CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] B.S.C. con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi ammissibile il conflitto ed affermarsi la competenza del Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021 il Tribunale di Agrigento, investito dalla richiesta della Procura della Repubblica di Palermo di sequestro e successiva confisca per equivalente di un immobile, avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con decreto del 29/30 gennaio 2020 nonché destinatario di proposta di applicazione della misura patrimoniale della confisca (in relazione alla quale era stato disposto il sequestro di alcuni beni) - ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale distrettuale di Palermo. A ragione osserva che la richiesta è stata inoltrata dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 I., 17 ottobre 2017, n. 161, in costanza del regime normativo che ha sottratto ai Tribunali non distrettuali la competenza in materia di misure di prevenzione, ed è volta ad ottenere il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, istituto, a sua volta, introdotto in epoca ancora successiva e che, comunque, ha ad oggetto un bene diverso ed ulteriore rispetto a quelli già sottoposti a misura patrimoniale sicché va qualificata come una nuova proposta. 2. Con ordinanza del 19 novembre 2021, il Tribunale di Palermo ha, a sua volta, ricusato la propria competenza territoriale osservando che la richiesta non costituisce una nuova proposta di sequestro e confisca ma concerne l'esecuzione del provvedimento, in data 26 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Agrigento, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti del Burgio, aveva disposto, oltre che la confisca diretta dei beni in sequestro, la confisca per equivalente di altri beni nella disponibilità del propostoyi; anche per interposta persona, in considerazione del mancato rinvenimento di "giwelli e diamanti" del valore complessivo di euro 21.288,00 di cui era stato disposto il sequestro ai fini della confisca diretta. Il Tribunale era stato chiamato, quinci, a provvedere, in merito all'esecuzione di un provvedimento di confisca per equivalente già adottato in applicazione delle disposizioni contenute della legge n. 161 del 2017. Non trova applicazione il novellato testo dell'art. 5 d.lgs. n. 159 del 2011. E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità richiamata, che eTribunale circondariale deve definire i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in applicazione del principio secondo cui la competenza delle fase esecutiva è attribuita all'organo che ha emesso il provvedimenti applicativo della misura di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando, così, luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Ciò premesso, il conflitto va risolto con attribuzione di competenza al Tribunale di Agrigento, ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 a mente del quale, in caso di proposta di confisca successiva all'applicazione di misura personale provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale ("il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo"). Si tratta di disposizione speciale che, pertanto, è insensibile alle modifiche "medio tempore" introdotte all'art. 5, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Sez. 1, n. 50031de1 21/09/2018 Cc. Rv. 274666). 3. Il Tribunale di Agrigento, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 26 febbraio 2021 - quindi in epoca precedente alla richiesta della Procura della Repubblica di Palermo di sequestro e successiva confisca per equivalente dell'immobile - aveva disposto, in alternativa alla confisca diretta dei beni sottoposti a sequestro, nella particolare ipotesi in cui il proposto non avesse avuto la disponibilità, diretta o indiretta, di tali beni specificamente individuati, la confisca di beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il preposto aveva comunque la disponibilità. In applicazione di tale statuizione, alla luce della relazione ex art. 36 d.lgs. n. 159 del 2011, che aveva evidenziato il mancato rinvenimento di "gioielli e diamanti" del valore complessivo di euro 21.288,00, aveva espressamente disposto la confisca per equivalente, come introdotta dalla legge n. 161 del 2017, sul corretto presupposto che si trattava di specificare il bene di cui era stata disposta la confisca in esecuzione di un precedente provvedimento. Anche la richiesta della Procura della Repubblica di Palermo di sequestro e successiva confisca per equivalente di un immobile, lungi dall'introdurre un nuovo procedimento, sollecita di specificare i beni aggredibili con la confisca per equivalente già disposta,e pertanto, attiene alla fase di esecuzione del provvedimento già adottato. Anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza a decidere su tali richieste rimane ferma in capo all'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento in corso di esecuzione, pur se diverso dal tribunale distrettuale (Sez. 1, n, 39905 del 17/07/2018 Rv. 273868, in materia di modiche o revoca del provvedimento applicativo di misure di prevenzione personale). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento, sezione per le misure di prevenzione, cui dispone trasme