CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 4)\ Of2k y.); 43Q0 c/L- sz; I Q_AU .43-,es-ke [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata in data 18 febbraio 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 4.10.2019, di proroga del regime differenziato, ex art. 41 -bis Ord. Pen., applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale, la proroga del suddetto regime penitenziario era giustificata dai seguenti elementi: a) il profilo criminale del Belforte, come risultante dalle condanne ricomprese nel provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Napoli del 23.1.2017 per reati, commessi fino al 1998, di associazione per delinquere, concorso in omicidi ed estorsioni, aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, violazione della normativa sulle armi e sugli stupefacenti, nonché dalle condanne successive, ricomprese nel nuovo cumulo emesso in data 24.11.2020, di cui alle sentenze della Corte di Assise di appello di Napoli del 18.6.2019 e del 2.3.2019, entrambe per reati di omicidio, commessi, rispettivamente, nel 1996 e 1997, oltre che dalle pendenze giudiziarie e dalle pronunce di condanna non ancora definitive; b) il ruolo del Belforte all'interno dell'omonimo clan, radicato nel territorio casertano, come descritto dai collaboratori di giustizia che avevano dato contezza dell'ascesa criminale del Belforte e della sua posizione apicale, consolidata nel tempo, all'interno dell'organizzazione di riferimento; c) l'operatività della mai cessata attività del clan Belforte: dalle fonti informative si evinceva che il territorio di Marcianise e delle limitrofe località del casertano non si era mai sottratto all'egemonia del gruppo facente capo al Belforte, che, a partire dagli anni novanta, aveva intrapreso un sanguinoso scontro prevalendo sulle opposte consorterie; d) il pieno divenire delle dinamiche criminali interne ed esterne al sodalizio, come dimostrato dalla lunga serie di arresti e dalle numerose ordinanza di custodia cautelare eseguite fino al 2019 nei confronti di soggetti contigui al suddetto clan per una miriade di reati mafiosi. Sussistevano, quindi, secondo il Tribunale, tutti gli elementi per ritenere, in concreto, l'attuale pericolo di collegamenti del reclamante con la criminalità organizzata, specie in un momento di riassetto degli equilibri interni, e il rischio di una ripresa dei rapporti, ove venisse ripristinato il regime detentivo ordinario. 2. Avverso detta ordinanza, il Belforte ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], "per erronea applicazione di legge, nonché per omessa motivazione circa la voluminosa documentazione allegata al reclamo", ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 41 -bis della legge n. 354 del 1975. Secondo la difesa, il Tribunale si sarebbe limitato a sviluppare considerazioni "generiche" e "assertive", tali da rendere la motivazione del provvedimento del tutto apparente, omettendo di valutare quanto rappresentato nel reclamo circa il comportamento serbato dal Belforte nelle sedi giudiziarie (rendendo dichiarazioni autoaccusatorie) e la sua sempre dichiarata dissociazione dal gruppo di appartenenza, con un percorso intrapreso sin dal momento del suo arresto, avvenuto il 16.9.2008; detta condotta processuale, unita alla decisione di allontanarsi dal contesto di appartenenza, costituirebbe sintomo di ineludibile valore positivo del tutto omesso, ovvero solo apparentemente considerato dal Tribunale, che sarebbe rimasto, quindi, indifferente al tema dell'attualizzazione degli indici fattuali indicativi della sussistenza, al momento della decisione, del pericolo di collegamenti con l'esterno da parte del Belforte. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. In data 6 ottobre 2021, è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte una memoria, sottoscritta personalmente dal Belforte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Inammissibile, in via preliminare, deve ritenersi la memoria personalmente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi "devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dela Corte di cassazione", al cui cospetto, dunque, le parti, quant'anche intendano presentare memorie, sono a tutti gli effetti rappresentate dai difensori. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Rv. 276782 - 01). 2. Ciò posto, va osservato che l'art. 41 bis, comma 2-bis, della I. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore nazionale- antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo) "per violazione di legge". La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203; Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172). E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non può, evidentemente, trovare ingresso nel giudizio di legittimità in ordine all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato. Va, inbltre, osservato che, per effetto dei principi interpretativi formulati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 417 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la conformità alla Costituzione della disposizione di cui all'art. 41 -bis Ord. Pen. è garantita a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato; che, tenuto conto della riforma ulteriore del comma 2 -bis dell'art. 41 -bis Ord. Pen., sottoposta anche a verifica di conformità ai principi costituzionali (sent. n. 190 del 2010), la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri, ritenuti dal legislatore significativi e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario, del tenore di vita dei familiari; che, "ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime" (cfr. Cass. Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Rv. 274912). 3. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che l'ordinanza in verifica risulta corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa delle ragioni della decisione, che ha investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima proroga della sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato. E in vero, l'ordinanza impugnata ha ancorato il giudizio circa la perdurante sussistenza del pericolo di mantenimento di contatti con l'organizzazione di appartenenza da parte del ricorrente - come in precedenza evidenziato - alla natura dei fatti per i quali egli ha riportato condanne irrevocabili, al ruolo di rilievo svolto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa di appartenenza, alla mai cessata operatività nel territorio di influenza della organizzazione stessa. Inoltre, il Tribunale ha preso in considerazione anche i profili di contestazione articolati con il reclamo, che ha disatteso, rilevando che "il grado di pericolosità del condannato, avvalorato dalle più recenti emergenze, è di intensità tale da rendere irrilevante, ai fini invocati in sede di reclamo, qualunque dichiarazione di dissociazione mai sfociata - come è accaduto per il fratello [OSCURATO:PERSONA] - nel ripudio, attuato in via ufficiale, delle logiche mafiose"; ha aggiunto che "anche la condotta carceraria costituisce indice di attuale pericolosità del Belforte, risultando dalla relazione comportamentale che lo stesso ha ripetutamente trasgredito alle regole interne, riportando numerose condanne disciplinari nel 2020". Detto argomentare resiste alle doglianze difensive, dovendosi osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per potere accogliere il ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato è necessaria l'acquisizione di elementi specifici e concreti, indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime in parola, né essere rappresentati dalla dedotta • risalenza nel tempo delle condotte criminose poste in essere dal Belforte. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent