzitutto infondati i profili di doglianza dei lavoratori in ordine alla domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto nei confronti dell’utilizzatore da loro proposta ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, confermando che l’appalto intercorso tra le società era genuino. 4. La Corte considerava, altresì, infondati i profili di doglianza relativi al contratto di somministrazione di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Quanta a decorrere dal giugno 2010. 5. Avverso tale decisione i cinque lavoratori in epigrafe indicato hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 6. Resistono le quattro società intimate con distinti controricorsi e successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al d.lgs. 276/2003”. Deducono che i “Giudici di appello hanno completamente omesso di considerare che, nel casodi specie, è vero che si verte in materia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato – inteso quale rapporto fra lavoratore ed agenzia di somministrazione – ma che, contestualmente, non è venuto meno il principio di temporaneità della prestazione che deve caratterizzare il rapporto fra il lavoratore e l’utilizzatore. Gli stessi hanno semplicemente motivato solo in ordine alle motivazioni dei contratti di somministrazione e non anche in ordine alla temporaneità dei rapporti di lavoro”. Sottolineano che: “Nella specie, invece, ci troviamo ad affrontare il caso di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società Quanta, ma inviati in un’unica missione presso lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA] della durata di 7 anni per complessivi 84 mesi”. 2. Il motivo è inammissibile in una duplice prospettiva. 3. Anzitutto, per costante orientamento di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (in tal senso, explurimis, Cass., sez. I, 2.9.2021, n. 23792). 4. Ebbene, come emerge dalla narrativa che precede, alla Corte territoriale (come già al primo giudice) non era stata assolutamente posta la questione attualmente delineata nella censura sopra riportata; né i ricorrenti, del resto, deducono di aver formulato un motivo d’appello che riguardasse detta questione e che i giudici di secondo grado non si fossero espressi su tale ipotetico motivo (nel qual caso avrebbero dovuto far valere il vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.). La Corte d’appello – come anticipato in narrativa - si è, piuttosto, motivatamente espressa, prima, sulle censure dei lavoratori che attenevano alla reiezione della loro domanda che si fondava sulla sostenuta violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, e, poi, sulle ulteriori censure degli stessi che riguardavano esclusivamente il contratto c.d. commerciale di somministrazione a tempo indeterminato intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Quanta (cfr. dalla sesta all’undicesima facciata dell’impugnata sentenza). Non era stata, invece, dedotta dai lavoratori appellanti la ben differente questione della legittimità dei rapporti di lavoro sottesi a quel contratto sotto il profilo della loro durata e/o reiterazione. E con ciò si spiega che i giudici del doppio grado nel merito abbiano omesso di considerare il principio, invocato dai ricorrenti, della temporaneità della prestazione che dovrebbe caratterizzare il rapporto fra l’utilizzatore e il lavoratore. 5. Per completezza, nota il Collegio che i ricorrenti non specificano di quale norma del d.lgs. n. 276/2003 denuncino la violazione e perché. 5.1. In ogni caso, va sottolineato che la giurisprudenza della Corte UE e nazionale che i ricorrenti richiamano, in relazione alla Direttiva 2008/104/CE, non è assolutamente riferibile al caso che ci occupa, come accertato dai giudici di merito. In particolare, Cass., sez. lav., sent. 21.7.2022, n. 22861, citata dai ricorrenti, ha affermato il principio che missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice potrebbero eludere l’essenza stessa delle disposizioni della direttiva Ce 2008/104 e potrebbero costituire abuso di tale forma di lavoro, specialmente quando non viene fornita alcuna spiegazione al fatto che un’impresa utilizzatrice ricorra a tale successione di contratti, e che in tal caso spetta al giudice nazionale verificare se una delle disposizioni della direttiva 2008/104 venga aggirata (in termini, tra le altre, Cass., sez. lav., sent. 11.10.2022, n. 29570). Ma tanto al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della cit. Direttiva. Nella fattispecie in esame, invece, sono gli stessi ricorrenti ad evidenziare che essi “erano stati inviati in un’unica missione”, sia pure di considerevole lunghezza, senza tuttavia neanche allegare in questa sede che nei gradi di merito avessero fatto valere l’illegittimità della stessa unica missione (e non del relativo contratto commerciale di somministrazione tra le due società) per una sua sostenuta finalità elusiva dei principi della citata direttiva comunitaria. 6. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento in favore di ognuna delle controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti, inoltre, al c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese processuali, che liquida, per ognuna di esse, in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dei ricorrenti,
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