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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46924/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D. Vinci; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati poiché, nel denegare l'applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza che ritene necessario, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, il rilascio di procura speciale in favore del difensore da parte dell'imputato non presente in udienza (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Rv. 271177); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D. Vinci; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati poiché, nel denegare l'applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza che ritene necessario, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, il rilascio di procura speciale in favore del difensore da parte dell'imputato non presente in udienza (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Rv. 271177); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 46924/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris