Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40634/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'art. 624 bis cod. pen. e artt. 4-7 1.895/1967; Ritenuto che il ricorso non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che le doglianze, con le quali si censura la sentenza' per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché sono versate in fatto e volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che la doglianza afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma;di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 maggVo 2022 Il consigliere esterore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'art. 624 bis cod. pen. e artt. 4-7 1.895/1967; Ritenuto che il ricorso non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato che le doglianze, con le quali si censura la sentenza' per vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché sono versate in fatto e volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che la doglianza afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma;di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggVo 2022 Il consigliere esterore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris