CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 16 settembre 2024 dal Tribunale di Monza, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ai danni degli operanti App. [OSCURATO:PERSONA] e Car. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, con riguardo alla identificazione dell'imputato e, comunque, alla pericolosità delle manovre poste in essere. Quanto al primo aspetto non riveste pregio la considerazione, posta a base della sua inincidenza, secondo la quale la dichiarazione a verbale del padre dell'imputato di essere lui alla guida della vettura non era stata ripetuta in dibattimento. Quanto al secondo aspetto, il pericolo concreto della condotta non può essere fondato sulle valutazioni d'ordine generale espresse dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 81, 337 cod. pen. e mancanza di motivazione; in relazione al riconoscimento del concorso formale di reati, non potendosi applicare la regola affermata dalle S.U. in materia, riferite al diverso caso della condotta consapevolmente diretta a più distinti pubblici ufficiali, mancando, invece, nella specie, all'imputato, contezza di quanti fossero gli operanti nella vettura inseguitrice. 3. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. 4. E' pervenuta memoria difensiva in replica alle conclusioni del P.G., in ordine al secondo motivo di ricorso, evidenziando la mancanza di motivazione a riguardo e concludendo come in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è inammissibile perché genericamente formulato. Quanto alla identificazione dell'imputato alla guida dell'autovettura in fuga, la censura è generica rispetto alla certa identificazione dell'imputato da parte degli operanti, in quanto persona a loro già nota, in uno alla compagna che occupava il posto passeggero, considerando che tale riconoscimento non poteva essere messo in dubbio dalle dichiarazioni rese dal padre dell'imputato solo in sede di contestazione amministrativa. Quanto alla pericolosità della condotta nella fase di fuga, la censura è generica rispetto alla descrizione delle specifiche condotte pericolose poste in essere dall'imputato (tratti percorsi contromano, velocità sostenuta con pericolosi sorpassi, anche in prossimità di attraversamenti pedonali). 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. La sentenza ha rigettato la pertinente censura richiamando il principio secondo il quale, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01), assumendo correttamente che tale principio, per ratio e intrinseca natura, è applicabile a ogni forma di resistenza a pubblico ufficiale e, dunque, anche alle ipotesi di fuga pericolosa poste in essere nei confronti di più operanti nel medesimo contesto spazio temporale e fattuale. Tuttavia, la sentenza non ha reso alcuna motivazione sullo specifico motivo articolato in appello (v. pg. 8 e 9 dell'atto), in relazione alla questione di fatto riguardante la consapevolezza da parte del ricorrente del numero di agenti che occupavano l'abitacolo della volante, così risultando fondata la censura in ordine alla omessa motivazione a riguardo. 3.2. Ne consegue l'annullamento con rinvio, limitatamente alla applicazione della pena per il concorso formale di reati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. 3 P.Q.M