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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 20314/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduce sei motivi di ricorso; letti i motivi nuovi depositati in data 13 febbraio 2023 con i quali si ribadiscono, ampliandoli, le originarie censure; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione del "vincolo della cognizione", è manifestamente infondato siccome aspecifico in quanto non indica le ragioni sulla scorta delle quali l'avvenuto riconoscimento da parte del giudice di merito del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le singole sentenze dovrebbe determinare il riconoscimento dello stesso vincolo tra tutti i reati giudicati, non essendo pertinente , al riguardo, l'arresto citato nel ricorso secondo cui «La continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non può essere rimessa in disc:ussione in sede esecutiva» (Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Fimiani, Rv. 246664), chiaramente riferentesi alla ipotesi nella quale il giudice della esecuzione aveva negato l'unicità del disegno criminoso già riconosciuto, sebbene tra reati eterogenei, dal giudice del merito con statuizione divenuta intangibile in sede di esecuzione; rilevato che del pari manifestamente infondato è il quarto motivo, preliminare rispetto agli altri dedotti, che lamenta l'apparenza della motivazione, poiché non si confronta con la motivazione, stringata ma congrua, con la quale il giudice dell'esecuzione ha dato conto degli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto di escludere l'unitaria deliberazione; ritenuto che non a miglior sorte sono destinati i residui motivi due, tre, cinque e sei nei quali il ricorrente si è limitato a richiamare alcuni stralci della motivazione del provvedimento oggetto di ricorso, di cui ha svolto una analisi parcellizzata, e ad affermarne che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte e la comune finalità patrimoniale delle stesse; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori,, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso la eterogeneità dei reati (rimarcando come oltre al alcuni reati per i quali è possibile riconoscere una finalità patrimoniale, ve ne sono affatto slegati sotto il profilo strutturale e finalistico), la distanza temporale tra i fatti (consumati nell'arco temporale di venti anni) e il carattere occasionale ed estemporaneo dell'azione, poiché il "disagio" che la difesa assume esserne l'elemento unificatore non ha trovato alcun riscontro negli atti; ritenuto che - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso - la motivazione del giudice dell'esecuzione in punto di distanza temporale tra i reati si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/0520:L2, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduce sei motivi di ricorso; letti i motivi nuovi depositati in data 13 febbraio 2023 con i quali si ribadiscono, ampliandoli, le originarie censure; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione del "vincolo della cognizione", è manifestamente infondato siccome aspecifico in quanto non indica le ragioni sulla scorta delle quali l'avvenuto riconoscimento da parte del giudice di merito del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le singole sentenze dovrebbe determinare il riconoscimento dello stesso vincolo tra tutti i reati giudicati, non essendo pertinente , al riguardo, l'arresto citato nel ricorso secondo cui «La continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non può essere rimessa in disc:ussione in sede esecutiva» (Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Fimiani, Rv. 246664), chiaramente riferentesi alla ipotesi nella quale il giudice della esecuzione aveva negato l'unicità del disegno criminoso già riconosciuto, sebbene tra reati eterogenei, dal giudice del merito con statuizione divenuta intangibile in sede di esecuzione; rilevato che del pari manifestamente infondato è il quarto motivo, preliminare rispetto agli altri dedotti, che lamenta l'apparenza della motivazione, poiché non si confronta con la motivazione, stringata ma congrua, con la quale il giudice dell'esecuzione ha dato conto degli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto di escludere l'unitaria deliberazione; ritenuto che non a miglior sorte sono destinati i residui motivi due, tre, cinque e sei nei quali il ricorrente si è limitato a richiamare alcuni stralci della motivazione del provvedimento oggetto di ricorso, di cui ha svolto una analisi parcellizzata, e ad affermarne che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità delle condotte e la comune finalità patrimoniale delle stesse; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori,, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso la eterogeneità dei reati (rimarcando come oltre al alcuni reati per i quali è possibile riconoscere una finalità patrimoniale, ve ne sono affatto slegati sotto il profilo strutturale e finalistico), la distanza temporale tra i fatti (consumati nell'arco temporale di venti anni) e il carattere occasionale ed estemporaneo dell'azione, poiché il "disagio" che la difesa assume esserne l'elemento unificatore non ha trovato alcun riscontro negli atti; ritenuto che - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso - la motivazione del giudice dell'esecuzione in punto di distanza temporale tra i reati si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/0520:L2, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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