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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 22052/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14208-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14208/2016 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 2372 REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente p rincipale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 238/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 81/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 238/2015, pubblicata il 3 dicembre 2015, la Corte d’appello di Campobasso , pronunciando sull’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Molisee su quella incidentale di quest’ultima, confermava la decisione del locale Tribunale che, ferma la legittimazione passiva della Regione, aveva res pinto la domanda del ricorrente volta a conseguire: a) declaratoria di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato o, in AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] subordine, la proroga per cinque anni del contratto inter partes, nonché b) il pagamento delle differenze retributive per la patita dequalificazione da direttore del Centro funzionale a funzionario C1,oltre al risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine;

2. il ricorrente, assunto presso la Regione Molise, Settore Protezione Civile, sulla base dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.12.2002, artt. 3-8, e per effetto della disposizione assessorile del 28.11.2003, n. 10560, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata trenta mesi dal 5.12.2003, poi prorogato fino al 20.8.2006, con inquadramento in posizione economica D4, aveva dedotto di essere stato confermato come Direttore del Centro funzionale del Molise della Protezione Civile prima di Campobasso e poi di Campochiaro; senonché, pur stabilendo la deliberazione della Giunta r egionale del Molise n. 681 del 23.8.2011 (e poi la deliberazione n. 749 del 30.8.2011) la proroga di cinque anni dei contratti in essere, inspiegabilmente, con contratto n. 20/TDTP del 21 .11.2011, sottoscritto dal Direttore generale della Giunta della regione Molise, in esecuzione della delibera della Giunta della Regione Molise n. 851 del 12.10.2011, egli era stato assunto a tempo determinato solo fino al 31.10.2012 (con decorrenza 21.8.2011 e inquadramento nella inferiore categoria C1 ) , tanto in spregio a tutte le precedenti determinazioni giuntali;

3. la Corte molisana, premessa la legittimazione passiva dell’ente convenuto sull’essenziale rilievo che la Regione ave va prorogato i contratti scaduti stipulando quello della cui proroga quinquennale si discorre, osservava che la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] era preclusa dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, come rettamente affermato dal giudice di prime cure;

4. quanto alla domanda di proroga quinquennale del contratto scaduto il 20.8.2011, previo accertamento dell’invalidità di quello stipulato il 21.11.2011, la Corte di merito rilevava che il dictum del primo giudice, laddove riteneva che la proroga quinquennale di cui alla delibera n. 749/11 fosse stata «superata» dal diverso tenore letterale della delibera n. 851/11, che rimetteva (invero) ogni determinazione a riguardo al direttore generale della Giunta regionale, non era stato specificamente impugnato dall’Antonecchia;

5. in ordine all e pretese economiche, la Corte territoriale evidenziava come non solo «il ricorrente non avesse dimostrato alcunché», ma che si era limitato alla formulazione di generiche domande conclusive, senza supporto di argomentazioni nel corpo del ricorso, sicché «obiettivamente non si vedeva come ad esse il primo giudice avrebbe potuto riservare una qualche considerazione»;

6. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha fatto valere tre motivi di impugnazione ;

7. ha resistito con controricorsola Regione Molise, che a sua volta ha svolto un’impugnazione incidentale condizionata basata su un unico motivo.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso principale l’Antonecchia denunzia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 117 Cost., della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, nonché degli artt. 1, 2 e 3 paragrafo 1 sia della direttiva 2000/43/CE siadella direttiva 2000/78/CE nonché dell’art. 3 d. lgs. n. 216 del 2003 e dell’art. 27 d. lgs. n. 198/2006;AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la reiterazione dei contratti a termine oltre la soglia massima dei trentasei mesi avrebbe dovuto orientare, in una logica di effettività, verso la conversione in un contratto a tempo indeterminato, facendo applicazione dell’art. 5 comma 4 bis d.lgs. n. 368/2001: in assenza di norme contrarie, tale decreto legislativo «dovrebbe prevalere sia sull’art. 36 cit., sia sull’art. 97 Cost. perché diversamente risulterebbero violati sia l’art. 10,comma 1, sia l’art. 117, comm a 1 , Cost. e tutti i principi da essi discendenti in materia di rapporti tra norme interne e norme UE»

2. il motivo è infondato perché in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte , cui deve darsi continuità, in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a termine opera senza eccezioni la regola del divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 30 dicembre 2021, n. 42004; Cass. 28 marzo 2019, n. 8671);

3. con il secondo mezzo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, artt. 2 e 36, commi 2 e 5, nonché della clausola 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70; si duole che la Corte di merito, pur in ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato, non avrebbe applicato alcuna efficace sanzione, né avrebbe «statuito in ordine al richiamato principio di illegittimità e/o nullità del termine apposto ai contratti di lavoro impugnati», ma si sia limitata ad affermare che le allegazioni attoree erano generiche, AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] prive di supporto argomentativo, e dunque non meritevoli di considerazione da parte del primo giudice che giustamente le aveva disattese;

4. il motivo è in parte inammissibile,in parte infondato; la Corte di merito ha dedotto, quanto alle pretese economiche, che «non solo il ricorrente non ha dimostrato alcunché, ma si sia limitato letteralmente alla sola formulazione di generiche domande conclusive, senza neppure il supporto di una qualche generica deduzione nel corpo del ricorso, sicché, obiettivamente, non si vede come ad esse il primo giudice avrebbe potuto riservare una qualche considerazione, tanto più dopo aver motivato il divieto di stabilizzazione e il rigetto della domanda di proroga quinquennale»; a fronte di una sostanziale declaratoria di nullità della domanda, tale intesa anche dal ricorrente il quale non esita , infatti , ad aggiungere che «il primo giudice non ha statuito in ordine al reclamato profilo di illegittimità e/o nullità del termine», sarebbe stato(invero) onere dell’Antonecchia ripropo rre , ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., i passaggi dell’originario ricorso contenenti le supposte deduzioni difensive in merito alla illegittima reiterazione dei rapporti a termine, asseritamente ignorate o male intese dal giudice d’appello; senonché il ricorrente si limita a dedurre , non senza contraddizione, che la Corte, che pure avrebbeomesso di statuire «in ordine al reclamato profilo di illegittimità del termine apposti ai contratti di lavoro impugnati», non avrebbe verificato «la soddisfazione dei requisiti di adeguatezza della sanzione» e che avrebbe dovuto rilevare che «il risarcimento del danno consegue d’ufficio all’illegittima successione dei contratti a tempo determinato dal 5.12.2003 a tutt’oggi»;AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] così ragionando , il ricorrente non si confront a però con l’iter argomentativo della decisioneche ha inequivocabilmente escluso ogni valutazione in ordine ai profili sanzionatori evocati in quanto ha ritenuto, a monte , manchevoli e /o prive di necessaria determinatezza le deduzioni sull’illegittimità del termine; donde, per tal guisa, la sicura reiezione del motivo;

5. con il terzo (e ultimo) motivo denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza in ordine ad un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti; deduce che la Corte di merito non si era avveduta che la proroga quinquennale del contratto scaduto non aveva avuto esecuzione per unilaterale determinazione del direttore generale, il quale non aveva ottemperato a quanto deliberato dalla Giunta regionale e aveva addirittura procedu to a una dequalificazione professionale dell’Antonecchia (il che risultava per tabulas, tant’è che nell’ultimo contratto, quello del 15.11.2011, al ricorrente venivano revocate le funzioni dirigenziali e attribuite funzioni di carattere tecnico-amministrativo con inquadramento nella Cat.

C1);

6. il motivoè inammissibile; laddove deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., trascura di considerare che la disposizione non può essere richiamata, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che conferma la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. p roc . c iv. . deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021) e deve ovviamente farlo nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione, non potendo il vizio essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art.380 bis, c. 2, c od . p roc . c iv. , la cui funzione – al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016);

7. il ricorso incidentale– con cu i la regione Molise lamenta ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 5-6 L.R.

Molise n. 12/2012, stante (appunto) l’omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva da parte della Corte distrettuale – è condizionato all'accoglimento di quello principale (come espressamente indicato a pagina 6 del controricorso): dal rigetto di quest'ultimo deriva, dunque, l'assorbimento dell'impugnazione della Regione; alla reiezione del ricorso principale consegue la condanna de l ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;

8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G.

Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e, assorbito quello incidentale, condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14208-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14208/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 2372 REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente p rincipale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 238/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/12/2015 R.G.N. 81/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 238/2015, pubblicata il 3 dicembre 2015, la Corte d’appello di Campobasso , pronunciando sull’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Molisee su quella incidentale di quest’ultima, confermava la decisione del locale Tribunale che, ferma la legittimazione passiva della Regione, aveva res pinto la domanda del ricorrente volta a conseguire: a) declaratoria di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato o, in AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] subordine, la proroga per cinque anni del contratto inter partes, nonché b) il pagamento delle differenze retributive per la patita dequalificazione da direttore del Centro funzionale a funzionario C1,oltre al risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine; 2. il ricorrente, assunto presso la Regione Molise, Settore Protezione Civile, sulla base dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.12.2002, artt. 3-8, e per effetto della disposizione assessorile del 28.11.2003, n. 10560, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata trenta mesi dal 5.12.2003, poi prorogato fino al 20.8.2006, con inquadramento in posizione economica D4, aveva dedotto di essere stato confermato come Direttore del Centro funzionale del Molise della Protezione Civile prima di Campobasso e poi di Campochiaro; senonché, pur stabilendo la deliberazione della Giunta r egionale del Molise n. 681 del 23.8.2011 (e poi la deliberazione n. 749 del 30.8.2011) la proroga di cinque anni dei contratti in essere, inspiegabilmente, con contratto n. 20/TDTP del 21 .11.2011, sottoscritto dal Direttore generale della Giunta della regione Molise, in esecuzione della delibera della Giunta della Regione Molise n. 851 del 12.10.2011, egli era stato assunto a tempo determinato solo fino al 31.10.2012 (con decorrenza 21.8.2011 e inquadramento nella inferiore categoria C1 ) , tanto in spregio a tutte le precedenti determinazioni giuntali; 3. la Corte molisana, premessa la legittimazione passiva dell’ente convenuto sull’essenziale rilievo che la Regione ave va prorogato i contratti scaduti stipulando quello della cui proroga quinquennale si discorre, osservava che la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] era preclusa dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, come rettamente affermato dal giudice di prime cure; 4. quanto alla domanda di proroga quinquennale del contratto scaduto il 20.8.2011, previo accertamento dell’invalidità di quello stipulato il 21.11.2011, la Corte di merito rilevava che il dictum del primo giudice, laddove riteneva che la proroga quinquennale di cui alla delibera n. 749/11 fosse stata «superata» dal diverso tenore letterale della delibera n. 851/11, che rimetteva (invero) ogni determinazione a riguardo al direttore generale della Giunta regionale, non era stato specificamente impugnato dall’Antonecchia; 5. in ordine all e pretese economiche, la Corte territoriale evidenziava come non solo «il ricorrente non avesse dimostrato alcunché», ma che si era limitato alla formulazione di generiche domande conclusive, senza supporto di argomentazioni nel corpo del ricorso, sicché «obiettivamente non si vedeva come ad esse il primo giudice avrebbe potuto riservare una qualche considerazione»; 6. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha fatto valere tre motivi di impugnazione ; 7. ha resistito con controricorsola Regione Molise, che a sua volta ha svolto un’impugnazione incidentale condizionata basata su un unico motivo. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso principale l’Antonecchia denunzia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 117 Cost., della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, nonché degli artt. 1, 2 e 3 paragrafo 1 sia della direttiva 2000/43/CE siadella direttiva 2000/78/CE nonché dell’art. 3 d. lgs. n. 216 del 2003 e dell’art. 27 d. lgs. n. 198/2006;AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la reiterazione dei contratti a termine oltre la soglia massima dei trentasei mesi avrebbe dovuto orientare, in una logica di effettività, verso la conversione in un contratto a tempo indeterminato, facendo applicazione dell’art. 5 comma 4 bis d.lgs. n. 368/2001: in assenza di norme contrarie, tale decreto legislativo «dovrebbe prevalere sia sull’art. 36 cit., sia sull’art. 97 Cost. perché diversamente risulterebbero violati sia l’art. 10,comma 1, sia l’art. 117, comm a 1 , Cost. e tutti i principi da essi discendenti in materia di rapporti tra norme interne e norme UE» 2. il motivo è infondato perché in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte , cui deve darsi continuità, in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a termine opera senza eccezioni la regola del divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 30 dicembre 2021, n. 42004; Cass. 28 marzo 2019, n. 8671); 3. con il secondo mezzo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, artt. 2 e 36, commi 2 e 5, nonché della clausola 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70; si duole che la Corte di merito, pur in ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato, non avrebbe applicato alcuna efficace sanzione, né avrebbe «statuito in ordine al richiamato principio di illegittimità e/o nullità del termine apposto ai contratti di lavoro impugnati», ma si sia limitata ad affermare che le allegazioni attoree erano generiche, AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] prive di supporto argomentativo, e dunque non meritevoli di considerazione da parte del primo giudice che giustamente le aveva disattese; 4. il motivo è in parte inammissibile,in parte infondato; la Corte di merito ha dedotto, quanto alle pretese economiche, che «non solo il ricorrente non ha dimostrato alcunché, ma si sia limitato letteralmente alla sola formulazione di generiche domande conclusive, senza neppure il supporto di una qualche generica deduzione nel corpo del ricorso, sicché, obiettivamente, non si vede come ad esse il primo giudice avrebbe potuto riservare una qualche considerazione, tanto più dopo aver motivato il divieto di stabilizzazione e il rigetto della domanda di proroga quinquennale»; a fronte di una sostanziale declaratoria di nullità della domanda, tale intesa anche dal ricorrente il quale non esita , infatti , ad aggiungere che «il primo giudice non ha statuito in ordine al reclamato profilo di illegittimità e/o nullità del termine», sarebbe stato(invero) onere dell’Antonecchia ripropo rre , ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., i passaggi dell’originario ricorso contenenti le supposte deduzioni difensive in merito alla illegittima reiterazione dei rapporti a termine, asseritamente ignorate o male intese dal giudice d’appello; senonché il ricorrente si limita a dedurre , non senza contraddizione, che la Corte, che pure avrebbeomesso di statuire «in ordine al reclamato profilo di illegittimità del termine apposti ai contratti di lavoro impugnati», non avrebbe verificato «la soddisfazione dei requisiti di adeguatezza della sanzione» e che avrebbe dovuto rilevare che «il risarcimento del danno consegue d’ufficio all’illegittima successione dei contratti a tempo determinato dal 5.12.2003 a tutt’oggi»;AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] così ragionando , il ricorrente non si confront a però con l’iter argomentativo della decisioneche ha inequivocabilmente escluso ogni valutazione in ordine ai profili sanzionatori evocati in quanto ha ritenuto, a monte , manchevoli e /o prive di necessaria determinatezza le deduzioni sull’illegittimità del termine; donde, per tal guisa, la sicura reiezione del motivo; 5. con il terzo (e ultimo) motivo denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa e insufficiente motivazione della sentenza in ordine ad un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti; deduce che la Corte di merito non si era avveduta che la proroga quinquennale del contratto scaduto non aveva avuto esecuzione per unilaterale determinazione del direttore generale, il quale non aveva ottemperato a quanto deliberato dalla Giunta regionale e aveva addirittura procedu to a una dequalificazione professionale dell’Antonecchia (il che risultava per tabulas, tant’è che nell’ultimo contratto, quello del 15.11.2011, al ricorrente venivano revocate le funzioni dirigenziali e attribuite funzioni di carattere tecnico-amministrativo con inquadramento nella Cat. C1); 6. il motivoè inammissibile; laddove deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., trascura di considerare che la disposizione non può essere richiamata, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che conferma la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. p roc . c iv. . deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021) e deve ovviamente farlo nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione, non potendo il vizio essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art.380 bis, c. 2, c od . p roc . c iv. , la cui funzione – al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016); 7. il ricorso incidentale– con cu i la regione Molise lamenta ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 5-6 L.R. Molise n. 12/2012, stante (appunto) l’omesso rilievo del difetto di legittimazione passiva da parte della Corte distrettuale – è condizionato all'accoglimento di quello principale (come espressamente indicato a pagina 6 del controricorso): dal rigetto di quest'ultimo deriva, dunque, l'assorbimento dell'impugnazione della Regione; alla reiezione del ricorso principale consegue la condanna de l ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; 8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il AC 15.6.2022 —n. 14208/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e, assorbito quello incidentale, condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament
Sentenza Cassazione n. 22052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris