CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta procura in atti;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 158/2022,r.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026pubblicata il 26 gennaio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello direspinto la domanda da lui proposta diretta alla declaratoria dirisoluzione del contratto preliminare stipulato in data 19 giugno 2007con [OSCURATO:PERSONA], delle cui obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] si era resocondebitore solidale, avente a oggetto il pagamento da parte di questiultimi in suo favore del prezzo di cessione della totalità delle quote dicapitale della società [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter: “lasocietà”).2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva,ha osservato che: a) la postilla apposta dal Gani in calce al contrattosottoscritto con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2009, delseguente letterale tenore: “il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] manleva con ilpresente i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tutti gli atti connessi econseguenti la cessione quote [OSCURATO:SOCIETA]”, andava interpretata noncome semplice assunzione di una garanzia per le spese inerenti ifuturi atti notarili di cessione delle quote, come aveva opinato ilTribunale attribuendo al termine “manlevare” un significato tecnico-giuridico, ma come una vera e propria novazione oggettiva esoggettiva delle precedenti scritture sottoscritte dalle medesime partiin data 11 dicembre 2006, 20 gennaio 2007 e 19 giugno 2007 e postea fondamento della domanda, anche perché delle presunte spesenotarili di cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto costituirsi garante nei confrontir.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026dei promissari acquirenti non vi era alcuna traccia in atti; b) lapredetta clausola, considerato il complessivo comportamento delleparti per tutta la durata del rapporto contrattuale tra di esseinstaurato, andava intrepretata nel senso di ritenere che il Gani avevatrattenuto l’assegno consegnatogli dal [OSCURATO:PERSONA] per un importo di €316.000,00 “in garanzia” del totale adempimento del contrattopreliminare sottoscritto in pari data; che, non avendo pacificamente ilNacci mai adempiuto agli obblighi su di lui ricadenti per effetto dellasottoscrizione dell’originario preliminari di vendita delle quote dellasocietà, poi per ben due volte prorogato, era verosimile ipotizzare cheil Gani aveva trattenuto l’assegno sino a quando lo aveva restituito alMiccini, ritenendo di non avere più nulla a pretendere, né dal Miccininé dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione al pagamento delle quote sociali vendute,per essere evidentemente stato soddisfatto del suo residuo credito di€ 200.000,00 con la regolamentazione dei rapporti di debito/creditooperata nell’ambito del diverso contratto del 20 gennaio 2009, con cuila società [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava a vendere al Gani unaporzione del complesso immobiliare sito in Cecina, il che spiegavaanche la ragione della postilla di cui è causa; c) il contrattopreliminare del 2009 di vendita al Gani dell’immobile di Cecina non siera risolto con effetti retroattivi per effetto dell’intervenuto fallimentodella società [OSCURATO:SOCIETA], avendo il curatore esercitato il suo diritto discioglimento dal contratto medesimo ai sensi dell’art. 72, primocomma, l. f., dunque con effetti ex nunc, inidonei a privare diefficacia la clausola oggetto di causa, che aveva già prodotto il suoeffetto novativo.4. Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:r.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026a) 1° motivo: «Violazione e falsa applicazione di norme didiritto (art. 360 nr. 3 cpc). Violazione e falsa applicazionedell’art. 1362 c.c. e dei principi in tema d’interpretazione deicontratti, in relazione all’art. 1229 e 1241 c.c.», deducendol’erroneità dell’approccio ermeneutico del giudice di appello,consistito nel riqualificare le parole “compensazione” e“manleva”, presenti nelle successive scritture private sottoscrittetra le altri e dedotte in lite, in mancanza di divergenza tra“spirito” e “lettera” della convenzione e senza, dunque, limitarsial significato letterale delle parole.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.È infondato laddove pretende di rinvenire l’erroneità dellasentenza nella mancata applicazione nell’interpretazione dellapostilla per cui è causa del criterio ermeneutico esclusivamenteletterale. Invero, come la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3,Sentenza n. 31811 del 10/12/2024; Sez. 3, Sentenza n. 29288del 13/11/2024) ha già condivisibilmente affermato,nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato,nell'obiettivo di ricostruire l’effettiva volontà delle parti che lohanno sottoscritto, con gli altri canoni ermeneutici idonei a darerilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agliinteressi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediantela stipulazione negoziale.Ciò significa che il giudice chiamato a interpretare un contrattodeve iniziare l’opera ermeneutica applicando il criterio letterale,ma, qualora tale operazione non sia completamente esaustivanel condurre ad attribuire con certezza un significato univoco alleespressioni utilizzate dalle parti, egli ha l’obbligo di procedere adapplicare gli altri criteri integrativi, al fine di pervenire a valutarer.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026integralmente, anche per il tramite di elementi extratestualirinvenibili nello scopo dell’atto e/o nel comportamentocomplessivo delle parti, il corretto senso da attribuire alle paroleutilizzate dalle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del11/03/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024).Da tanto deriva che l’applicazione del solo criterio letterale nonpuò dirsi, ex se, sempre sufficiente a garantire la legittimitàdell’attività ermeneutica del giudice; esso è il criterio di partenza,che può rivelarsi anche esclusivo solo quando il giudiceargomenti il proprio ragionamento dimostrando che la letteradelle clausole interpretate è inequivoca e conduce con assolutacertezza alle conclusioni ricavabili dalla lettura del lorocontenuto, dovendo, quindi, essere escluso qualsiasi persistentedubbio interpretativo, ricavabile dagli indici contenuti negliarticoli sussidiari all’art. 1362 cod. civ.L’applicazione di tali principi al caso di specie porta alladeclaratoria di infondatezza della censura. La Corte di appello hamanifestato, sin dall’inizio della sua motivazione,l’insoddisfazione per l’approdo cui l’applicazione del solo criterioletterale della postilla avrebbe condotto, procedendo, quindi, deltutto legittimamente per quanto appena detto in linea diprincipio, a valutare la clausola nel complesso divenire degliaccordi presi tra le parti, anche per come successivamenteprorogati e modificati, analizzando, infine, il significato del lororispettivo comportamento in pendenza degli accordi, epervenendo a maturare il convincimento espresso in sentenza.Sotto diverso profilo, il motivo appare inammissibile, laddovepretende da questa Corte un nuovo esame delle clausole e deicontratti per cui è causa, che in questa sede non è consentitor.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026quante volte, come nella specie, il giudice abbia motivatocongruamente e ben oltre il minimo costituzionale il proprioconvincimento in ordine alla selezione e all’interpretazione deglielementi di prova utilizzati al fine del decidere.b) 2° motivo. «Violazione e falsa applicazione di norme didiritto (art. 360 nr. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazionedell’art. 1230 e 1235 c.c. e dei principi in tema di estinzione delleobbligazioni anche in relazione all’art. 1363 c.c.», deducendol’erroneità della sentenza impugnata laddove ha attribuito unaportata novativa alla postilla apposta dal ricorrente al contrattopreliminare del 2009, omettendo di considerare che taledichiarazione era unilaterale del solo creditore, generica, priva diriferimenti e pure poco perspicua, sicché a essa non potevalegittimamente attribuirsi alcun valore “novativo/estintivo” diobbligazioni assunte dai debitori.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esplicitate aproposito dell’analoga valutazione inerente al primo motivo: ciòche la censura pretende da questa Corte di sola legittimità è unnuovo sindacato sulla interpretazione della clausola, checondurrebbe all’esclusione della conclusione cui è pervenuta laCorte territoriale e alla sua sostituzione con altra che questaCorte dovrebbe enucleare. Un’attività che, come appareevidente, non appartiene ai poteri della Cassazione, che non ègiudice del merito e che, per le ragioni dette a commento delprimo motivo, cui si rinvia, in presenza di una motivazione deltutto congrua dell’esito ermeneutico, non può sindacare lo stessosul versante fattuale.c) 3° motivo: «Omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 nr. 5 cpc).»,r.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026deducendo che la Corte di appello, nel ritenere che la postillanovativa sarebbe stata l’ultima apposta dal ricorrente in calce aivari contratti preliminari, avrebbe omesso di valutare il tenoreletterale dell’altra postilla presente in calce al preliminare del 20gennaio 2009, che dimostrava inequivocabilmente che essa erastata apposta successivamente a quella ritenuta novativa, il cheprivava di senso l’intera ricostruzione contenuta nella sentenza disecondo grado, atteso che alcun significato avrebbe avutoun’ennesima proroga dei primigeni accordi tra le parti se si fosseverificato il ritenuto effetto oggettivamente novativo delpagamento del prezzo tramite cessione di un immobile.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso difetta della specificità richiesta ai sensi delcombinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma2, n. 4) cod. proc. civ., atteso che la censura vertesull’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui nonera prova che la seconda postilla apposta sul contratto del 2007(proroga del termine entro cui doveva essere adempiuto quantoconvenuto in quel negozio) fosse successiva al 20 gennaio 2009,ipotesi nella quale sarebbe errato il ragionamento della Corteterritoriale, secondo cui quell’obbligazione era stata “novata”proprio con quel contratto. Sennonché il motivo di ricorso fariferimento a tre circostanze (cfr. pag. 23) che non risultano néallegate, né provate nel giudizio di merito. Il motivo è perciòinammissibile per difetto di specificità.Sotto concorrente profilo, va evidenziato che il vizio denunciabileex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fattostorico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018;r.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2,Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario,rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cuiparadigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessavalutazione di deduzioni difensive. L’applicazione di tali principi alcaso di specie porta a considerare che il motivo è inammissibileanche perché non si confronta con la motivazione resa dallasentenza impugnata, atteso che la Corte territoriale non ha affattoomesso di considerare la postilla apposta in calce alla scritturaprivata indicata nella censura ma, a pagg. 17 e ss., l’haespressamente esaminata e complessivamente confutata nellaprospettazione difensiva che il Giani già in quella fase processualeaveva sostenuto. Ciò che esclude l’omesso esame, restando, comedetto, l’esito interpretativo appannaggio dell’esclusiva competenzadel giudice del merito, nei termini sopra più volte rammentati.d) 4° motivo: «Violazione e falsa applicazione di norme didiritto (art. 360 nr. 3 cpc). Violazione e falsa applicazione dell’art.1230 1346, 1418 comma 2 c.c. e dei principi in tema di oggettodel contratto, in relazione all’art. 72 comma primo della leggefallimentare», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata pernon aver considerato che, per effetto dello scioglimento dalcontratto operato dal curatore ai sensi dell’art. 72 della leggefallimentare, sarebbe certamente venuto a mancare l'oggettostesso della presunta novazione, con conseguente nullitàsopravvenuta della clausola e pieno diritto del ricorrente apretendere l’adempimento della prestazione di vendita delle quote,la cui mancanza imputabile agli odierni intimati determinava ilpieno accoglimento della domanda originariamente proposta.r.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il motivo è infondato.Il ricorrente assume che la risoluzione, con effetto retroattivo, delcontratto preliminare del 20 gennaio 2009 avrebbe determinato ilsopravvenuto venir meno dell’oggetto della novazione (una«sopravvenuta carenza dell’oggetto» della medesima), sicché lastessa sarebbe da ritenere nulla. In realtà, l’oggetto dell’accordoliberatorio documentato dalla postilla apposta in calce al contrattopreliminare del 20 gennaio 2009 è rappresentato dai precedentirapporti obbligatori intercorsi, che furono sottoposti a nuovaregolamentazione, prevedendosi che il diritto di Gani di ottenere,in forza di essi, il pagamento della somma di € 200.000,00 venissemeno. Tale essendo l’oggetto della pattuizione in discorso, non puòassumersi la nullità di essa ex artt. 1325, n. 3, e 1346 c.c.:l’accordo aveva un suo preciso oggetto e lo stesso risultavapossibile, lecito e determinato; in particolare, la successivarisoluzione del contratto preliminare (che programmava altravicenda) non può aver inciso sulla possibilità dell’oggettodell’accordo in questione. L'impossibilità dell'oggetto, alla qualeconsegue la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazionesia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza diimpedimenti originari di carattere materiale o giuridico cheostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 37804 del 27/12/2022): di contro, nellafattispecie in esame, nessun ostacolo di carattere originario sifrapponeva al programma negoziale desumibile dalla sentenzaimpugnata (cfr. pag. 17) e consistente, come si è detto,nell’estinzione del diritto di Gani, fatto valere in giudizio, diottenere la corresponsione della somma di € 200.000,00.Indipendentemente, dunque, dal carattere retroattivo o meno dellar.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026risoluzione del contratto preliminare di vendita della porzioneimmobiliare ubicata in Cecina, è da escludere possa assumersi lanullità dell’accordo che qui viene in esame: tanto più che i duenegozi vanno tenuti distinti e non sono sovrapponibili; infatti, ildetto preliminare, che fu successivamente risolto, intercorse tra lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e Gani, mentre l’accordo con cui si convennel’estinzione del debito di euro 200.000,00 («il sottoscritto ClaudioGanni manleva i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per tutti gli atti connessi econseguenti la cessione quote [OSCURATO:SOCIETA].»: sentenzaimpugnata, pag. 13) ha avuto come parti Gani stesso, da un lato,e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.Il ricorso va complessivamente respinto.2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del grado,stante la mancata costituzione degli intimati.3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.r.g. n. 04881/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 4881/2022Numero sezionale 1817/2026Numero di raccolta generale 16874/2026Data pubblicazione 29/05/2026Il PresidenteMassimo Falabellar.g. n. 04881/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]