CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 43098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzate da Saverio CAPPELLO, in relazione alla pena espianda pari ad anni uno, mesi cinque, giorni quindici di reclusione, per i reati di cui agli artt. 75 D.Lvo 159/2011, 23 L. 110/1975, 697 cod. pen., 73 c. 1 e 4 D.p.R. 309/90. 1.1. Osservava il Tribunale come l'istante fosse stato attinto da misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bolzano in data 21/07/2021 per i reati di tentata violenza privata, tentata estorsione, estorsione, lesioni aggravate dall'uso di armi e resistenza a p.u., fatti per i quali ha riportato, il 02/03/2022, condanna in primo grado alla pena di anni cinque, e mesi sei di reclusione ed € 4.000 di multa (è attualmente pendente l'appello); richiamate ancora la relazione del SERD di Bolzano del 24/01/2023 - che non aveva potuto elaborare un progetto terapeutico stante <la scarsa motivazione, convinzione e scarsa capacità di controllo> del CAPPELLO-, nonché l'informativa della Questura di Bolzano del 15/09/2022 - inerente notizia di reato a carico del predetto per i reati di cui agli artt. 73 D.p.R. 309/90 e 368 cod. pen.-, concludeva il Tribunale di Bolzano per l'impossibilità di effettuare una prognosi positiva di astensione dai reati nei confronti del CAPPELLO, da ritenersi non meritevole della concessione di alcun beneficio penitenziario. 2. Saverio CAPPELLO propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 47 O.P. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Bolzano si sia fondato unicamente, per respingere le istanze del CAPPELLO, sulle sue recenti pendenze, senza considerare il percorso riabilitativo presso il Serd e presso il Centro di [OSCURATO:PERSONA], che denota lo sforzo del condannato ai fini di reinserimento sociale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - , oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375). 2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminati, dell'assenza di significativi progressi trattamentali e di un adeguato processo di revisione critica del proprio passato deviante.Il ricorso non si misura con l'ordito motivazionale del provvedimento oggetto di censura, limitandosi a richiamare, in modo peraltro inconferente, alcune pronunce di questa Corte di legittimità, senza tuttavia ancorarle al caso concreto. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila